LA GIUSTIZIA RIPARATIVA. La prima sentenza della Cassazione sulla natura e finalità della Giustizia Riparativa.

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Pasquale avv. Lattari Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in materia. Responsabile delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio.

La sentenza n. 6595 del 2023 pubblicata in data 14 feb. 2024 è una delle prime decisioni della Corte di Cassazione sulla disciplina organica della Giustizia riparativa.[1]

La Cassazione Penale all’esito dell’impugnazione dell’imputato dell’ordinanza del giudice ex art. 129 bis co.3 cpp che – dopo la condanna per reati patrimoniali e detenuto per altra causa – respingeva la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa riteneva legittimo il rifiuto del Giudice di accesso alla GR.

La Cassazione afferma che l’ordinanza ex art. 129 bis cpp non è impugnabile perché:

-a) non previsto espressamente dall’art. 568 co 1 cpp tra i mezzi impugnabili

-b) non riguardante la libertà personale e quindi neppure impugnabile ex art. 111 Costituzione per violazione di legge.[2]

E la Cassazione al fine di verificare la rispondenza alla Costituzione di tale mancata previsione di impugnabilità dell’ordinanza ex art. 129 bis cpp disamina le caratteristiche della Giustizia riparativa.

La sentenza afferma che la Giustizia ripartiva: “non è un rito speciale, ma al più un procedimento incidentale, parallelo alla giustizia contenziosa; non è una causa di estinzione del reato, se non limitatamente all’ipotesi della remissione tacita di querela ai sensi del (nuovo) art. 152 cod. pen.; non è una causa di non punibilità o di non procedibilità e non è un’alternativa al processo e alla pena, né è un’alternativa alla giustizia penale, non sostituendosi ad essa; (…) essa si affianca a quella contenziosa e (che) procede in parallelo ad essa (salvo divenirne complementare e convergere nell’ipotesi della remissione tacita e dell’eventuale sospensione del procedimento nel caso di reati perseguibile a querela ai sensi dell’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.); è un sistema che ha connotazioni e regole proprie, che può incidere sul trattamento sanzionatorio” (così la Relazione dell’Ufficio del Massimario dedicata alla novella in oggetto).”

– Il d.Lgs. 150/2022 ha concepito il rapporto tra sistema penale e giustizia riparativa in chiave di complementarietà “integrativa”, nel senso che (come si vedrà, soltanto tendenzialmente) la giustizia riparativa si innesta nel procedimento penale in qualsiasi stato e grado e senza preclusioni in relazione alla tipologia di illecito.

-al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l’autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.” La predetta disposizione declina il rapporto di complementarità tra giustizia riparativa e giustizia punitiva secondo un modello – per così dire – autonomistico, in base al quale la giustizia riparativa e quella punitiva procedono separatamente su binari paralleli destinati a non incontrarsi, pur se la giustizia riparativa trova il suo naturale habitat proprio nel procedimento penale: qui sono promossi tendenzialmente i percorsi riparativi e qui ricadono i suoi effetti positivi, ove ve ne siano.[3]

“ in accordo con l’opinione senz’altro prevalente in dottrina, osserva il collegio che, alla luce di quanto fin qui evidenziato, il procedimento riparativo non è un procedimento giurisdizionale: il programma riparativo e le attività che gli sono propri appartengono non al procedimento/processo penale, quanto piuttosto all’ordine di un servizio pubblico di cura della relazione tra persone, non diversamente da altri servizi di cura relazionale ormai diffusi in diversi settori della sanità e del sociale. Ciò spiega le ragioni per le quali, all’interno del procedimento riparativo, operano regole di norma non mutuabili da quelle del processo penale, ed anzi, incompatibili con quelle del processo penale: volontarietà, equa considerazione degli interessi tra autore e vittima, consensualità, riservatezza, segretezza. Ed invero, proprio perché l’oggetto e la finalità del percorso riparativo sono completamente diversi da quelli del processo penale, non possono in entrambi operare gli stessi principi.”

-in ragione della marcata diversità di oggetto di cui tratta, dei soggetti partecipanti e degli obiettivi perseguiti”; ed invero, non potrebbe ritenersi il contrario, ove si consideri (pur in presenza dell’instaurazione e/o della pendenza del procedimento penale, peraltro, come premesso, entrambe meramente eventuali ai fini dell’accesso al programma di giustizia riparativa) la evidente disomogeneità tra la funzione giurisdizionale svolta dall’autorità giudiziaria e “la competenza umanistico-amministrativa dei Centri per la mediazione, nell’ambito dei quali dovrà operare la nuova figura del mediatore esperto”.

La Corte su tali presupposti ha reso la seguente motivazione di diritto:

“La mancata previsione dell’impugnabilità, nell’ambito del procedimento penale, dell’ordinanza che nega all’indagato/imputato l’accesso ad un programma di giustizia riparativa non pone problemi di legittimità costituzionale, poiché il procedimento riparativo di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. non ha natura giurisdizionale, concretizzandosi in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime”.

Qualche riflessione.

Circa il rapporto di parallelismo tra GR e processo.

I binari paralleli – la giustizia processuale e la giustizia riparativa – per restare alla metafora usata dalla Cassazione hanno degli scambi che consentono il passaggio da uno all’altro binario:

-l’art. 129. bis cpp prevede lo scambio di andata: il giudice può inviare le parti ad un centro di giustizia riparativa

– l’art. 57 decr. 150 è lo scambio di ritorno: il giudice acquisisce la restituzione da parte del Centro di Giustizia riparativa delle attività ivi effettuate.

Le attività di GR che emana il Centro possono essere costituite da:

  1. a) una relazione in caso di esito riparativo – contenente le attività svolte e l’esito riparativo raggiunto (materialo o simbolico ex ar.rt 56) (comma 1) o
  2. b) una comunicazione (in caso di mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo (comma 2).

Ma va evidenziato che l’art. 129 bis ultimo comma cpp prevede che solo la relazione è acquisibile ed utilizzabile dal giudice (art. 129 ult co cpp) che “valuta lo svolgimento del programma e – anche ai fini dell’art.133 del cp – l’eventuale esito riparativo” (art.58 co. 1 decr.150).

E l’esito riparativo comporta che il giudice deve applicare l’attenuante comune prevista dall’art. 62 n, 6 – introdotto dal decr. 150 –. Si applica tale diminuzione di pena per ”’avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato concluso con un esito riparativo”.

La comunicazione circa il mancato esito e/o effettuazione – al contario – non è acquisibile tantomeno utilizzabile e/o valutabile da parte del giudice.

E’ la ricaduta processuale del divieto di effetti sfavorevoli circa il mancato esito dei programmi di Giustizia Riparativa (art.. 58 co.2 decr. 150) ; e ciò in sintonia con tutte le caratteristiche di riservatezza, segretezza della GR delineate dal decr. 150; e soprattutto, con il principio di innocenza e non colpevolezza costituzionalmente previsto e garantito dal programma di GR.

E tali aspetti nonostante la chiarezza delle norme tanto preoccupano gli operatori della giustizia.!!

Circa la natura processuale della GR

La relazione dell’Ufficio massimario della Cassazione sulla novità della riforma ha affermato che la GR pur ontologicamente diversa dalla Giustizia processuale “è un procedimento incidentale” all’interno del processo penale; e che riguarda questioni che possono incidentalmente sorgere nel corso del procedimento penale.

La GR – quindi – non è procedimento speciale destinato a decidere gli esiti della quaestio giudiziaria. E tuttavia gli effetti del procedimento incidentale – ove avviato – ricadono – come visto – nel processo penale e sono oggetto di valutazione da parte del giudice (vd art. 478 cpp)

Se è del tutto condivisibile ed ineccepibile la sentenza laddove afferma che il giudice è del tutto estraneo alle attività di giustizia riparativa che avvengono “altrove” rispetto al processo (nei centri e ad opera dei mediatori esperti) ….e sotto questo ambito non è attività giurisdizionale perché non è attività del giudice; e tuttavia la GR entra nel sistema giustizia nel nuovo sistema di giustizia penale sotto plurimi e diversi profili. Si osserva.

-Nel caso di esito del procedimento incidentale di GR che produca esito riparativo la GR diviene oggetto di valutazione da parte del giudice con effetti sul processo e sulla sua decisione (a parte l’ipotesi della remissione tacita e dell’eventuale sospensione del procedimento nel caso di reati perseguibile a querela ai sensi dell’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.)

-La GR – come afferma la Cassazione – è complementare al processo ed è retta da regole proprie. Ma tale concetto analizzato dalla prospettiva della GR ha la pregnanza ed accezione non di accessorietà ma di completamento.

La GR aggiunge alla domanda e risposta di giustizia al reato aspetti sin’ora negletti o addirittura fuori della scena (ob-scenum letteralmente) del processo: – a) il riconoscimento della vittima, b)la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa; c) la ricostituzione dei legami con la comunità (art. 43 co.2 d.legs 150)

E’ il “resto” che il processo non può mai trattare: la vita delle persone eccede i contenitori giuridici e giudiziari dei fatti, dei pregiudizi, della responsabilità….e soprattutto ciò che è ictu oculi eccedente è la sofferenza personale, ed il perché e perché proprio alla vittima …

Tantomeno la sentenza che conclude il processo e chiude tali contenitori giuridici e giudiziari può contenere tali aspetti. Anche se la domanda di giustizia viene momentaneamente “placata” dalla sentenza (ed a volte neppure quella è ritenuta portatrice di sufficiente pena…).

E’ all’interno di tali insufficienze processuali alla domanda di giustizia che si comprende la necessità di altre risposte , altri cammini di giustizia. E la GR innesta tali ambiti di vita delle persone e delle loro relazionalità nel sistema giustizia.

La GR non si occupa dell’esistenza di un reato, di chi debba essere punito perché responsabile dello stesso, ma si occupa di cosa è successo, chi ha sofferto dalle condotte e dai fatti e perché e come rimediare a tali pregiudizi. La GR, soprattutto, si occupa delle persone coinvolte: come accoglierle nel loro status di dolore, nella loro domande di senso e di smarrimento e come poter guardare al futuro come poter riparare ciò che è stato violato che a volte è incommensurabile e non restituibile.

Tali pregiudizi della vittima e della comunità in cui il reato è stato perpetrato ..sono affrontati non atomisticamente ma sotto profili relazionali e dialogici con l’indicato autore. Tutto ciò è comunque derivante dai medesimi fatti oggetto di processo riguardanti le stesse persone.

E ciò senza “sostituire l’insostituibile” giustizia processuale anzi “nell’ambito del procedimento penale, senza tuttavia sostituirsi alla giustizia sanzionatoria classica, ma, piuttosto, affiancando alla risposta “retributiva” una forma di ristoro ulteriore, “senza spada”, il cui esito riparativo è valutato nel processo penale, laddove gli obiettivi siano raggiunti, e non valutato, invece, nel caso in cui essi non siano conseguiti.” (vd relazione Ufficio Massimario Cassazione)

Con la giustizia riparativa si intende rispondere al fenomeno reato proprio dalla prospettiva della vittima e della società che hanno subito i pregiudizi.

La vittima non è solo testimone processuale. Non vanta solo pretese economiche. E’ persona che il reato ha reso “oggetto” delle condotte dell’autore

La GR che indubbiamente rivaluta il ruolo della vittima nell’ambito della giustizia – che nel processo giurisdizionale non trova adeguati spazi di accoglienza – vede nel reato la rottura della relazionalità personale e sociale.

Da tale prospettiva si possono guardare i fatti e possibili vie per affrontare i pregiudizi conseguenti. E comprendendovi l’indicato autore di reato che ha prospettive di responsabilizzazione sin dalla fase del processo (non dovendo attendere necessariamente la fase esecutiva per attivare riconciliazione e reinserimento sociale).

La responsabilizzazione è – in ragione della diversità ontologica della GR – non finalizzata alla riconducibilità del reato e quindi della pena bensì in funzione relazionale con la vittima e la società e, soprattutto, in vista di un diverso futuro. Solo nella prospettica della lesione della vittima il reato assume contorni concreti, reali, relazionali e personali.

E ciò non può che attivarsi attraverso l’incontro con la sofferenza dell’altro, e/o attraverso forme di dialogo – con varie modalità – che rendano concrete all’indiato autore gli effetti dei propri atti: le sofferenze patite dalle persone.

I cammini di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale (vd sentenza Consulta 179 del 2017) in cui si inserisce la GR hanno per l’indicato autore tale scopo. Guardare al reato dalla prospettiva delle sofferenze provocate alla vittima ha finalità ex sé responsabilizzanti e rieducative anche durante il percorso processuale e non solo in fase esecutiva.

Tra tali finalità del sistema e della Giustizia penale – sin dalla normativa e la sua astratta previsione della pena e sino alla estinzione della pena stessa attraverso il processo ed il sistema esecutivo teso alla rieducazione (art.27 cost.ne) – è entrata a pieno titolo la Giustizia riparativa che consente spazi, ambiti e respiri di umanità sin’ora pressochè sconosciuti ( residuali e sin’ora limitati per lo più all’ambito processuale minorile).

E l’affermazione della sentenza 6595 “il programma riparativo e le attività che gli sono propri appartengono non al procedimento/processo penale, quanto piuttosto all’ordine di un servizio pubblico di cura della relazione tra persone, non diversamente da altri servizi di cura relazionale ormai diffusi in diversi settori della sanità e del sociale.” guardata dalla prospettiva visione della GR assume pregnanza chiaramente profonda.

Con la GR la cura delle relazioni diviene quindi oggetto di giustizia, oggetto della domanda di giustizia e veicolo di possibile di risposta.

La Giustizia guarda allo status sofferente delle persone coinvolte nel fatto reato per accoglierne le fragilità, la vulnerabilità o i bisogni di accoglienza. E ciò durante o dopo che la giustizia processuale ha fatto il suo corso.

La GR è accogliente del loro status e della loro volontà circa il programma da intraprendere. E la GR per questo è fondata sul consenso e sulla libertà delle parti; né può essere obbligatoria o indotta.

E tuttavia proprio perché attenta alle persone va gestita cum grano salis _- vd art. 54 decr. 150 circa la valutazione di fattibilità da parte dei mediatori – proprio per evitare che essa stessa diventi veicolo di ulteriore vittimizzazione, specie nei reati che rendono fortemente asimmetrici i rapporti personali.

Concludendo.

La visione della GR dalla prospettiva esclusivamente processuale (tale giustizia è insostituibile ed essenziale nello stato di diritto) non comprende in toto la complessità della risposta di giustizia al fenomeno del reato:

a-non comprende – con le dovute specifiche suindicate – gli effetti che incidono nel processo degli esiti della GR che divengono quindi – quale effetto del procedimento incidentale – processuali e giurisdizionali.

b-non rende appieno la visione globale del sistema giustizia, che non può esser dimidiato all’ambito processuale.

“Volendo allora trovare una definizione che individui, in positivo, la natura della giustizia riparativa nell’ambito del procedimento penale, si potrebbe affermare che è un sistema multiforme, nuovo nel panorama della giustizia penale” (relazione Ufficio Massimario.)

Al fenomeno complesso del reato ora il nostro ordinamento – al pari degli altri ordinamenti europei – risponde con multiformità e quindi con percorsi non solo processuali.

La GR è una giustizia umanistica che restituisce primarietà alle persone…è tuttavia una Giustizia “improbabile” – specie prima facie se immaginata per alcuni reati – e tuttavia possibile ed attivabile con percorsi ed esiti mai lineari o tipizzati e quasi mai scontati.

Spesso tali percorsi e programmi – a parlare è l’esperienza!! – sono inimmaginabili ed imprevisti…come imprevedibili sono le risposte personalissime che le persone toccate dalla sofferenza del reato – che incide e cambia non solo la vittima ma anche l’indicato autore – attivano nella loro vita.

[1] a parte la decisione cass. 25367 del 2023 che riguardava il mancato avviso ex art. 419 co,.3 bis cpp – circa l’informazione nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare della facoltà di accedere alla giustizia riparativa – che non prevede alcuna nullità speciale né ciò comporta la lesione del diritto di difesa essendo l’iun formazione inserita in una fase iubn cyiu vi è l’assistenza tecnica del difensore -)

[2] “la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo, producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 Rv. 224610). Il provvedimento con il quale si rigetta la richiesta di accesso alla giustizia ripartiva manca di tali requisiti, e dunque ad esso non è estensibile il regime di ricorribilità per cassazione per violazione di legge previsto dall’art. 111, comma settimo, Cost.” (cass. 6595 punto 1.2.1)

[3] La sentenza precisa che a ciò fa eccezione l’avvio della giustizia riparativa – quando il processo è concluso – in fase esecutiva (art. 44 co.2 decr 150) o ancor prima del suo inizio (prima della proposizione della querela) (art. 44 co.3 decr. 150)

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