GIUSTIZIA RIPARATIVA E REATI DI VIOLENZA DI GENERE

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Pasquale avv. Lattari Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in materia. Mediatore esperto e formatore in giustizia riparativa iscritto elenco mediatori esperti in Giustizia riparativa Ministero Giustizia.

La recentissima Cassazione penale sez. VII, 18/09/2026, n. 35505 affronta l’accessibilità ai programmi di GR per le persone coinvolte in reati di genere.

Gli addetti ai lavori da sempre hanno posto la quaestio circa la compatibilità dell’avvio di programmi di GR per reati espressione di asimmetria e di rapporti di potere tra le persone come quelli di violenza di genere, violenza domestica e nei confronti dei minori.

Il riconoscimento reciproco dei partecipanti ai programmi di GR – indicato quale finalità precipua della disciplina dalle Sezioni Unite n. 5166 del 30/10/2025, cit. – può porsi in contrasto con la fenomenologia dei reati di genere e in particolare con i reati sessuali commessi nei confronti di minori, in cui l’asimmetria delle rispettive posizioni sembra ostare ad un approccio di tipo “paritario”.

È indubbio che l’accesso alla GR è garantito dalla legge – art. 44 del D.Lgs. n. 150 del 2022 – “in ogni stato e grado del procedimento, dell’esecuzione della pena e anche anteriormente all’esercizio dell’azione penale” e per tutti i reati a prescindere dalla gravità.

E tuttavia è il giudice ex art. 129 bis cpp che autorizza l’accesso ai programmi in ragione – della prognosi – dell’utilità del programma e – della diagnosi – dell’assenza di pericolo concreto per le persone e per l’accertamento dei fatti. Valutando così la compatibilità tra le primarie esigenze processuali e la possibilità di un programma di GR.

Ma si osserva che:

– se da un lato la giustizia riparativa costituisce un modello di giustizia complementare e parallelo alla giustizia penale tradizionale che mira, in conformità con i principi sanciti dalle fonti internazionali, a favorire il riconoscimento della vittima, la responsabilizzazione dell’indicato autore del reato e la ricostituzione dei legami sociali potendo così rivelarsi uno strumento di attuazione dell’art. 27, terzo comma Cost. (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325 – 01).

-per altro verso la legge prevede – l’art. 43 co.4 e l’art. 55 d.leg.vo 150 – che i programmi siano sicuri e rispettosi della dignità delle persone al fine di evitare la vittimizzazione secondaria per la parte offesa (direttiva 29/2012 n.46).

E’ evidente quindi che l’applicazione della giustizia riparativa ai reati di violenza di genere può ritenersi ammissibile non solo in presenza di condizioni di piena volontarietà, consenso informato e garanzie procedurali ma anche l’assenza di ogni pericolo per la vittima esteso e comprensivo di qualsiasi rischio di vittimizzazione secondaria (il fenomeno che reca alla persona offesa dal reato di rivivere, in sede istituzionale o giudiziaria, le medesime condizioni di sofferenza e vulnerabilità patite con il reato.)

In ragione della normativa la sentenza n 34505 del 2026 evidenzia come lo statuto della GR vada letto “in coordinamento con i principi sovranazionali di tutela della vittima e in particolare con l’art. 48 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 (c.d. “Convenzione di Istanbul”), che vieta la mediazione obbligatoria o automatica nei casi di violenza di genere (“Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”)”.

“Da ciò discende la necessità di operare una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in parola, – art.44 d lgs 150 – che non può essere interpretata come un diritto all’accesso indiscriminato all’istituto, ma deve essere applicata operando rigoroso bilanciamento tra la funzione rieducativa dell’autore del reato e la salvaguardia della sicurezza, dell’autonomia e della dignità della persona offesa.”

E l’articolo 48 della c.d. legge Cartabia -“il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta” – “è sempre revocabile anche per fatti concludenti”, va inteso come pieno diritto della vittima di reati di genere ad esprimere un consenso che, tuttavia, non concerne “l’accesso” ai programmi di giustizia riparativa, ma solo per la “partecipazione” agli stessi, tantoche questa Corte (Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv. 289959 – 01) ha ritenuto che il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l’accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questo svolgersi anche con la cd. “vittima surrogata” o “aspecifica”, ossia con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede.”

Afferma la sentenza in questione che in un’ottica di equilibrato bilanciamento tra l’articolo 129-b/s del codice di rito e l’art. 48 della Convenzione di Istanbul “va affermato che, in tema di giustizia riparativa, l’art. 44, comma 1, D.Lgs. n.150 del 2022, pur non prevedendo espressamente esclusioni in ragione della natura del reato, deve essere letto in coordinamento con i principi sovranazionali di tutela della vittima di reati di genere e in particolare con l’art. 48 della “Convenzione di Istanbul”, che vieta la mediazione obbligatoria o automatica nei casi di violenza di genere.

Pertanto, il giudizio sull’utilità dell’avvio del programma previsto dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiede una valutazione complessiva da parte del giudice degli interessi coinvolti e del contesto relazionale inciso dal reato, che tenga conto delle caratteristiche personologiche della vittima e degli altri soggetti interessati, dei rischi di vittimizzazione secondaria o di manipolazione e dell’effettiva disponibilità dell’autore del reato ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione verso l’altro, senza che sia consentito alcun automatismo.”

Ne consegue che l’istanza per l’accesso alla GR deve “consentire al giudice di valutare l’ammissibilità della richiesta avanzata dall’interessato, è necessario che questi alleghi gli specifici elementi di fatto idonei a verificare l’utilità dello svolgimento del programma ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, cit.; Sez. 6, n. 22410 del 22/05/2026, Sadutto, Rv. 290238 – 01).”[1]

La valutazione in ordine “all’utilità” del programma, secondo la Corte nella sua massima composizione, consiste nella prognosi favorevole in ordine all’esito del “servizio pubblico di cura relazionale tra le persone”, che si deve prospettare come idoneo a ricucire lo “strappo” cagionato dal reato. La sentenza ultima citata evidenzia che “il criterio dell’utilità costituisce una chiave di orientamento del magistrato in funzione della congruenza riparativa del mezzo rispetto all’offesa sottoposta al suo esame, il che significa che, a dispetto dell’universalismo della giustizia riparativa, l’adeguatezza dello strumento andrà valutata in relazione a quei fatti concreti che si prestano ad essere “trattati” nelle forme comunicative individuate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 150 del 2022 cit.”.

A completamento dei principi della sentenza va ricordato che la tutela della vittima dalla seconda vittimizzazione non è solo data dalla prognosi che il giudice compie nel valutare l’utilità dei programmi ai fini dell’invio al Centro ex art. 129 bis cpp ma anche dalla valutazione in concreto circa la fattibilità e praticabilità dello specifico programma di GR a opera dei mediatori esperti (art. 53 d.gs 150).

Ed a delineare i confini tra la valutazione di utilità del giudice e di fattibilità ad opera dei mediatori esperti la giurisprudenza – a partire dalla sentenza SSUU n. 5166/2025 – ricorda che:

-da un lato la valutazione di utilità del giudice è sempre prognostica, esterna e funzionale rispetto al merito dei programmi di GR.

-dall’altro la valutazione di fattibilità dei mediatori è sulla praticabilità in concreto, interna allo specifico programma di GR idoneo al caso concreto.

È il mediatore che promuove ove vi siano le condizioni – oppure si astiene dal farlo in caso negativo – “in modo adeguato ed equilibrato la correzione di eventuali squilibri dovuti al persistere di rapporti di potere. Tipici dei conflitti, fortemente asimmetrici, che possono mettere a rischio non solo l’efficacia e la tenuta di un percorso di riparazione, ma soprattutto la sicurezza delle vittime potenzialmente esposta a vittimizzazione ripetuta, intimidazioni o ritorsioni.”[2]

[1] le Sezioni Unite sentenza 5166 affermano testualmente: “chi aspiri ad accedere a un programma di giustizia riparativa ha l’onere di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l’utilità dello svolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato”.

[2] G Mannozzi R. Mancini La giustizia accogliente Milano 2022 pg 82-83.

 

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