ISTANZA EX ART. 129 BIS CPP di INVIO AD UN PROGRAMMA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA. MODELLO ARGOMENTATO CON LA GIURISPRUDENZA

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Pasquale avv. Lattari Curatore e Direttore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in Giustizia Riparativa. Mediatore esperto e formatore in giustizia riparativa iscritto elenco mediatori esperti in Giustizia riparativa Ministero Giustizia.

L’avvio dei Centri per la giustizia Riparativa – a conclusione del lungo iter previsto dalla normativa – è un’accelerazione per il diffondersi della cultura della GR che ora diventa possibile per chiunque voglia accedere ai programmi.

E l’accesso ai Centri di GR durante un procedimento giudiziario è possibile solo con l’invio da parte dell’autorità giudiziaria. Il giudice può autorizzare l’accesso d’Ufficio o a seguito dell’istanza ex art. 129 bis cpp considerata la “guida procedurale” che disciplina l’avvio del percorso riparativo (Cass.SSUU n. 5166/2026)

Abbiamo pensato un MODELLO annotato con la recentissima giurisprudenza sulla GR ex sé ed in rapporto al processo penale.

La Giurisprudenza è fondamentale per gli operatori del diritto in ragione della novità normativa della disciplina organica della GR introdotta dalla riforma Cartabia.

MODELLO

RICHIESTA DI INVIO AD UN PROGRAMMA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA[1]

EX ART. 129-BIS C.P.P.[2]/15 BIS OP

Al PM del TRIBUNALE DI….

Al GIP/GUP del Tribunale di …..

Al Tribunale di ……….

Alla Corte di appello di ….[3]

Al GdP di…..[4]

Il sottoscritto Avv….., di difensore e procuratore speciale[5] di……………………………………….nq imputato/vittima del reato nel procedimento penale n….. /…. R.G.N.R…..,

PREMESSO CHE

– la Giustizia Riparativa[6] si fonda sulla concezione dei fatti costituenti reato – per cui si procede – non solo come violazione di una norma, ma anche torto alla società e violazione dei diritti delle vittime e quindi quale frattura sociale determinata dall’incrinarsi della fiducia nel reo e dalla violazione di valori condivisi dalla comunità[7]

– la normativa sulla GR garantisce: l’accesso sempre favorito e senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona (art. 43. Co.4 d.leg.vo 150/2022); la possibilità di accesso senza preclusioni in relazione a fattispecie di reato ed alla sua gravità ed in ogni fase e grado del proc.to penale (art.44.d.leg.vo 150/2022); l’equa considerazione delle persone partecipanti, garantendo la persona da vittimizzazione secondaria e rispettando per l’indicato autore il principio di presunzione di innocenza[8]; la riservatezza, la segretezza e  l’impermeabilità tra il programma di Giustizia Riparativa ed il procedimento in corso (art.50, 51 e 58 co.2.d.leg.co 150/22); la valutazione dello svolgimento del programma e l’eventuale esito riparativo – materiale o simbolico – dei soli effetti in bonam partem con esclusione di effetti sfavorevoli nei confronti dell’indicato autore dell’offesa (art. 58 d.leg.vo e 15 bis co.2 OP)

CONSIDERATO CHE

-i fatti di cui al proc.to penale in questione costituiscono presupposto affinchè si possa attivare uno dei programmi di giustizia riparativa previsti tra l’indicato autore e la vittima e/o – in caso di suo dissenso – la cd vittima aspecifica e/o persone appartenenti alla comunità

– la persona interessata ha interesse a partecipare – attivamente e volontariamente con consenso sempre revocabile per le persone interessate – ad un programma previsto dall’art. 53 d.leg.vo 150/22 che attiva graduali modalità di dialogo e/o incontro tra le parti suindicate per perseguire il riconoscimento della vittima, la responsabilizzazione della persona indicata autore e la ricostituzione dei legami con la comunità (art. 43 co.2 d.leg.vo 150/2022)

CONSIDERATO ALTRESì CHE

nel caso in questione l’autorità procedente potrà valutare[9] che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa:

-è utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede:

……………..[10]

–non comporta pericolo concreto per gli interessati:

……………..[11]

–non comporta pericolo concreto per l’accertamento dei fatti:

…………….[12]

Tutto ciò premesso e considerato

CHIEDE

All’ Autorità giudiziaria procedente

CHE

-sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato[13] (di cui all’art. 42 co.1 lett b d.leg.vo 150/2022) ai sensi art. 129 bis co 3 cpp

– disponga – con provvedimento motivato[14] – l’invio dell’interessato/istante al Centro per la Giustizia Riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi artt. 42 e seg.ti d.leg.vo 150/2022.

E ciò tenuto conto che comunque la fattibilità del programma di GR specifico idoneo al caso ed alle persone[15] è stabilita dai mediatori del Centro per la Giustizia Riparativa (art.54 d.leg.vo 150/2022)

Vorrà l’Autorità procedente – considerato che in caso di fattibilità i mediatori esperti provvederanno allo svolgimento degli incontri (art. 55 d.leg.vo 150/2022) – prevedere di richiedere sin d’ora e con il provv.to di invio al Centro di Giustizia Riparativa le comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma – ai sensi art.55 co.4 d.leg.vo 150/2022 – da effettuarsi ad opera dei mediatori esperti in programmi di Giustizia Riparativa del Centro.

Firma Avv…..

  1. La comunicazione via pec al Centro di Giustizia riparativa del provv.to di invio è effettuato dalla Cancelleria dell’Autorità procedente ma l’interessato avrà cura di verificare e comunque fornire al Centro di Giustizia Riparativa ulteriori notizie – non contenute nel provv.to di autorizzazione – comunque necessarie (si pensi ai recapiti delle parti coinvolte e/o dei rispettivi difensori etc..) per il concreto avvio delle attività preliminari (art. 54 d.leg.vo 150/2022).

 

[1] L’invio può anche essere effettuato d’Ufficio dall’autorità giudiziaria competente in ogni fase e grado del proc.to penale e per qualsiasi fattispecie di reato a prescindere dalla gravità.

 [2] L’art. 129 bis cpp è “il meccanismo (la “guida procedurale“) che disciplina l’avvio del percorso riparativo nell’ipotesi in cui i relativi effetti possano incidere sul procedimento penale ormai iniziato.” Cass.5166 del 2026

 [3] La competenza è stabilita: dall’art. 45 ter disp att cpp per la fase giudiziale; dall’ art. 129 bis co.3 cpp per la fase di indagini preliminari la competenza del PM; dall’art. 15 bis OP per la fase di esecuzione

 [4] Il giudice può sospendere il processo a richiesta dell’imputato in caso di invio al Centro di GR per i reati a querela remittibile per un periodo non superiore a 180 gg; (art. 129 bis co.4cpp). Tale disposizione può applicarla anche il GIP – sentito il PM – nella fase di indagine prima dell’esercizio dell’azione penale e quando è stata notificato il 415 bis cpp (art.. 129 bis co 4 bis cpp). Durante la sospensione il giudice può acquisire a richiesta di parte le prove non rinviabili.

 [5] L’istanza può essere presentata anche personalmente dalla parte processuale (imputato o vittima). L‘art. 129 bis cpp fa riferimento alla richiesta presentata da procuratore speciale; la procura speciale deve contenere espressamente il potere di richiedere l’invio al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di Giustizia riparativa ex art. 42. seg.ti d.leg.vo 150/2022. Tuttavia “la giurisprudenza che ha, anzitutto, mostrato di considerare libera da ogni formula sacramentale la proposizione della richiesta anche a mezzo di procuratore speciale e correlativamente ampio e incondizionato l’obbligo del giudice di valutarne l’accoglimento; si è infatti affermato che è sufficiente la procura al difensore per “presentare istanza di sospensione del procedimento penale per la messa alla prova ex artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e 464-ter cod. proc. pen.”, perché può intendersi in essa ricompreso anche il potere di presentare richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, posto che l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce una forma di manifestazione della giustizia riparativa “assorbita” nel sistema punitivo tradizionale (Sez. 5, n. 12262del 24/02/2026, B., n.m.).” Cass.27937 del 2026

 [6] “la giustizia riparativa si configura come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un’esperienza. giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo…si tratta di attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale…” Corte Costituzionale n. 128 del 2025.

 [7] Cass. 25821 del 2026 e Cass SSUU 5166/2026: “un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime” (così considerando n. 9) della direttiva (Ue) 2012/29).

 [8] La Giustizia Riparativa “si svolge, comunque, fuori dal processo penale e che nulla ha a che fare con l’accertamento della responsabilità dell’autore del reato” Cass. SSUU 5166 del 2026

[9] La Cass SSUU 5166 del 2026 afferma che: “per consentire il vaglio di ammissibilità della richiesta, chi aspiri ad accedere a un programma di giustizia riparativa ha l’onere di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l’utilità dello svolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato, allo stesso modo, in caso di rigetto della stessa, nell’atto di impugnazione ha l’onere di illustrare specificamente le ragioni denotanti l’interesse a “rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale” onde conseguire la concreta utilità… di una decisione più vantaggiosa”: prospettazione dell’interesse all’impugnazione che non può dirsi soddisfatta, nei termini richiesti dal diritto vivente, con il mero, generico, richiamo all’istituto della giustizia riparativa, dovendo, piuttosto, l’impugnante dimostrare “la concreta incidenza, sia pure potenziale, (della partecipazione ad un programma) sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l’inammissibilità della censura” (Sez. 3, n. 24149 del 26/02/2025, C., cit., in motivazione) Cass n. 19393 2026 e Cass. n. 25821 del 2026. In particolare relativamente all’indicato autore a fronte del possibile dissenso della vittima è onerato a prospettare l’utilità di un programma di GR esteso ai gruppi parentali della stessa o alla vittima di un reato diverso cd aspecifica in quanto l’accoglimento postula la possibile idoneità del programma a contribuire alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato vd Cass. 28366 del 2026. Tuttavia va anche ricordato che: “ Il terzo argomento esposto nell’ordinanza addebita il rigetto alla genericità dell’istanza difensiva, cui si imputa di non aver spiegato le finalità del programma richiesto e gli effetti favorevoli che potevano derivarne per la vittima. Senonché la richiesta specificava che l’avvio di un programma di giustizia riparativa, anche con vittima surrogata, avrebbe potuto assecondare il percorso di resipiscenza intrapreso da Co.Pa., siccome disvelato dal risarcimento intervenuto, dall’ammissione dell’addebito, dalla cancellazione dall’ordine dei medici, dal rispetto delle prescrizioni imposte in sede cautelare. Tale prospettazione appare del tutto in linea con quel dialogo empatico fra vittima e agente volto alla comprensione dell’offesa e alla ricerca di strumenti per superarla che costituisce uno degli obiettivi dell’istituto e con il dato normativo, che non impone che l’istanza sia corredata da elementi e intendimenti che il programma ancor da definire renderebbe molto difficile da specificare. L’addebito di genericità, inoltre, non specifica cosa altro avrebbe dovuto essere dedotto nella richiesta, atteso anche che: l’art. 43 comma 2, D.Lgs. citato, prevede che “i programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata quale autore dell’offesa e la ricostruzione dei legami con la comunità”; l’art. 53 dispone che il perseguimento dei predetti obiettivi è affidato al dialogo empatico in cui gli interessati esplorano il significato dell’offesa prodotta dal reato e cercano, insieme, un modo soddisfacente per superarla; l’art. 56 individua i possibili esiti riparativi del programma.” Cass. n.27216 del 2026.

 [10]“La nozione di “utilità” del programma non può che farsi discendere dal significato e dagli obiettivi della giustizia riparativa: occorre, cioè, che si possa prevedere che, attraverso lo svolgimento del programma, lo strappo determinatosi nelle relazioni a causa del reato venga ricucito e che dal riconoscimento reciproco tra la vittima e l’autore del reato o dalla responsabilizzazione di quest’ultimo possano scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici, ex art. 56 D.Lgs. n. 150 del 2022). Dunque, il giudizio prognostico circa l’utilità del programma di giustizia riparativa non può basarsi né sull’ammissione degli addebiti da parte dell’imputato, violandosi, altrimenti, il principio della presunzione di innocenza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., né sulla gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto, essendo stato previsto l’accesso ai programmi di giustizia riparativa “senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità” (art. 44, comma 1, D.Lgs. n.150/2022), né sulla disponibilità della persona offesa ad affrontare il confronto con l’autore del reato, considerato che l’art. 53 del D.Lgs. n. 150 del 2022 prevede che, nel caso in cui una delle parti non acconsenta al percorso di mediazione, l’incontro possa avvenire tra l’autore e la vittima ed. “aspecifica”, ossia la vittima di un reato analogo a quello commesso; tanto meno tale giudizio può identificarsi con quello sulla “fattibilità” del programma riparativo, trattandosi di delibazione affidata in via esclusiva ai mediatori (art. 54, comma 1, D.Lgs. 150 del 2022).” Cass. SSUU n. 5166 del 2026

“Come si è evidenziato, il requisito dell’utilità va parametrato rispetto alle questioni derivanti dal fatto per cui si procede; la formula utilizzata dal legislatore è la stessa che si rinviene nella definizione di giustizia riparativa di cui all’art. 42, comma 1,lett. a), D.Lgs. n. 150/2022. Essa non può essere quindi limitata ai profili inerenti all’esito del giudizio a carico dell’imputato e ai possibili benefici che dall’esito riparativo egli processualmente può trarre, perché coinvolge anche la vittima del reato, le persone indicate come offese dal reato e gli altri soggetti appartenenti alla comunità. Le “questioni” ineriscono agli scopi stessi del percorso riparativo, che mira ad un accordo, volto, come si legge nell’art. 42, comma 1, lett. e), D.Lgs. cit., “alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti”. La formula, insomma, è chiaramente evocativa della possibilità di giungere ad una possibile composizione del conflitto derivato dalla commissione dell’illecito. Della praticabilità di questo percorso e delle prospettive di esito il giudice non deve occuparsi, perché sono di competenza dei mediatori esperti; egli deve solo valutare se vi siano questioni che abbiano la possibilità di essere convogliate verso un percorso riparativo anche alla luce del comportamento e della disponibilità delle parti.” Cass SSUU n.5166 del 2026. Vd anche Cass.n. 27937/2026.  Di non semplice ricostruzione, a proposito di tale ultimo requisito, si rileva, in astratto, che la norma non chiede al giudice di compiere un sindacato di merito in concreto: l’art. 129-bis cod. proc. pen. non contiene infatti (a differenza di quanto previsto a proposito dei due discussi ‘pericoli’) tale attributo in relazione all’utilità del programma.” Cass 8653 del 2026

 [11] La Relazione illustrativa al d.leg.vo 150/2022 a pg 411: “Il primo presupposto è volto a dare attuazione al criterio di utilità contenuto espressamente nella delega, mentre la condizione negativa risponde alla necessità di salvaguardare, per un verso, i soggetti interessati rispetto a pericoli derivanti dalla partecipazione al programma e, per l’altro, la stessa funzione cognitiva del procedimento penale, desumibile da plurime norme costituzionali (artt. 27, comma 2, 111, 112 Cost.). In quest’ottica, andrà escluso l’accesso alla giustizia riparativa quando la prova non sia stata ancora cristallizzata, ad esempio perché la vittima del reato è una fonte di prova dichiarativa decisiva, che rischierebbe di essere alterata proprio dal confronto con l’imputato.” “ L’autorità giudiziaria accerti che il programma di giustizia riparativa non possa determinare un pericolo concreto per gli interessati, inteso, anzitutto, come pericolo per l’incolumità dell’imputato o della vittima, quando vi sia un elevato livello di conflittualità tra i due; ma, si ritiene, in forza di un’interpretazione euro-unitariamente orientata della disposizione, ai sensi dell’art. 12, direttiva (Ue) 2012/29, anche come pericolo concreto di vittimizzazione secondaria per la parte offesa. Deve trattarsi, comunque, per espresso disposto normativo, di un pericolo concreto.” Cass 8653 del 2026

 [12]“Il concetto di “pericolo concreto derivante dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa” coincide, invece, con l’esposizione di coloro che siano ammessi a parteciparvi a un rischio effettivo per la propria incolumità o con la fondata previsione di una compromissione della genuinità della prova, come nel caso in cui il dialogo riparativo con l’imputato possa costituire un’occasione per intimidire o subornare una fonte dichiarativa decisiva. Cass SSUU 5166 del 2026

Il Pericolo concreto per l’accertamento dei fatti è da argomentare anche in ragione dello status del proc.to: per es. le parti sono state ascoltate, le indagini hanno acquisito notizie che non possono essere alterate…o è stato effettuato per es. incidente probatorio…o vi è stato accertamento SIT o vi è stata sentenza oppure in fase esecutiva non v’è necessità di ulteriori accertamenti etc….

 [13] “il sistema di giustizia riparativa può declinarsi come strumento non al servizio esclusivo delle vittime, bensì di tutti i protagonisti del conflitto originato dal “fatto” per cui è procedimento, che vengono messi sullo stesso piano (così, Sez. 3, n. 8653 del 2026, cit., in motivazione). Del resto, l’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. dispone non a caso che il giudice decide sentite le parti e, se lo ritiene necessario, la persona offesa, facendo salva dunque l’eventualità di una scelta di segno contrario e non introducendo un rigido sbarramento. E, come sopra ricordato, la possibilità di un avvio del programma anche in caso di espresso dissenso della vittima è prevista dall’art. 53 D.Lgs. 150/2022, il quale stabilisce che la mediazione possa avvenire anche tra “tra la persona indicata come autore dell’offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede”. Cass. n 23790 del 2026.  E: “l’obiettivo di responsabilizzazione dell’autore del reato ben può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato dai mediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa dalla specifica condotta per cui si procede.”Cass.n. 28366/2026.

 [14] “il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa si configura come un’autorizzazione ad accedere al relativo programma” ,requisito imprescindibile e senza la quale non è possibile accedere ad un programma di GR.” Cass SSUU n. 5166/2026. “L’imposizione delle forme tipiche dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria per la decisione sull’invio al Centro per la giustizia riparativa, da assumere con decreto motivato del pubblico ministero ovvero con ordinanza del giudice che procede, la quale deve essere parimenti motivata alla stregua della disposizione generale di cui all’art. 125,comma 3, cod. proc. pen. (secondo cui “Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità”), e la previsione della necessità di un contradditorio tra le parti, antecedente alla relativa adozione, costituiscono indici decisivi ai fini della qualificazione del provvedimento di invio o di diniego di invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa alla stregua di “atto del procedimento/processo penale di natura endoprocedimentale”, come sostenuto dalla sentenza Sez. 5, n.131 del 26/11/2024, dep. 2025, B., cit.” Cass. SSUU n 5166 del 2026

 [15] I mediatori nelle attività preliminari incontrano le persone interessate, verificano il consenso e la libertà di partecipazione consapevole e volontaria delle persone stesse (l’art. 43 co.4 e l’art. 55 d.leg.vo 150 prevedono che i programmi siano sicuri e rispettosi della dignità delle persone al fine di evitare la vittimizzazione secondaria (direttiva 29/2012 n.46)) e valutano in ragione di ciò la fattibilità di uno dei programmi previsti dall’art. 53 d.leg.vo 150/2022 per le persone e per il caso specifico a loro assegnato. “Il parametro dell’utilità, la cui valutazione è demandata al giudice, inoltre, non deve fare dimenticare che gli artt. 54 e ss. del D.Lgs. 150/22 riservano al mediatore il compito di verificare la possibilità di delineare un programma di giustizia riparativa e la sua attuazione.” Cass n. 27216 del 2026. “Della praticabilità di questo percorso e delle prospettive di esito il giudice non deve occuparsi, perché sono di competenza dei mediatori esperti; egli deve solo valutare se vi siano questioni che abbiano la possibilità di essere convogliate verso un percorso riparativo anche alla luce del comportamento e della disponibilità delle parti.” Cass SSUU n.5166 del 2026 e Cass.n. 27937/2026.

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