Dott. Fabrizio Pelosi
Beneficiario del patrocinio a spese dello Stato è il “non abbiente”, secondo quanto previsto dall’art. 74 T.U.S.G. e, prima ancora, dall’art. 24 Cost.
È il legislatore a stabilire quando un soggetto non è in grado di provvedere alle spese del processo. La soluzione prescelta dal T.U.S.G. è stata quella di prevedere un limite di reddito ai fini dell’ammissione, secondo quanto previsto dall’art. 76 T.U.S.G.
L’ammissione è condizionata ad una soglia del reddito stabilita in una cifra fissa e assoluta.
Diversamente, la tipologia di processo da instaurare o a cui partecipare (benché alle diverse tipologie siano connessi costi assai differenti), le ragioni per cui una persona si trova al di sotto della soglia di non abbienza[1], o, infine, il costo della vita nel luogo in cui l’istante vive o altre sue condizioni personali[2] non assumono rilievo.
Ai sensi dell’art. 76 T.U.S.G., può usufruire del patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito non superiore ad un importo predeterminato ed aggiornato, ogni biennio ex art. 77 T.U.S.G., con Decreto Ministeriale[3].
La nozione di “reddito imponibile”, ai fini dell’imposta personale sul reddito, da valutarsi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si ricava, almeno in termini generali e salvo gli adattamenti di tale nozione alle problematiche del patrocinio a spese dello stato, dall’art. 3 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, ossia corrisponde al reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti, meno gli oneri deducibili di cui all’art. 10 del T.U.I.R.
Il legislatore ha indicato come deve essere ricavato il reddito IRPEF rilevante ai fini dell’ammissione.
Per poterlo ricostruire in termini certi e chiari, al fine di evitare complessi accertamenti, il reddito IRPEF è stato ancorato dal legislatore ad un dato certo, fiscalmente determinato, sia pure di provenienza di parte, qual è l’ultima dichiarazione dei redditi.
Come precisato dalla giurisprudenza[4], l’ultima dichiarazione dei redditi cui bisogna far riferimento è quella depositata innanzi alla competente autorità. La scelta di riferirsi ad una dichiarazione che potrebbe non essere aggiornata rispetto al reddito prodotto nel momento in cui viene formulata la domanda di ammissione è imposta dal fatto che la dichiarazione più aggiornata potrebbe non essere ancora disponibile e non ancora depositata e, comunque, risponde alla massima di esperienza secondo cui, nella normalità dei casi, il reddito tende a rimanere invariato o a crescere.
L’art. 76 T.U.S.G. fa riferimento, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, unicamente al reddito.
Si pone il problema se si possa o meno tener conto del patrimonio complessivo di cui gode una persona ai fini dell’ammissione al patrocinio.
Il T.U.I.R., all’art. 6, non fornisce una definizione globale di reddito, ma ne indica le categorie e si limita a specificare che l’IRPEF si basa sul reddito prodotto nell’arco temporale coincidente con l’anno solare.
Tradizionalmente, si afferma che il reddito rappresenta una variabile dinamica, ossia la ricchezza monetaria prodotta da un soggetto o da un attore economico in genere, in un dato periodo di tempo.
Il patrimonio, a differenza del reddito, rappresenta una grandezza stock: si tratta dell’insieme della ricchezza immobiliare e mobiliare che il contribuente detiene in un preciso momento.
Il reddito esprime un concetto dinamico, destinato a ripetersi negli anni, il patrimonio un concetto statico.
Non ogni incremento di ricchezza è reddito: ad es., un’eredità, una donazione o, ancora, la vendita di un immobile posseduto da privato per più di cinque anni non sono considerate reddito (art. 81 TUIR).
Alla luce delle definizioni sopra riportate di reddito e patrimonio, dovrebbe ritenersi che la parte, magari disoccupata, ma titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare non messo a frutto o di consistenti risparmi, per ipotesi per oltre 300.000,00 euro, abbia diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello stato, a differenza magari di chi possa contare su un reddito di 14.000,00 euro annui e nessun risparmio o nessun appartamento.
In senso contrario, però, si deve evidenziare che la questione non può essere risolta esclusivamente alla luce della normativa tributaria. Infatti, la giurisprudenza è costante nell’affermare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, non vi è una corrispondenza biunivoca tra quanto rileva ai fini dell’ammissione al suddetto beneficio e quanto rileva fiscalmente[5].
Del resto, nella giurisprudenza, non mancano sentenze che hanno dato rilievo anche ad aspetti squisitamente patrimoniali. Infatti, in alcune sentenze si legge che nella nozione di reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili ed immobili, che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell’istante e dei familiari con lui conviventi[6].
Sul punto specifico della rilevanza del patrimonio, in alcune sentenze, si è sostenuto che deve tenersi conto anche del ricavato della vendita di immobili pervenuti per successione[7] o, come già detto in precedenza, delle somme ricevute da familiari[8] o di quelle ricevute a titolo di risarcimento del danno emergente, nonostante questo abbia una funzione ripristinatoria e non possa, quindi, tecnicamente, considerarsi reddito[9].
Inoltre, la giurisprudenza penale ha affermato, con riguardo all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei processi penali, che l’istante ha il dovere di dichiarare, nell’istanza di ammissione al patrocinio, l’esistenza di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, non solo se fonti attuali, ma anche se potenziali di reddito.
In difetto, ricorre il reato di cui all’art. 95 T.U.S.G.[10].
In queste sentenze, quindi, emerge un sostanziale disinteresse per la distinzione tra patrimonio e reddito sopra sinteticamente delineata, dandosi rilievo, ai fini dell’applicazione dell’art. 76, a “tutti gli introiti effettivamente percepiti in un determinato periodo”.
Tirando le fila dell’interpretazione giurisprudenziale, possiamo dire che si deve tendenzialmente computare, ai fini della valutazione dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tutto ciò che contribuisce a determinare la capacità di spesa di un determinato soggetto e la possibilità da parte di quest’ultimo di destinare parte delle risorse alle spese legali e, quindi, rileva il denaro percepito dal richiedente nel periodo di riferimento considerato e, comunque, nella sua disponibilità, al lordo delle eventuali imposte, che, a prescindere da ogni considerazione ulteriore e dalla stessa distinzione economica tra reddito e patrimonio, è, a tutti gli effetti, reddito rilevante.
Per quanto riguarda le proprietà immobiliari (e discorso analogo può farsi per i beni mobili registrati), la questione si complica.
Il problema è come computare tali elementi patrimoniali, dal momento che l’unità di misura di raffronto codificata dall’art. 76 T.U.S.G. è il reddito annuale determinato in un importo pecuniario, rispetto al quale la ricchezza patrimonio non è agevolmente confrontabile.
Il patrimonio immobiliare viene in rilievo sotto un duplice profilo: esso ha una rilevanza immediata e diretta ed una rilevanza indiretta.
Sotto il primo profilo, deve essere computato il reddito catastale o i frutti civili, se maggiori, nella misura in cui tale componente concorre alla determinazione del reddito complessivo imponibile, richiamato dall’art. 76 T.U.S.G.
Sotto il secondo profilo, il patrimonio costituito dalla proprietà di ingenti valori, può fornire elementi presuntivi al Giudice sulla capacità economica del richiedente, ma non è, di per se stesso, sintomatico di una situazione di non abbienza[11].
Le ragioni per cui vi è l’obbligo di denunciare, in sede di domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le proprietà immobiliari sono proprio quelle di consentire, a chi sarà, poi, chiamato a decidere sull’istanza, di poter compiere quella valutazione cui fa riferimento l’art. 96, co. 2, T.U.S.G.
Se da un lato, gli artt. 96 e 95 sono dettati con riferimento specifico al processo penale (le false dichiarazioni volte ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile sono sanzionate dall’art. 125 T.U.S.G.), è anche vero che il Giudice, anche nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, è tenuto ad accertare la effettività e la permanenza delle condizioni di reddito e, nel compiere tale verifica, può avvalersi di presunzioni, ai sensi dell’art. 2729 c.c.
Proprio la consistenza del patrimonio immobiliare è una presunzione dell’ammontare del reddito percepito e dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dall’istante in sede di ammissione[12].
Tale soluzione è suggerita anche da una sentenza della Corte Costituzionale[13] secondo cui “Anche se in linea di massima (e salvo ipotesi limite che in questa sede non interessano) deve riconoscersi nel reddito (inteso in senso essenzialmente economico) il criterio rivelatore più affidabile dello stato di “non abbienza” perché sintomatico della capacità di spesa e quindi dell’idoneità del suo percettore a far fronte alle spese della lite, occorre tener conto di tutti i redditi di chi aspira al beneficio. D’altra parte diversa è anche la situazione sostanziale alla quale tale presupposto reddituale afferisce. In un caso vi è un soggetto che aspira al patrocinio a spese dello Stato e quindi è su di lui che fa carico l’onere probatorio del presupposto reddituale al quale il legislatore collega lo stato di non abbienza. Nell’altro caso è l’Amministrazione finanziaria che fa valere la sua pretesa fiscale e quindi è su di essa che fa carico l’onere probatorio di dimostrare l’esistenza e l’ammontare di un reddito imponibile”.
In sostanza, nel risolvere la questione, si deve considerare che l’intero sistema del patrocinio a spese dello stato è fondato sulla non abbienza (si vedano gli artt. 24, co. 3 Cost. e art. 74, co. 1 T.U.S.G.).
La nozione di abbienza è strettamente legata non tanto alla nozione economica/tributaria di reddito, in più occasioni ripudiata dalla giurisprudenza, quanto alla capacità e, quindi, possibilità di spesa di quel determinato soggetto.
Non è dubbio che il patrimonio è un evidente indice della capacità di spesa di quel soggetto e, quindi, della sua condizione di non abbienza e di esso deve, quindi, tenersi conto ai fini dell’ammissione[14].
[1] Con la conseguenza, ad es., che anche la persona che decide di non lavorare ha diritto al suddetto servizio. Sul punto, si veda Corte Cost. n. 144 del 30 marzo 1992.
[2] Critica sulla soluzione legislativa, R. Pepe, op. cit., pag. 124. Critico è anche F. Tartini, “Il patrocinio a spese dello stato accesso effettivo alla giustizia criticità e buone prassi” in scienze giuridiche forensi 2013, secondo cui la diversità di trattamento tra il T.U. spese di Giustizia e la disciplina prevista dal D.LGS 116/05 in materia di controversie transfrontaliere che dà, invece, rilievo alle condizioni locali ai fini dell’ammissione al patrocinio “stenta a trovare una giustificazione, perché anche all’interno del territorio nazionale sono riscontrabili sensibili differenze nel costo della vita (es. costo di una locazione in città o in aree extraurbane)”.
[3] Attualmente, per effetto del Decreto Ministeriale del 22 aprile 2025 “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato” pubblicato sulla GU n. 159 del 11-7-2025, l’importo indicato nell’art. 76, co. 1, T.U.S.G., è aggiornato ad euro 13.659,64.
[4] Cass. pen. n. 16716 del 27 febbraio 2024; Cass. pen. n. 2880 del 8 gennaio 2021; Cass. pen. n. 43842 del 4 luglio 2017; Cass. pen. n. 46382 del 14 ottobre 2014; Cass. pen. n. 7710 del 5 febbraio 2010.
[5] Si veda, ad es., Cass. pen. n. 18591 del 20 febbraio 2013. Il principio è, comunque pacifico.
[6] Cass. pen. n. 25070 del 8 giugno 2021; Cass. pen. n. 47340 del 10 ottobre 2014. Si veda inoltre, Corte Cost. n. 382 del 30 dicembre 1985, ove si legge che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella nozione di reddito, “devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga”. In termini analoghi, Trib. Bari, Sez. III, 25 febbraio 2016, in www.quotidianogiuridico. Critico rispetto all’interpretazione del Tribunale barese, A. Mondini, “alcuni profili problematici della disciplina sul patrocinio a spese dello stato” https://www.magistraturaindipendente.it/su-alcuni-profili- problematici-della-disciplina-sul-patrocinio-a-spese-dello-stato-in-mate.htm
[7] Cass. pen. n. 10026 del 7 febbraio 2025; Cass. pen. n. 30168 del 6 aprile 2023; Cass. pen. n. 38486 del 17 settembre 2008.
[8] Cass. pen. n. 36362 del 14 luglio 2010.
[9] Cass. pen. n. 34864 del 16 marzo 2017; Cass. pen. n. 24819 del 5 maggio 2011.
[10] Cass. pen. n. 18945 del 27 marzo 2019; si veda, inoltre, Cass. pen. n. 12410 del 6 marzo 2019 secondo cui “Ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017 – dep. 25/05/2017, Lazzoi, Rv. 270201). Il diritto di proprietà di un bene immobile costituisce un fattore di reddito; come rammenta la giurisprudenza civile in tema di imposte sui redditi, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 23 lega il concetto di reddito fondiario alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile censito in catasto a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all’imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione (Sez. 5 -, Sentenza n. 26447 del 08/11/2017, Rv. 646164 – 01). Risulta quindi irrilevante, ai fini della dichiarazione che va resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, che il bene produca o meno effettivi frutti e/o che di esso si abbia la materiale disponibilità.
La circostanza che l’immobile del (OMISSIS) fosse pignorato, al pari di quella dell’essere non abitabile stante il provvedimento della pubblica autorità che aveva disposto lo sgombero per inagibilità, non hanno effetto sulla proprietà del bene – come peraltro già esplicato dalla Corte di Appello – e quindi risulta oggettivamente non corrispondente al vero la specifica dichiarazione del (OMISSIS) di non essere intestatario di beni immobili e di avere un reddito pari a zero”. Tuttavia, in senso contrario, si veda Cass. pen. n. 18945 del 27 marzo 2019, che ha osservato che l’art. 112, co. 1, T.U.S.G. non prevede alcuna ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui venga omessa l’indicazione della titolarità di beni immobili o mobili registrati, poiché si tratta di indicatori dai quali poter presumere eventualmente la percezione di redditi superiori al limite previsto per l’ammissione. Cass. pen. n. 41920 del 12 settembre 2019 ha escluso che la parte abbia il dovere di segnalare nella dichiarazione resa ex art. 79 lett. c) la proprietà di beni mobili registrati dal momento che detta dichiarazione ha per oggetto soltanto le condizioni di reddito, da determinarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 76, e non anche la consistenza dei beni facenti parte del patrimonio degli interessati.
[11] Cass. civ. n. 12731 del 13 maggio 2025.
[12] G. Bellucci, op. cit., pag.40-41; si veda, inoltre, P. Sechi, “Il patrocinio dei non abbienti nei procedimenti penali”, Giuffrè, 2006, pagg. 243 ss: “il giudice ha il potere di “valutare la complessiva situazione economica dell’istante, superando la verifica di carattere meramente formale condotta sulla base della sola autocertificazione: in altri termini, il giudice deve tener conto ai fini dell’ammissione al patrocinio non solo dei flussi di reddito attuale, ma anche del patrimonio (in senso statico) di cui il richiedente sia (o sia stato) titolare e in generale gli permette di valorizzare (ai fini del riconoscimento della “non abbienza”) ulteriori elementi rispetto a quelli previsti dall’art 76”.
[13] Corte Cost. n. 144 del 30 marzo 1992.
[14] Cass. civ. n 14727 del 1 giugno 2025, secondo cui “Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la proprietà di immobili destinati alla locazione e la conduzione di attività imprenditoriali all’estero costituiscono elementi rilevanti per la determinazione del reddito effettivamente percepito anche se tali redditi non sono soggetti a tassazione in Italia”.

