Cassazione Civile, Sezione I, ord., 31 ottobre 2017, n. 25872

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FATTI DI CAUSA

  1. 1. La Corte di App. Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto […] avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda dal medesimo formulata nei confronti de IL BANCO POPOLARE – SOCIETA’ COOPERATIVA, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti per effetto dell’illegittimo protesto di una cambiale nonostante l’esistenza di provvista sul conto corrente intrattenuto con il predetto istituto di credito.

1.1. Il giudice di appello ha affermato che […] non avesse fornito prova di aver patito i danni lamentati, connessi alla perdita della prassi, della reputazione commerciale e del posto di lavoro, all’impossibilità di assumere la carica di amministratore della […] s.a.s., al danno alla salute, al danno morale e al danno all’onore; alcuna prova aveva poi fornito relativamente alla sussistenza del nesso di causalità tra i lamentati danni e il protesto illegittimamente subito.

Avverso tale sentenza […] ricorre con due motivi, resistiti da IL BANCO POPOLARE – SOCIETA’ COOPERATIVA con controricorso.

   RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. 1. Il ricorso lamenta:

1.1. Primo motivo: “art. 360 c.p.c.., n. 5. Sulla domanda principale di risarcimento dei danni, violazione e falsa applicazione di norme di rito artt. 115, 116 c.p.c., onere della prova ex art. 2697 c.c., omesso accoglimento della richiesta di CTU” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare che nel giudizio di primo grado era stata fornita la prova testimoniale dell’esistenza dei danni lamentati, segnatamente connessi alla perdita del posto di lavoro, all’impossibilità in quanto protestato di assumere la carica di amministratore della s.a.s. e ai gravi problemi di salute che avevano colpito il ricorrente per effetto del verificarsi delle conseguenze dell’illegittimo protesto subito. Inoltre la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui, non apprezzando gli elementi forniti quantomeno a livello indiziario, avrebbe negato l’ammissione della richiesta consulenza tecnica finalizzata a quantificare i danni patiti.

1.2. Secondo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione di norme: art. 1226 c.c. e l’art. 2967 c.c., in correlazione con gli artt. 115 e 116 c.p.c.. Richiesta subordinata di liquidazione dei danni in via equitativa” deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha negato la liquidazione equitativa dei danni morali e all’immagine conseguenti alla pur accertata illegittimità del protesto subito.

  1. 2. Il ricorso va respinto.

2.1. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta un vizio di motivazione: alla fattispecie trova infatti applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo il giorno 11 settembre 2012, data di entrata in vigore della novella. Ne consegue che è necessario che la censura in esame indichi espressamente il fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, di cui lamenti l’omissione. Nella specie, invece, il motivo contiene una critica della coerenza e sufficienza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che l’attività istruttoria svolta in primo grado fosse inidonea a far ritenere assolto l’onere della prova sia dell’esistenza dei danni lamentati che del nesso di causalità con il protesto, non più consentita nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., n. 5. È invece infondato nella parte in cui lamenta la falsa applicazione delle norme che regolano l’onere probatorio e la valutazione delle prove. Quanto al primo aspetto, va rilevato che nella specie la sentenza impugnata è conforme all’indirizzo di questa Corte secondo il quale in tema di risarcimento del danno da illegittimo protesto di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto (anche ove accertata), pur costituendo un indizio in ordine alla esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sè sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando tuttavia l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio (Sez. 1, Sentenza n. 7211 del 25/03/2009; vedi in senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 2226 del 16/02/2012). Nella specie, pur in presenza dell’accertamento dell’illegittimità del protesto, i danni di cui il […] pretende il risarcimento non sono stati ritenuti provati dai giudici del merito, con accertamento che, in quanto congruamente motivato, si sottrae al sindacato di questa Corte. Quanto al secondo aspetto, il motivo è inammissibile, atteso che non contiene la trascrizione delle testimonianze cui fa riferimento, né indica alcun atto processuale in cui esse troverebbero collocazione, sicché questa Corte non è in grado di verificare in alcun modo l’esattezza della ricostruzione contenuta nella censura e per conseguenza l’eventuale sussistenza di una falsa applicazione dei principi in tema di valutazione delle prove. Da tanto consegue la correttezza della mancata ammissione della consulenza tecnica per la quantificazione del danno, che logicamente postula l’avvenuto assolvimento dell’onere della prova della sua esistenza.

2.2. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che nel caso di illegittimo protesto di una cambiale il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel novero degli insolventi non è in re ipsa, ma  —   come danno-conseguenza  — deve essere comunque allegato nei suoi elementi costitutivi (patrimoniali e non patrimoniali), e corroborato da prova, anche presuntiva, ma pur sempre a carico dell’attore (Sez. 6-1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013; Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013). Ne consegue che la sentenza impugnata è certamente corretta sia ove ha negato la possibilità di liquidare equitativamente i danni lamentati dal […].  a titolo di perdita patrimoniale (perdita del lavoro, mancata assunzione di carica sociale), posto che tali danni non sono stati allegati néí provati come conseguenza immediata e diretta dell’illegittimo protesto; sia con riferimento ai danni che il […] lamenta alla propria immagine e alla propria reputazione per effetto della circostanza dell’iscrizione del proprio nome nell’elenco dei protesti; danni che il […]  non ha minimamente corroborato da alcuna allegazione idonea a precisarne la natura e l’entità, quantomeno offendo indizi tali da far scattare un giudizio presuntivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

[Omissis].

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