NOTA A MARGINE DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVA DI REVISIONE DEL TUEL

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di Pètrina dr Antonio (segr. gen le a.r.)

  1. Introduzione
  2. Tempo della delega
  3. Oggetto della delega
  4. La revisione della legge Delrio (L.56/2014) con riferimento alla province
  1. INTRODUZIONE

l Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 47 di lunedì 7 agosto ha licenziato , su proposta del Ministro dell’Interno Piantedosi ,il Disegno di legge che mira alla “revisione delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” (1) : tale revisione del Tuel non era andata in porto nella precedente legislatura !

Prima di esaminare il Disegno di legge governativo , ci sembra corretto iniziare con una premessa.. Di recente ,l’emerito professore dell’università di scienze politiche di Bologna ,prof.Angelo Panebianco , nonchè noto editorialista del Corriere della sera, commentando la promessa riforma del governo sul premierato, poneva ai lettori un interrogativo con cui valutare l’ intervento riformatore di dare “forza istituzionale al governo” (2) , distinguendo il fine dai mezzi per raggiungerlo : chi condivide il fine ,può non condividere i mezzi e viceversa chi è contrario alla riforma ,non accetterà neanche i mezzi . Infondo per valutare un intervento riformatore occorre saper distinguere il fine ed i mezzi per attuarlo.Nessuna riforma fa eccezione a tale distinzione, a pena di ricadere nel pregiudizio ideologico.

Ora , anche per il disegno governativo sulla revisione del testo unico degli enti locali, il lettore deve essere in grado di distinguere fine e scopi : per cui ci siamo imposti questo criterio ragionevole , onde evitare un’eccessiva fiducia sulla revisione del Tuel, di cui l’antistoricità è palese essendo stato emanato a meno di un anno dalla riforma costituzionale del titolo quinto, a dieci anni dall’ultimo intervento innovatore (L. 56/2014 cd Legge Delrio) e di cui il convegno bresciano ne ha giustamente auspicato il “superamento” della novella del 2014 .(3)

  1. Tempo della delega

Nel Cdm n 42 del 07 agosto 2023, come si accennava, è stato licenziato il disegno di legge delega, di iniziativa governativa, avente ad oggetto la revisione del Tuel ,dando curiosamente nove mesi per la sua “nascita” ( cfr Art.1 Ddl cit) ,mentre il precedente testo unico degli eell ( Decreto leg.vo n 267/2000) dovette attendere un anno per la sua nascita ( cfr.art.31 L. 265/1999 cd L.Napolitano/Vigneri). Sarà quello definitivo il Ddl licenziato ? Dubbi sorgevano ,nel convegno bresciano , da parte del segretario gen.le dell’Anci che ha invitato alla prudenza nella riscrittura della bozza definitiva di revisione del Tuel.

3 Oggetto della delega

L’oggetto della delega è contenuto all’art.1 comma 1 del decreto governativo : in esso si incarica il Governo ,con uno o più decreti ( non si parla più di un testo unico come per il passato ) di adottare tali decreti “…allo scopo di aggiornare, riunire e coordinare, introducendo eventuali disposizioni innovative, la disciplina statale relativa alle fusioni tra comuni, al controllo sugli organi ,alla revisione del regime giuridico dei segretari comunali, alla revisione economico- finanziaria e risanamento degli enti, alle garanzie e controlli nonché alla revisione della disciplina concernente la composizione del consiglio provinciale”.(4)

Vediamo ora di analizzare il “punto dolens” del previsto regime normativo delle province ossia il fine dell’intervento manutentivo della legge Delrio relativamente agli enti di secondo grado.

4. La revisione della legge Delrio (L.56/2014) con riferimento alla province

Il Disegno di legge governativo prende posizione con norme innovative specie all’art 11, a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 2021 in tema di sistema elettivo del presidente del consiglio metro- politano, previsto dalla norma della Legge Del Rio ( art 1 comma 19 ) , la quale consentiva l’elezione del sindaco metropolitano e che lo stesso poteva essere votato solo dai residenti del comune capoluogo e non dai residenti dei comuni non capoluogo.

La Corte ,con la citata sentenza n.240 ,non dichiarò incostituzionale tale norma della legge Delrio e quella siciliana dei liberi consorzi , giustificando l’intervento legislativo medio tempore, intervenuto in anticipo (? ) della riforma costituzionale e come sappiamo , non ebbe seguito tale disciplina della riforma costituzionale, a cui la legge Delrio si collegava.

Abbiamo dato un commento di tale sentenza n 240 nel 2023 sulla rivista on line Focus a cui si rinvia. (5)

A tale espressa disparità di trattamento tra il cittadino del comune capoluogo rispetto al cittadino del comune non capoluogo, ha ora provveduto il Ddl governativo all’art.11 lett d), che riscrive l’art 1 co.19 della Delrio, prevedendo l’elezione diretta del sindaco metropolitano da parte dell’elettore con voto “diretto, libero e segreto” (art 19 bis aggiunto dall’art 11 lett e) del Ddl cit. )..

Così viene abrogata la precedente versione della Del Rio che al comma 19 prevedeva la nomina “di diritto ” del sindaco metropolitano per il sindaco del comune capoluogo e quindi con prerogativa ammessa solo agli elettori del comune capoluogo.

Ma il vulnus della norma della Del Rio, relativamente all’elezione del sindaco della città metropolitana, sanato dall’art 11 del Ddl ,che qui s’è commentato,rimane invero per il sistema elettivo del presidente della provincia , il cui sistema elettivo rimane ancora quello indiretto o di secondo grado.

Ci auguriamo pertanto che la versione definitiva del Ddl contenga uguale sistema elettivo diretto sia per il sindaco metropolitano e sia per il presidente della provincia (ora art.58 L.56/2014), condividendo in modo univoco fini e mezzi per tale riforma.

(1) così il Comunicato stampa del Cdm n 47/2023.

(2) Panebianco,Più poteri al premier ,il Pd cosa pensa in Corriere della sera del 28 novembre 2023.

(3)”Province ed enti locali: il punto sulla riforma del Tuel e sui tentativi di superamento della legge Delrio”, convegno a Brescia del 7 dicembre 2023 a cura del  Dipartimento di Economia e Managment dell’Università di Brescia.Relatori :la proff ssa Turetini  dell’università di Bologna,dell’avv Bonura ,direttore scientifico della rivista di Diritto ed Economia dei Comuni,del prof.Gorlani dell’universtà di Brescia,del direttore gen le dell’UPI dr Antonelli del segretario gen le dell’Anci dott.ssa Nicotra, del già presidente della provncia di Brescia Mottinelli e della dott.ssa Giardina,segretario gen le della città metropolitana di Genova.

(4) così l’art 1 del Ddl ed il comunicato stampa del Cdm n.47.

(5) Petrina, Note sulla sentenza n.240/2021 della Corte Costituzionale  ,sulla legge Delrio relativa al sistema elettorale della città metropolitana in www.FocusDiritto.it ,Dicembre ,2023.Come è noto la Corte auspicava un intervento legislativo al fine di “… scongiurare  che il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa”. Quali i canoni costituzionali?  Restituire al cittadino la dignità dell’elezione diretta.onde garantire la sovranità popolare per chi è investito di cariche politiche ( sent. C.Cost. n..429/1995). Più chiaro in tal senso, cioè di restituire al cittadino il diritto di  voto per l’elezione del presidente provinciale, il DDL S. n.294, Romeo ed altri. Eloquenti le parole del Presidente della regione Sicilia,ove la questione giuridica  sollevata innanzi alla Corte costituzionale ebbe l’epilogo con la sentenza n 240 : “«La cancellazione delle Province, fortemente voluta dal governo dell’epoca e rivendicata  dalle forze che lo sostenevano nel Parlamento regionale – ha aggiunto Schifani – partiva  dal presupposto della riduzione dei costi della politica, ma ha determinato un vuoto nei  processi decisionali e amministrativi che ha penalizzato in maniera evidente l’erogazione di servizi importanti per i cittadini e per la tutela del territorio, oltre a ridurre gli spazi di democrazia diretta e di espressione politica. Il numero di consiglieri e di assessori sarà inferiore rispetto a quello del passato, secondo una logica di sobrietà che guarda al contenimento dei costi e di snellezza e efficienza dei nuovi enti». Più esplicita l’elezione diretta del Presidente della Provincia e del sindaco della città metropolitana prevista anche nel DDL.S. n. 203/2022, di modifiche alla legge n 56, a firma del sen Silvestroni ed altri, in cui si chiede il ritorno al sistema elettorale allora previsto dall’art.74 e 75 del Tuel. Il recente convegno dell’Upi il 10 ed 11 ottobre 2023 al palazzetto dei Nobili a L’Aquila ha rimarcato il futuro della provincia che passa dalla riforma del Tuel che si chiamerà “Codice delle autonomie locali”.

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