Pasquale avv. Lattari
Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in materia. Mediatore esperto e formatore in giustizia riparativa iscritto elenco mediatori esperti in Giustizia riparativa Ministero Giustizia. Responsabile delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio; corresponsabile del Centro Antiviolenza per minori ed adolescenti della Regione Lazio con sede a Latina a seguito protocollo con Garante Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio.
È imminente l’avvio dei Centri che erogano i programmi di Giustizia riparativa della riforma Cartabia: il Ministero della Giustizia ha concluso il lungo ed articolato iter previsto – nella normativa transitoria del decreto 150/2022 – per la prima apertura dei Centri per la giustizia riparativa. Si osserva.
Il Ministero ha già istituito e popolato l’elenco i mediatori esperti in giustizia riparativa – unici a poter svolgere i programmi di giustizia riparativa erogati unicamente dai Centri per la Giustizia Riparativa – dei soggetti in possesso dei diversi requisiti previsti sotto il profilo formativo ed esperienziale (art.93 d.lgs. 150).[1]
Ai fini dell’Istituzione dei Centri per la Giustizia Riparativa – almeno uno per ogni distretto di Corte di Appello – presso gli Enti locali la Conferenza Locale per la Giustizia riparativa in ogni Corte di appello doveva:
- a) individuare uno o più Enti locali cui affidare l’istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia Riparativa
- b) effettuare la previa ricognizione dei servizi di giustizia riparativa esistenti erogati da enti pubblici e privati specializzati convenzionati o che operano con protocolli con autorità giudiziarie con il ministero della Giustizia.
Il Ministero della Giustizia ha portato a compimento l’iter: nella riunione della Conferenza nazionale per la Giustizia Riparativa del 25 luglio us sono stati definiti sia gli Enti locali autorizzati ad aprire i Centri sia l’elenco dei servizi in essere risultanti dal monitoraggio.
Infatti nei gg scorsi il Ministero ha inviato agli Enti locali– Regioni, Provincie e Comuni – individuati: a) i protocolli per l’istituzione dei Centri per la Giustizia riparativa. Protocolli che andavano restituiti entro il 1 settembre us.; b) gli elenchi dei servizi di giustizia riparativa esistenti in ciascuna corte di appello (art. 92 co. 2 d.lgs. 150) all’esito del monitoraggio ed a cui dovranno rivolgersi gli Enti locali.
Ed entro tempi brevissimi – 15 gg dall’erogazione dei Fondi Ministeriali per la Giustizia riparativa – gli enti locali dovranno attivare il servizio del Centro scegliendo una delle forme equivalenti e pariordinate:
-gestire direttamente il Centro avvalendosi di mediatori tra il proprio personale o reperirli mediante la stipula di contratti di appalto
-affidare il servizio ad un ente degli elenchi approvati in ogni Corte di Appello all’esito del monitoraggio a mezzo strumenti di amministrazione condivisa nella forma della coprogettazione o più adeguatamente – visto che l’attività di Giustizia Riparativa è totalmente regolamentata ex lege – attraverso convenzione secondo la normativa del codice del terzo settore (n.117 del 2016).
E così entro poco tempo si avvierà finalmente la Giustizia Riparativa come prevista dalla Riforma Cartabia.!!
Le autorità giudiziarie potranno quindi inviare ai Centri distribuiti sull’intero territorio nazionale le persone – vittima ed indicato autore di reato – per l’accesso ai programmi di Giustizia Riparativa.
La giustizia riparativa come regolamentata dalla legge Cartabia non sostituisce la giustizia penale tradizionale del processo che è necessaria ed ineliminabile.[2]
La Giustizia Riparativa[3] si affianca è complementare alla giustizia ordinaria offrendo possibilità di affrontare ambiti che derivano dal reato e riguardano la sofferenza, i pregiudizi delle parti coinvolte e che il processo non tratta.
“Al riguardo, giova premettere che, come riconosciuto dalla dottrina, la giustizia riparativa si configura prevalentemente come un modello complementare al sistema di giustizia penale tradizionale e si rivolge ad aspetti che vanno oltre la contesa penale in quanto, mirando a ricostruire le relazioni interrotte dall’offesa, offre un modello di gestione dei conflitti derivanti dal reato a vocazione chiaramente anticognitiva.
A ben vedere, infatti, la giustizia riparativa si pone quale tertium genus all’interno del quadro del polifunzionalismo punitivo e assolve una funzione diversa da quella tipicamente attribuita al processo, cioè, persegue finalità riparative e riconciliative in favore della vittima del reato o, in taluni casi, della comunità, prescindendo da una correlazione con la pena….”[4]
Alle persone viene restituita la possibilità di accoglienza, riconoscimento di responsabilizzazione di ricostruzione dei legami personali e sociali che il reato ha rotto, infranto incrinato attraverso le diverse modalità di dialogo, comunicazione ed incontro. Per questo è fondata sul consenso e sulla volontarietà.
È uno spazio inedito ed improbabile (secondo le tradizionali categorie processuali) per le persone per giungere ad un esito riparativo delle conseguenze del reato con riconoscimento reciproco e riparazione dei pregiudizi.
E l’esito riparativo – ove si raggiunga – si innesta nel procedimento o nel processo penale attenuando la gravità del reato e l’afflittività della pena e per i reati a querela incidendo sulla punibilità estinguendo il reato[5].
Nessun effetto sfavorevole consegue per le parti nel processo penale per il mancato esito riparativo[6].
La Giustizia riparativa è accessibile per tutti i reati senza preclusioni in relazione alla fattispecie e gravità e in ogni fase e grado del procedimento penale nella fase esecutiva e di esecuzione della pena. [7]
È – contrariamente a quel che si pensa – idonea per tutti i pregiudizi e non solo per i torti lievi: proprio chi ha subito gravissimi pregiudizi dal reato trova ancor più deserto il processo per la propria sofferenza e dolore che anzi spesso si aggravano (vittimizzazione secondaria).
La ratio della Giustizia riparativa si fonda – stante il reato visto quale violazione dei diritti individuali e delle relazioni personali e sociali – sul lavoro complesso e delicato dell’incontrarsi e dialogare – vittima ed indicato autore ed altri interessati della comunità – per rendere ragione dei propri comportamenti ed agiti e risponderne responsabilmente all’insegna della legge e dei precetti violati.
E questo lavoro straordinamente difficile e doloroso è già parte della Giustizia…tant’è che l’esito riparativo del programma di Giustizia Riparativa incide sulla afflittività della pena e sulla punibilità del reato.[8]
“ la scelta del legislatore, da apprezzare in modo coerente con la portata radicalmente innovativa dell’istituto, è stata quella di sollecitare un ruolo propulsivo – ma di carattere normalmente extraprocessuale – del giudice, chiamato con la sua autorevolezza a indirizzare le parti verso un obiettivo di ricomposizione della dimensione comunitaria della società, ben più ampio della mera – eventuale – risposta sanzionatoria, ancorché costituzionalmente orientata alla rieducazione del condannato.”[9]
L’esperienza personale dell’attività dei mediatori ma anche i riferimenti concreti di notoria cognizione – si pensi al percorso compiuto dalle vittime del terrorismo con gli autori dei delitti e per tutti ad Agnese Moro – possono testimoniare che la Giustizia Riparativa può essere efficace per le persone coinvolte in tutti i reati nessuno escluso. Necessita solo di essere conosciuta. E l’avvio dei Centri contribuirà a quest’operazione culturale.
Con l’avvio dei Centri si attiveranno anche i percorsi di formazione -per acquisire il titolo per poter essere iscritti nell’elenco di mediatori esperti – presso le Università – come previsto dal Decreto ministeriale sulla formazione del 9 giugno 2023[10] – che erogheranno i contenuti formativi unitamente ai Centri per la Giustizia Riparativa. [11]
[1] https://giustiziariparativa.giustizia.it/mediatori
[2] Vd articoli precedenti in questa rivista
[3] Vd definizione art. 42 d.leg.vo 150: “ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale adeguatamente formato, denominato mediatore”
[4] Vd cassazione 8400 del 2024 – per il commento vd su questa rivista
[5] Esito riparativa è “qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti” (art. 42 d.leg.vo 150. Si veda art. 56 d.leg.vo 150 del 2022 che disciplina degli esiti riparativi.
[6] Vd art. 58 d.leg.vo 150
[7] Vd art. 44 d.leg.vo 150
[8] Vd art. 58 d.leg.vo 150
[9] Vd Cass 8400 del 2024
[10] https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/elenco_mediatori_giustizia_riparativa#
[11] Vd articoli precedenti in questa rivista.

