Intervento volontario (art. 105 C.P.C.)

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Come si costituisce nella causa l’interveniente? Lo dice l’articolo 267 nel suo primo comma: l’interveniente si costituisce “presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell’art. 167 con le copie per le altre parti (quante copie? tante copie quante sono le altre parti, costituite o meno, ma con l’avvertenza che se più parti sono costituite con uno stesso procuratore basta per esse una sola copia – vedi art. 170 co.2 – più una per l’ufficio), i documenti e la procura”. Nel suo secondo comma poi, sempre l’articolo 267, fa obbligo al cancelliere di “dar notizia dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non é avvenuta all’udienza”.

Il deposito in cancelleria può avvenire telematicamente o no. Chiaro però che é preferibile che avvenga telematicamente, perché così si evita alle altre parti di recarsi in cancelleria per visionare i documenti.

Quando la costituzione avviene in cancelleria, questa per il co.2 art. 267 deve darne notizia alle altre parti. Non raramente è lo stesso procuratore che, per mettersi al sicuro da eventuali noncuranze della cancelleria, notifica (per la validità di ciò, v. Cass. 19 maggio 1969, n. 1730, Giust. Civ. Rep. 1969, v. Appello n. 211) la comparsa alle altre parti.

Se vi sono parti contumaci, è opportuno che si chieda al giudice termine per notificare loro la comparsa (dato che autorevolmente si sostiene che anche alla comparsa di intervento vada applicato l’art. 292).

La parte che interviene, è tenuta a pagare il contributo integrativo, solo se, cosa piuttosto rara, il suo intervento determina un aumento del valore della posta in gioco nel processo. (art. 14 D.P.R. 115/2002).

Elementi per l’inserimento dei contenuti

Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore


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