Pasquale avv. Lattari Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in materia. Mediatore esperto e formatore in giustizia riparativa iscritto elenco mediatori esperti in Giustizia riparativa Ministero Giustizia. Responsabile delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio; corresponsabile del Centro Antiviolenza per minori ed adolescenti della Regione Lazio con sede a Latina a seguito protocollo con Garante Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio.
La Cassazione 131 del 2025 estende l’impugnabilità dell’ordinanza di rigetto la richiesta di accesso al programma di GR a tutti i reati.
La sentenza intervenendo circa l’impugnabilità del provv.to di rigetto del giudice a seguito della richiesta dell’imputato – ex art. 129 bis cpp – prende un orientamento opposto ed innovativo rispetto alla precedente giurisprudenza di legittimità.
La precedente giurisprudenza
-la sentenza 6595 del 2024 affermava “che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui li giudice nega al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo il provvedimento natura giurisdizionale.” (Vd sentenza 131 del 2025 pg 8)
-la sentenza 33152 del 2024 “è giunta a conclusioni diverse affermando che l’ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, di cui all’art. 129 bis cod. proc. pen., emessa durante li compimento degli atti preliminari o nel corso del dibattimento può essere impugnata, ex art. 586, comma primo cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall’imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibili di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo.” (vd sentenza 131 del 2025 pg 9)
Nel commentare dette sentenze si erano evidenziate le discrasie cui erano giunte.
– nel negare l’impugnazione all’ordinanza di rigetto fondata sull’assenza di attività giurisdizionale della GR (vd commento alla sentenza 6595 in questa rivista) [1]
– nel consentire l’impugnabilità dell’ordinanza congiuntamente alla sentenza ex art. 586 cpp ma solo nei casi di reati a querela remittibile (vd commento alla sentenza 33162 in questa rivista)[2]
La natura dell’ordinanza di invio alla GR
La sentenza 131 condivide la sentenza 33152 ma non relativamente a tutte le conclusioni cui perviene. La sentenza afferma che:
“3.1. La ordinanza pronunziata nel corso del processo ai sensi dell’art. 129 bis cod. proc. pen. rappresenta una delle più rilevanti novità introdotte con la riforma Cartabia rispetto al modulo della giustizia riparativa in quanto “mette in comunicazione” li processo nel suo tradizionale svolgimento con li programma riparativo in un momento, quale quello della cognizione, a cui la giustizia riparativa è sempre rimasta estranea.”
3.1.1. lI giudizio di ammissibilità ai sensi dell’art. 129 bis cod. proc. pen. cui è chiamato il giudice è profondamente diverso rispetto al giudizio di fattibilità che spetterà eventualmente ai mediatori in punto di valutazione del programma ai sensi dell’art.54 d.lgs. 150/22 (cosi anche la Relazione dell’Ufficio del Massimario dedicata alla novella in oggetto)….
…La forma rivestita dal provvedimento motivato (ordinanza), i tempi e i luoghi del processo nei quali li provvedimento è adottato (in ogni stato e grado), la previa instaurazione del contraddittorio (sentite le parti, idifensori nominati e, se ritenuto necessario, la vittima del reato) in relazione alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dall’art.129 bis comma terzo cod. proc. pen. (utilità alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti), sono tutti elementi che consentono di ravvisare nell’atto di invio un atto del procedimento/processo penale di natura endoprocedimentale.”
Le importanti ricadute sostanziali della GR
La sentenza 131 su tali basi afferma che proprio le specifiche caratteristiche non consentono l’esclusione dell’ impugnazione differita dell’ordinanza di diniego ex art. 586 cpp; ciò “si tradurrebbe nella assenza di confronto con i principi che disciplinano li sistema processuale, ma anche con le ulteriori indicazioni legislative che collegano significative ricadute di natura sostanziale all’accesso ai programmi di giustizia riparativa; si pensi, ad esempio, all’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen. nella sua nuova formulazione, nonché alle conseguenze in tema di dosimetria della pena ai sensi dell’art. 133 seconda parte n.3 cod. pen (condotta contemporanea o susseguente al reato).
Esistono, cioè, alcuni effetti collegati all’esito riparativo che hanno delle ricadute importanti sul concreto trattamento sanzionatorio e che, dunque, si pongono all’interno del processo/procedimento penale.”
Per la Cassazione la impugnabilità deriva anche da ragioni non trascurabili:
-la reiterabilità della richiesta di invio ai programmi – è escluso che possa formarsi giudicato!! – non consente di affermare la non impugnabilità in caso di rigetto in ragione della natura dinamica e mutabile delle condizioni personali e di fatto che possono mutare nel processo e nelle sue varie fasi e gradi.
– il modulo processuale dell’ordinanza ex art. 129 bis cpp è riconducibile alle forme tipiche dell’art. 125 cpp con la conseguente e necessitata impugnabilità dell’ordinanza di rigetto sia pure differita ex art. 586 cpp
-last but not least: “L’impugnabilità dei provvedimenti ni materia di giustizia riparativa è peraltro prevista espressamente nella Raccomandazione del Consiglio di Europa in tema di giustizia riparativa (CM/Rec2018-8) che, al paragrafo 33, ha stabilito che: “[..]In particolare, le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci. [.].” La Raccomandazione, dunque, non solo si sofferma sulla necessità di “informare”, ma anche di poter “reclamare in modo chiaro ed efficace.”
Lo Statuto della GR non consente trattamenti differenti tra reati
La Cassazione affronta anche la tematica affrontata dalla sentenza 33152/24 che consente la impugnabilità dell’ordinanza di diniego ex art. 129 bis cpp per i soli reati a querela remittibile.
“Pur comprendendo le ragioni analiticamente esposte in tale pronunzia per circoscrivere la impugnabilità ai soli reati procedibili a querela – ragioni riconducibili principalmente alla espressa previsione della sospensione del processo ai sensi dell’art.129 bis comma quarto cod. proc. pen. solo per questi reati- una siffatta interpretazione ridurrebbe di significato e di rilevanza altre disposizioni che sono comunque racchiuse nel nuovo statuto della giustizia riparativa.”
E sul punto la sentenza fa riferimento
– alle “indicazioni della Raccomandazione del Consiglio d’Europa (2018)8 già citata che, nel riconoscere un diritto “[.] all’accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci [..]”, non opera alcuna distinzione fondata sulla procedibilita del reato.”
-all’art. 44 del decreto leg.vo 150 circa l’accesso ai programmi senza preclusioni in ragione della fattispecie o sua gravità e che “afferma l’assenza di preclusioni legate “alla fattispecie di reato o alla sua gravità” e apre li momento dell’innesto di una eventuale fase riparativa “ad ogni stato e grado del processo”, inserendo nell’alveo della plena cognitio del giudice il provvedimento di invio per qualsiasi reato si proceda ed in qualsiasi momento processuale, risultando quindi irragionevole operare un distinguo in punto di impugnabilità in ragione della procedibilità/non procedibilità a querela del reato.. L’art.44 cit., quindi, non contiene disposizione alcuna che possa- una volta affermata la ricorribilità del provvedimento di diniego di accesso in forma differita unitamente alla sentenza ai sensi dell’art.586 cod. proc. pen. – limitare siffatta ricorribilità per i soli reati procedibili a querela e rimettibili, potendosi altresì trarre argomento in senso contrario proprio dalla disposizione di cui all’art.44 comma terzo che prevede un accesso al programma fuori e prima del processo solo per i reati rimettibili e non per gli altri” (pg 13)
Peraltro la ricollegabililità dell’impugnazione ai soli casi – a querela remittibile – per cui è previsto la sospensione del processo – afferma la Cassazione – non rientra nella intenzione del legislatore manifestata nella Relazione illustrativa al D.lgs. n.150/2022.
“ Nel commentare la disciplina racchiusa nell’art.129 bis cod. proc. pen., la Relazione chiarisce le ragioni della limitazione della sospensione ex lege del procedimento penale ai soli reati rimettibili: si tratta, cioè di ipotesi ni cui il raggiungimento di un esito riparativo si traduce nell’estinzione del reato con la conseguenza che li ritardo è compensato “[..]dalla definizione extragiudiziale del conflitto e dal conseguente risparmio di attività processuale [..].”
Richiamando quindi il canone costituzionale della ragionevole durata ex art.111 Cost., la Relazione chiarisce che non si è prevista invece un’ipotesi sospensiva nei casi in cui la partecipazione a un programma di giustizia riparativa “[.]non possa tradursi in una deflazione[.]” e, quindi, in una ipotesi di estinzione del reato.
Tuttavia, prosegue la Relazione, ed è questo un punto rilevante, “[.)resta in questi casi, comunque, salva al possibilità di valorizzare l’istituto – già impiegato nella prassi – del rinvio su richiesta dell’imputato, per consentire di concludere li programma e quindi di permettere al giudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio [.]”.
Dunque, la sospensione ex lege del procedimento/processo è collegata ai reati rimettibili a querela su richiesta dell’interessato perché solo ni tal caso la conclusione positiva del percorso riparativo comporta l’estinzione del reato in un’ottica deflattiva.
Ciò, tuttavia, non impedisce che l’esito del percorso di giustizia riparativa possa/debba essere valutato dal giudice nel corso del processo rispetto a rilevantissime ricadute di natura sostanziale sul trattamento sanzionatorio più volte richiamate e introdotte proprio dalla novella sulla giustizia riparativa….
Lo strumento è fornito, come suggerito dallo stesso legislatore nella Relazione illustrativa, dal rinvio su richiesta dell’imputato per concludere il programma e consentire al giudice della cognizione di valutarne gli esiti in punto di trattamento sanzionatorio. La richiesta di rinvio su istanza di parte comporta, infatti, la sospensione dei termini di prescrizione (art. 159 comma primo n.3 cod. pen.) e dei termini di custodia cautelare (art.304 comma primo let. a) cod. proc. pen.
Ulteriore conferma è data dalla disposizione di cui all’art. 129 bis comma quinto cod, proc. pen, che prevede che, al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l’autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore. La disposizione sembra riferirsi a qualsivoglia reato e dunque presuppone che vi sia stato un percorso di giustizia riparativa concluso di cui il giudice della cognizione debba tenere conto, senza alcuna distinzione.” (pg 14 )
“3.4. Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, può ad avviso del collegio, ritenersi che l’ordinanza di mancato invio al programma di giustizia riparativa pronunciata dal giudice investito dalla richiesta dell’imputato è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio ai sensidell’art.586 cod. proc. pen., senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela rimettibili e reati procedibili di ufficio.” (pg 15 -16)
Conclusioni
La Cassazione della 131 del 2025 rispetto alle sentenze precedenti affronta la GR con passi progressivi ed evolutivi e con cognizione più ampia e complessiva comprendendovi la normativa sovranazionale e la ratio ispiratrice della GR contenuta nella Relazione Ministeriale. Ciò appiana le discrasie contenute nella precedente giurisprudenza.
Sono sintomatici i passaggi relativi:
-allo Statuto della Giustizia riparativa con le sue plurime caratteristiche e peculiarità a cui si collegano “importanti” e “rilevantissime” ricadute di natura sostanziale sul trattamento sanzionatorio per l’autore del reato all’esito dei programmi di giustizia riparativa
-all’atto di invio ex art. 129 bis cpp valutato come “un atto del procedimento/processo penale di natura endoprocedimentale” che, quindi, è nell’alveo della plena cognitio del giudice per qualsiasi reato si proceda
– alla distinzione di competenze tra il giudice – per iI giudizio di ammissibilità ai sensi dell’art. 129 bis cod. proc. pen. – e mediatore – per il giudizio di fattibilità ai sensi dell’art.54 d.lgs. 150/22 –
-alla impugnabilità dell’ordinanza di diniego – ex art. 586 cpp unitamente alla sentenza – sia a mezzo appello che con ricorso in cassazione.
L’approccio agli istituti processuali dalla prospettiva dello Statuto della Giustizia riparativa agevola la visione complessiva del sistema giustizia includendovi anche gli effetti della disciplina organica della GR – processuali e sostanziali – per le persone.
A anche se la sentenza e la giurisprudenza manca ancora di valorizzare i benefici per la vittima e per la comunità derivanti dall’esito riparativo….tuttavia ciò tale appare giustificato – anche se non completamente!!! – dalla prospettiva processuale dalla quale si è analizzata sin’ora la GR: il rigetto della richiesta di invio per l’imputato.
Tuttavia è confortante la progressiva evoluzione dei giudici nella valutazione della GR stimolata – giova ricordarlo – dalle istanze difensive.
È un buon viatico – in attesa dell’imminente avvio dei Centri per la giustizia riparativa – per gli avvocati – insostituibili attuatori vivificanti gli istituti processuali – e per le persone coinvolte verso una piena comprensione delle potenzialità e dei benefici della GR.
[1] https://www.focusdiritto.it/2024/03/20/la-giustizia-riparativa-la-prima-sentenza-della-cassazione-sulla-natura-e-finalita-della-giustizia-riparativa/
[2] ) https://www.focusdiritto.it/2025/01/21/giustizia-riparativa-e-reati-a-querela-la-cassazione-n-33152-del-2024/