GIUSTIZIA RIPARATIVA. LA CASSAZIONE – SENTENZA 8400/2024 – ANCORA SULL’IMPUGNABILITÀ DEL DINIEGO DI ACCESSO ALLA GR. LA QUESTIONE ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

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Pasquale avv. Lattari Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in materia. Mediatore esperto e formatore in giustizia riparativa iscritto elenco mediatori esperti in Giustizia riparativa Ministero Giustizia. Responsabile delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio; corresponsabile del Centro Antiviolenza per minori ed adolescenti della Regione Lazio con sede a Latina a seguito protocollo con Garante Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio.

La Cassazione continua a pronunciarsi  sulla disciplina organica della giustizia riparativa introdotta dal decreto legislativo 150 del 2022. E soprattutto sull’articolo 129 bis cpp introdotto nel codice di procedura penale che innesta la giustizia riparativa nel processo penale.

E di questi giorni – il 28 febbraio 2025 – la pubblicazione delle motivazioni della  sentenza numero 8400/2024.  Va ricordato che la Cassazione ha sviluppato diversi orientamenti sull’impugnabilità del provv.to di rigetto dell’istanza ex art. 129 cpp:

-la sentenza 6595 del 2023 affermava “che  è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui li giudice nega al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo il provvedimento natura giurisdizionale.”[1]

-la sentenza 33152 del 2024 affermava che  l’ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all’art. 129 bis cod. proc. pen., emessa durante li compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex art. 586, comma primo cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall’imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibili di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo.” [2]

-la sentenza 131 del 2025 afferma invece:  “Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, può ad avviso del collegio, ritenersi che l’ordinanza di mancato invio al programma di giustizia riparativa pronunciata dal giudice investito dalla richiesta dell’imputato è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio ai sensidell’art.586 cod. proc. pen., senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela rimettibili e reati procedibili di ufficio.” [3]

La sentenza n. 8400 del 2024 afferma:

“Ritiene, infatti, il Collegio di aderire all’impostazione di Sez. 3, n. 33152 del 07/06/2024, Odoli, Rv. 286841 – 01, secondo la quale l’ordinanza con la quale viene respinta la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen., emessa durante il compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento (ovvero nel corso del giudizio di appello) può essere impugnata, ex art. 586, comma 1, cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall’imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo.”

La motivazione è interessante anche per la visione dei giudici su questo nuovo paradigma di giustizia:

“Al riguardo, giova premettere che, come riconosciuto dalla dottrina, la giustizia riparativa si configura prevalentemente come un modello complementare al sistema di giustizia penale tradizionale e si rivolge ad aspetti che vanno oltre la contesa penale in quanto, mirando a ricostruire le relazioni interrotte dall’offesa, offre un modello di gestione dei conflitti derivanti dal reato a vocazione chiaramente anticognitiva.

A ben vedere, infatti, la giustizia riparativa si pone quale tertium genus all’interno del quadro del polifunzionalismo punitivo e assolve una funzione diversa da quella tipicamente attribuita al processo, cioè, persegue finalità riparative e riconciliative in favore della vittima del reato o, in taluni casi, della comunità, prescindendo da una correlazione con la pena….

Ai sensi dell’art. 44, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 150 del 2022, ai programmi di giustizia riparativa si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344-bis cod. proc. pen., o per intervenuta causa estintiva del reato.

L’ampiezza delle sedi nelle quali il legislatore ha immaginato il ricorso ai programmi in esame conferma che l’obiettivo prioritario perseguito è, in linea generale, slegato dai fini del processo e mira, secondo quanto si è sopra osservato, a ricomporre, nei limiti del possibile la frattura che nella comunità si è prodotta per effetto dell’illecito.

Esaminando la disciplina positiva dettata dal legislatore delegato con l’introduzione dell’art. 129-bis cod. proc. pen., è agevole rilevare che soltanto nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice può disporre la sospensione del processo.

La ratio di tale previsione si coglie nell’esame del criterio discriminante, che non attiene al mero regime di procedibilità, ma alla possibilità di giungere, per effetto dell’esito positivo del programma, ad un risultato anche deflattivo. Proprio questa considerazione illumina il significato della disciplina e rende ragionevole la differenziazione operata negli altri casi, nei quali la sospensione non è prevista.

E tanto, ai sensi dell’art. 50, comma 3, cod. proc. pen., preclude qualunque iniziativa in tal senso del giudice, ossia la configurabilità di qualunque ipotesi di sospensione discrezionale.

Chiarita la razionalità della peculiare disciplina concernente i procedimenti (o processi) concernenti reati perseguibili a querela soggetta a remissione (nei quali pure, peraltro, la sospensione non è temporalmente correlata alla durata del programma, posto che non può superare i centottanta giorni), si osserva che la mancata previsione di una regolamentazione del rapporto tra ordinanza di cui al comma 3 dell’art. 129-bis cod. proc. pen. e gli snodi procedimentali o processuali assume un univoco significato sistematico: la natura non processuale della questione che con tale ordinanza viene decisa.

E, d’altra parte, è appena il caso di rilevare che, anche in caso di accoglimento della richiesta di invio degli interessati al Centro di giustizia riparativa di riferimento, non vi è alcuna garanzia che al programma si procederà, dal momento che i poteri valutativi dei mediatori, in termini di “fattibilità” e di “scelta del programma”, sono insindacabili.

In ultima analisi, posto che nulla impedisce all’interessato di attivarsi autonomamente per accedere al programma di giustizia riparativa, l’intervento del giudice – pur disciplinato unitariamente dal comma 2 dell’art. 129-bis cod. proc. pen. -, rispetto ai reati procedibili d’ufficio o a querela non soggetta a remissione, non rappresenta né una condizione necessaria per l’acquisizione di diritti né sufficiente.

Tali rilievi confermano che la scelta del legislatore, da apprezzare in modo coerente con la portata radicalmente innovativa dell’istituto, è stata quella di sollecitare un ruolo propulsivo – ma di carattere normalmente extraprocessuale – del giudice, chiamato con la sua autorevolezza a indirizzare le parti verso un obiettivo di ricomposizione della dimensione comunitaria della società, ben più ampio della mera – eventuale – risposta sanzionatoria, ancorché costituzionalmente orientata alla rieducazione del condannato.

Permangono quindi diverse e per certi versi opposte visioni della Cassazione.[4]

Tant’è che – è notizia di questi gg[5] – riscontrato tale contrasto la Sezione V della Corte di cassazione  udienza 28 marzo 2025, Pres. Pistorelli, Rel. Francolini chiamata a pronunciarsi sulla questione «se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen.» ha rimesso la questione alle Sezioni unite della Cassazione.

É sintomo dell’interesse crescente il dibattito anche giurisprudenziale che non fa che accrescere la cultura della giustizia riparativa ormai di imminente e definitivo avvio.[6]

[1] Per il commento alla sentenza 6595 vedi in questa rivista https://www.focusdiritto.it/2024/03/20/la-giustizia-riparativa-la-prima-sentenza-della-cassazione-sulla-natura-e-finalita-della-giustizia-riparativa/

[2] Per il commento alla sentenza 33152  vedi in questa rivista https://www.focusdiritto.it/2025/01/21/giustizia-riparativa-e-reati-a-querela-la-cassazione-n-33152-del-2024/

[3] Per il commento alla sentenza 131 vedi in questa rivista https://www.focusdiritto.it/2025/02/06/giustizia-riparativa-la-cassazione-n-131-del-2025-limpugnabilita-del-diniego-di-accesso-alla-gr-estesa-a-tutti-i-reati/

[4]A parte la “svista” assurda in cui è incora in un caso…si veda  https://www.focusdiritto.it/2024/11/22/giustizia-riparativa-la-cassazione-n-41133-del-2024-un-assurdo-giuridico/

[5] Elisa Grisonich in https://www.sistemapenale.it/it/notizie/rimessa-alle-sezioni-unite-la-questione-sullimpugnabilita-del-provvedimento-che-rigetta-listanza-di-accesso-ai-programmi-di-giustizia-riparativa

[6] E’ di questi gg l’imminente convocazione delle conferenze locali per l’individuazione degli enti locali cui affidare l’istituzione dei centri per la giustizia riparativa – ai sensi art.63 co.5dleg.vo 150  – concluse le attività di monitoraggio dei servizi di giustizia riparativa esistenti – ex art. 92 d.legvo 150 – di cui verrà effettuato elenco a cui attingono appunto gli enti locali per la prima apertura dei Centri.

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