La Giustizia riparativa e reati gravissimi: il caso Maltesi tra criticità ed opportunità

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Pasquale avv. Lattari [1]

1-Il caso. 2-L’Ordinanza di invio al Centro di Giustizia riparativa. 3-La domanda di giustizia delle vittime. 4-La Giustizia Riparativa e la sua risposta. 5-Il caso Maltesi e le questioni. 6-Conclusioni

1-Il caso. Il condannato in primo grado – Davide Fontana – ad anni 30 per l’ omicidio di Carol Maltesi e la distruzione ed occultamento del suo cadavere[2] in data 7 luglio 2023 – dopo due gg dal deposito della sentenza – formula istanza di ammissione ad un programma di giustizia riparativa.

Il PM si è opposto all’accoglimento dell’istanza tenuto conto della fase processuale (sentenza di primo grado) non utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato; le Parte civili si sono associate a tale opposizione aggiungendo che “tutte le persone offese non sono disponibili ad avere rapporti di qualsiasi tipo, anche mediati, con Davide Fontana”

La Corte di Assise con ordinanza del 19 settembre invia – ex art. 129 bis cpp e 42 e seg.ti – gli interessati ad un Centro di Giustizia Riparativa per l’avvio di un programma affinché verifichi la fattibilità del programma.[3]

2-L’Ordinanza di invio al Centro di Giustizia riparativa. Le affermazioni motivazionali della CdA:

L’imputato ha manifestato sin dalle indagini preliminari “la seria, spontanea ed effettiva volontà di riparare alle conseguenze del reato…tanto da aver chiesto scusa ai familiari”

-Il programma di giustizia riparativa prescinde dal consenso di tutte le parti interessate e l’eventuale dissenso della vittima può essere valutato come ostativo solo nel 4 co.art. 129 bis cpp (reati perseguibili a querela)

-L’istituto di giustizia riparativa “ha anche, se non soprattutto natura pubblicistica ed ha come scopo ulteriore di far maturare un clima di sicurezza sociale sicché la volontà del legislatore è indubbiamente di incentivare il ricorso a detto strumento, come chiaramente emerge dall’art. 43 co.4 lex 150/22 secondo cui l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito

-La ratio dell’istituto è quella di ricomporre la frattura che il fatto illecito crea non solo con l’autore ma con il contesto sociale di riferimento (si ricorda la possibilità in caso di fattibilità del programma da parte dei mediatori dell’intervento della cd vittima aspecifica)

-L’invio al Centro della GR può essere effettuato ex art. 129 bis cpp anche d’ufficio in ogni stato e fase del procedimento

-Non sussiste pericolo né per l’accertamento dei fatti (come riconosciuto dalle parti) né pericolo concreto per gli interessati pur tenendo conto della presenza di un minore di ca 7 anni. E che comunque ove fattibile il programma con vittima aspecifica con conseguente prevedibile esclusione in concreto di un pericolo per le persone offese

Le reazioni negative dell’opinione pubblica e dei familiari sono state immediate.[4]

Il caso concreto evidenzia le caratteristiche e le criticità e pone diverse questioni che da sempre attraversano la Giustizia Riparativa… e non solo.

3-La domanda di giustizia delle vittime. «Quell’uomo che me l’ha ammazzata in quel modo è un mostro — insorge la mamma di Carol —, un vero mostro. Dov’è la giustizia per me che sono la mamma della vittima e per il mio nipotino che ha sette anni e crescerà senza la madre? Dov’è la giustizia, dov’è?».[5]

È la domanda universale delle vittime, di chi fa esperienza di ingiustizia… derivante da un irreversibile realtà drammatica… specie da reati gravissimi..

Anzitutto specie a poco tempo dai fatti e dalla sentenza di primo grado la richiesta di penalità giusta è più che legittima: la Giustizia ordinaria dei processi è necessaria ed insostituibile …per una parola di giustizia che affermi la verità dei fatti…tuteli la sicurezza collettiva…neutralizzi l’autore specie nei fatti gravi che ledono o mettono in pericolo beni essenziali delle persone ed irroghi la giusta pena!!

E la Giustizia riparativa appare alle vittime ma anche all’opinione pubblica quantomeno ultronea ed inopportuna a distanza di così poco tempo dai fatti gravissimi…sempre ammesso e non concesso il trascorrere del tempo sia sufficiente a lenirne gli effetti!! …anzi va riscontrato che le vittime – ce lo dicono gli studi della vittimologia – nel tempo trasformeranno irreversibilmente le loro persone, le loro vite e l’evento/reato ne costituirà parte integrante e definitivamente!!

E tuttavia – pur nell’assoluto rispetto di tale dolore specie in questo frangente – le testimonianze di tanti familiari vittime di danni analoghi ci testimoniano l’insufficienza di ogni soluzione giudiziaria a colmare il loro dolore i vuoti ..la ricerca di senso. Tali pregiudizi irreparabili – afferma chi vi è passato – non sono colmabili né da alcun risarcimento tantomeno da una pena – qualunque essa sia – per il reo che per quanto soddisfacente momentaneamente mai sarà satisfattoria per le vittime!! E ciò è un dato esperienziale ma – si sottolinea – acquisito e maturato dalle persone a distanza di anni dai fatti gravissimi…e quando la giustizia giudiziaria aveva già fatto il suo corso..(anche dopo diversi processi e lungi processi…)[6]

Le testimonianze di chi ha avuto il coraggio e la forza di affrontare percorsi di giustizia riparativa – si ripete a distanza di anni dai fatti e quando il percorso giudiziario si era ormai concluso… – ne evidenziano la diversità con ambiti di accoglienza, ascolto e spazio per le vittime che il processo giudiziario non concede.

Anche l’esperienza dei mediatori conferma ciò e soprattutto sottolinea la singolarità e la unicità del percorsi e dei programmi che spesso giungono in ambiti di vita e di reati dando luogo a percorsi prima facie improbabili..imprevedibili…ed inconsueti.

4-La Giustizia Riparativa e la sua risposta. E perché ciò avviene?? E come si pone la GR ed i suoi strumenti in tali contesti???

-la GR è vigente in Italia in ottemperanza alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (2012/29/EU) – da notare cd direttiva vittime – che per gli Stati prevede l’ adozione di misure per assicurare alla vittima un accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, per proteggerla dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta o da eventuali intimidazioni, ritorsioni, manipolazioni. La direttiva prevede inoltre che l’esito positivo di una mediazione possa essere valutato favorevolmente per l’autore del reato sia nel procedimento penale sia in fase esecutiva della pena; che quello negativo non abbia per lui effetti pregiudizievoli.

-La disciplina organica della giustizia riparativa d.leg.vo 150 del 2022 è entrata in vigore a giugno 2023 ma per andare a regime occorrono ora alcuni passaggi ulteriori.[7]

-La giustizia riparativa si intende (art.42): ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. 

-I programmi “tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità” (art. 43 c o.2) In sostanza ricucire lo strappo che con il reato si è determinato con la vittima, con la comunità.

E ciò evidenzia il contenuto: l’accoglienza della sofferenza, del dolore, dei vuoti della ricerca di senso che le vittime ed i responsabili si portano dentro in un rapporto dialogico in un’esperienza dell’incontro con l’altro per queste diverse e complementari umanità; e con diverse modalità e graduazioni di relazione (diretta, indiretta con vittime aspecifiche e familiari o enti rappresentativi). Tutti ambiti che non trovano spazi nel processo giudiziario.

-La GR si può attivare per qualsiasi fattispecie di reato ed a prescindere dalla sua gravità e dallo stato e grado del procedimento (in fase di indagine, in corso di giudizio in fase esecutiva ed anche prima della proposizione della querela) (art. 44)

-Il giudice provvede d’Ufficio o su istanza di parte ex art. 129 bis cpp ad inviare le persone valutata l’utilità a risolvere le questioni derivanti dal reato.

– Il giudice è chiamato a decidere i casi da trasmettere ai Centri per la giustizia riparativa, previa richiesta dell’imputato o della vittima, oppure d’ufficio. La decisione si fonda sull’esame della possibilità che il programma possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Quindi, il giudice dispone la proposta di invio a uno Centri previsti dalla legge; i mediatori specializzati valuteranno poi se il programma sia fattibile realizzabile e, in caso positivo, quale contenuto debba avere.[8] Le parti vi partecipano solo con il loro consenso libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta (art. 48).

-I programmi di GR possono essere: mediazione diretta ed indiretta dialogo riparativo e qualsiasi altro programma dialogico guidato da mediatori svolto nell’interesse della vittima (art. 53) che possono generare riparazioni.

-L’esito riparativo – che i mediatori trasmettono al giudice – può essere simbolico, vale a dire “dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi”; oppure materiale, come «il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori” (art. 56). In tal caso il giudice valuta tale esito come circostanza attenuante ai fini della diminuzione di pena (come remissione tacita di querela o come sospensione condizionale per la pena per il termine di un anno). In caso di mancato esito riparativo nessuna conseguenza pregiudizievole vi è per le parti.

E tuttavia va evidenziato come il contenuto simbolico di tali accordi di Giustizia riparativa  – a conferma della sua complementarietà – spesso non è giuridico ed addirittura intangibile.[9]

Il contenuto della GR è quindi diverso dalle finalità del processo: la centralità è data alle persone in particolare alle vittime ed al loro status – emozionale, di sofferenza e richiesta di senso et..- derivante dal reato. Per restituire la richiesta di riconoscimento della vittima che è stata negata e lesa con il reato e dare opportunità di responsabilizzazione relazionale all’indicato autore ed a ricostruire i rapporti sociali.

5-Il caso Maltesi e le questioni. -Anzitutto il provv.to ha solo inviato al Centro di Giustizia Riparativa ed ex art. 129 bis cpp il giudice deve valutare la sussistenza di un elemento positivo – la possibilità che il programma possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato – e due elementi negativi non vi sia pericolo per il concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. La fattibilità del programma spetta al mediatore (art.54 lex 150).

“In altri termini, l’Autorità giudiziaria apre le porte, ma non le varca; non entra quindi in quegli ambienti, né interviene o valuta se, come e quando attuare un programma di giustizia riparativa.” [10]

L’ordinanza della Corte di Assise di Busto Arsizio invia Davide Fontana ad un programma di Giustizia riparativa per l’uccisione di Carol Maltesi nonostante la contrarietà delle vittime (familiari di Carol).

Diverse sono le questioni emergenti dal caso in questione: Costituisce concreto pericolo per la vittima l’invio alla Giustizia riparativa?? È legittimo un programma di giustizia riparativa contro la sua volontà e senza la partecipazione della vittima?? Si osserva.

1- Nulla quaestio sulla prognosi circa l’utilità del programma ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal reato e circa il pericolo per l’accertamento della verità. Ciò che desta perplessità è la valutazione circa l’assenza di pericolo concreto per gli interessati.

Tale elemento che -anche in ragione della reazione delle vittime – è rilevante.

Il pericolo concreto per gli interessati non è definito e/o specificato nella norma; né vi è traccia alcuna né nella relazione alla riforma tantomeno l’aspetto viene trattato nella relazione del Massimario della Cassazione alla riforma Cartabia.

Quindi il concetto di pericolo concreto – uno o più elementi capaci di compromettere più o meno gravemente la stabilità o la sicurezza della persona –  riguarda l’intera persona sia sotto il profilo fisico che psichico. In questo secondo aspetto ben possono rientrare tutti i pericoli ed i danni costituenti la cd vittimizzazione secondaria. Peraltro la protezione da tali danni è precipua indicazione della direttiva UE 29/93!! Tale aspetto è stato valutato dal giudice??

A sommesso avviso dello scrivente ciò non è stato adeguatamente considerato. Il giudice non ha valutato l’effetto della sua ordinanza di invio alla Giustizia riparativa incidente sullo status concreto della vittima e foriero di indiscussi pregiudizi di vittimizzazione secondaria. Il giudice non ha valutato la specificità del caso in relazione alla tempistica dell’intervento della Giustizia Riparativa: era troppo recente l’evento rispetto alla prospettazione di tale programma relazionale e di incontro con l’autore!!. Ben si poteva valutare ciò e riscontrarne in concreto l’inopportunità e l’incidenza sulla sfera e vita delle vittime e forse rinviare a tempi adeguati… Ammesso e non concesso ve ne siano di più favorevoli… forse la distanza del tempo dall’evento poteva risultare meno impattante sotto il profilo della vittimizzazione secondaria…

Diciamolo apertis verbis: il giudice non è abituato a valutare gli effetti che hanno sulle vittime l’impatto ed il contatto con le strutture giudiziarie e con i suoi strumenti e provvedimenti …è aduso a decidere secundum legem e giudicare sui fatti sotto il profilo processuale e con istituti e mezzi giudiziari e non contempla in tali orizzonti ambiti emozionali e di sofferenza su chi ha subito pregiudizi così gravi…E così ha deciso con l’ordinanza…- peraltro appare prima facie che le vittime non sono state ascoltate personalmente…cosa non imposta ex art. 129 bis cpp – solo sotto il profilo formale!!

2-Ciò detto tuttavia, va evidenziato che il parere della vittima non è impeditivo dell’invio tantomeno della fattibilità del programma.

“L’art.43 contiene tra i principi fondamentali della Giustizia riparativa – l’equa considerazione dell’interesse della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa (lett. b).

È principio fondante la Giustizia Riparativa: “non si dà giustizia se questa solo per il reo e ignora la vittima o si disinteressa della comunità o se, viceversa, concede uno strapotere alla vittima, rimanendo indifferente ai “resti” che il reato ha lasciato nella comunità o dimenticando la dignità e l’umanità del reo”[11]

L’equa considerazione degli interessi delle parti è in linea con la Racc.ne CE 18/8.[12] Ma appare distinta e distante rispetto al principio di garanzia  ex art. 12, comma 1, lett. a) della Direttiva 2012/29/UE che prevede che “si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell’interesse della vittima, in base a considerazioni di sicurezza”.

La dottrina poi – anche il Tavolo XIII degli Stati generali Esecuzione Penale – aveva parlato della Giustizia Riparativa come vittimocentrica distinguendola dalla reocentricità della Giustizia tradizionale.

Tuttavia “detta prescrizione (che si limita peraltro a disciplinare l’interesse della sola vittima del reato ratione materiae) va riguardata dalla prospettiva, necessariamente plurale, propria del programma di giustizia riparativa, sicché la prescrizione in parola, nel porre quale condizione imprescindibile per lo svolgimento del programma la salvaguardia dell’interesse e delle condizioni di sicurezza della vittima del reato, permette di prestare equa considerazione anche all’interesse della persona indicata come autore dell’offesa”[13]

Equa riferito alla “considerazione” dell’interesse delle parti riposa e si fonda sulla comune dignità delle persone. [14]

La quaestio è tenere ben distinti le soluzioni al reato ed al conflitto dai valori in capo alla vittima ed al reo a seguito della condotta “non sono infatti i valori a essere negoziati nei percorsi di giustizia riparativa, bensì le soluzioni ai conflitti affinché queste abbiano (anche) carattere riparativo nel rispetto dello spirito delle norme e perciò di quei valori di cui le norme stesse sono irrinunciabile baluardo” .[15][16]

3-Il provvedimento palesa che – nonostante la contrarietà espressa dalle vittime dirette – vi è possibilità del programma con vittima specifica da valutare da parte del mediatore. E’ il mediatore che a tali fini deve valutare ascoltate le parti nella fase preliminare – prima di dare avvio al tipo di programma ..anche con vittima aspecifica.. – raccogliere il consenso e verificare la fattibilità del programma nel caso concreto (art. 54)

In tali ambiti rientra sicuramente la valutazione delle condizioni per eventuale programma con vittima aspecifica come suggerito dal provv.to della CdA. La legge consente la partecipazione ai programmi di Gr – oltreché alla vittima di reato ed all’indicato autore – anche ad altri soggetti appartenenti alla comunità quali i familiari (della vittima e dell’autore indicato) di persone di supporto segnalate da dette persone, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentati di enti pubblici ed autorità di pubblica sicurezza e chiunque vi abbia interesse (art. 45)

Ciò a riprova della complessità del reato che provoca e lede rapporti e beni e valori personali ma anche legami sociali.

Il mediatore avrà possibilità di valutare: A) la bontà dell’adesione dell’indicato autore al programma – vi rientra anche la strumentalità della richiesta per i vantaggi – seppur limitati – per lo stesso; B) la partecipazione di ulteriori vittime aspecifiche – sul presupposto che le dichiarazioni processuali hanno escluso qualsiasi tipo di intervento diretto o indiretto della vittima – in ragione del fatto, delle sue circostanze…e degli interessi sottesi.

6-Conclusioni. È di tutta evidenza la “diversità” della Giustizia Riparativa e – specie nel caso di avvio durante lo svolgimento del processo – si coglie tutta anche nel programma che cammina su binario parallelo a quello giudiziario – salvo gli scambi (di invio e di restituzione dell’esito) tra i due ambiti.

“La giustizia riparativa è complementare a quella ordinaria in senso pieno e nell’accezione e significanza profonda: “che serve di complemento, cioè di completamento, di integrazione…” e quindi  “con valore reciproco, di cose che si completano a vicenda”.  La Giustizia riparativa è complementare alla giustizia penale tradizionale non nel senso di secondarietà – in cui una è dominante sull’altra – ma nell’accezione del completamento: la Giustizia Riparativa completa la Giustizia giudiziaria affrontando ambiti ed aspetti derivanti dal reato di cui la Giustizia tradizionale non si occupa, perché “materiale” “ob-scenum” fuori della scena del processo e del giudizio. La Giustizia Riparativa risponde al reato occupandosi dell’eccedenza della vita delle persone rispetto alla sua fattispecie giuridica ed agli accertamenti processuali. La Giustizia Riparativa cerca di riparare tali pregiudizi attenuando o diminuendo il “resto” che permane alle persone – vittima e reo – dopo il reato, il procedimento, la sentenza e la pena.[17]

La Giustizia – abbiamo visto – è necessaria ed insostituibile ma per tali ambiti è insufficiente[18]: la Giustizia Riparativa completa ed integra la risposta di giustizia tradizionale aggiungendo ambiti importanti per le persone e per la comunità”.[19]

La Giustizia Riparativa è una nuova visione sul reato sulle persone coinvolte sulle ricadute sociali.

È sicuramente una novità culturale per il mondo della Giustizia; e necessità di conoscenza e pazienza per essere ben compresa, diffusa ed applicata. E soprattutto necessità di uno sguardo nuovo: la prospettiva dal basso delle sofferenze e tutti gli status delle persone che sulla propria carne vivono gli effetti del reato – patito o causato – favorisce la visione con “ lenti cambiate” [20] degli strumenti del diritto e della giustizia.

 

[1] Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore per la stessa Key. Responsabile attività delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 nell’ambito della messa alla prova – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio.

[2] https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/07/sentenza-maltesi.pdf

[3] https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/09/maltesi-giustizia-riparativa.pdf

[4] https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2023/09/22/omicidio-maltesi-fontana-ammesso-a-giustizia-riparativa-_5a444e0c-5006-43f0-939a-351799f6ac1c.html#:~:text=I%20famigliari%20di%20Carol%20Maltesi,cercato%20di%20disperderli%20nel%20Bresciano.

[5] https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/verona/cronaca/23_settembre_23/la-madre-di-carol-maltesi-e-il-killer-ammesso-alla-giustizia-riparativa-e-un-mostro-ora-ho-paura-759d714e-2db8-4101-a7ba-511ea5458xlk.shtml

[6] si veda il percorso delle vittime del terrorismo Agnese Moro, Calabresi, Manlio Milani; e per tutti si veda Il libro dell’incontro Vittime e responsabili della lotta armata Ceretti Bertagna Mazzuccato Il saggiatore 2015

[7]vd articoli precedenti https://www.focusdiritto.it/?s=lattari&et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes . Peraltro nelle more in data 2 ottobre 2023 sono stati pubblicati i modelli di domanda per costituire ed avviare l’elenco dei mediatori esperti vd link…https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/elenco_mediatori_giustizia_riparativa

[8] “la giustizia riparativa si affianca, ma non si sostituisce, alla giustizia penale e che, anzi, una volta avviato il percorso riparativo, esso procede parallelamente al procedimento penale, o in modo complementare, incontrandosi con quest’ultimo (salvo il caso della sospensione di cui all’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. e salva l’eccezione costituita, come si vedrà, dalla sospensione del procedimento con messa alla prova) solo al termine, ossia solo quando è comunicato all’Autorità giudiziaria l’esito riparativo o meno.” (Cassazione relazione massimario pg, 324)

[9] “Gli accordi dovrebbero contenere solo azioni eque, realizzabili e proporzionate rispetto alle quali tutte le parti danno un consenso libero e informato. 51. Gli accordi non devono necessariamente includere risultati tangibili. Le parti sono libere di concordare che il dialogo ha soddisfatto sufficientemente i loro bisogni e interessi.” Raccomandazione 2018 (VI 50-51) Consiglio d’Europa – Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2018)8 agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale.

[10] Relazione massimario cassazione alla riforma Cartabia pg 319

[11] G.Mannozzi R.Mancini La giustizia accogliente Milano 2022 pg.49

[12] n.14 Altri principi chiave della giustizia riparativa includono: volontarietà; dialogo deliberativo e rispettoso; eguale attenzione ai bisogni e agli interessi delle persone coinvolte; correttezza procedurale; dimensione collettiva e consensuale degli accordi; accento su riparazione, reintegrazione e raggiungimento di una comprensione reciproca; e assenza il dominio. Tali principi possono essere utilizzati quale quadro per sostenere più ampie riforme della giustizia penale. N.15 La giustizia riparativa non dovrebbe essere pensata o realizzata allo scopo di difendere gli interessi della vittima o dell’autore dell’illecito a favore dell’uno e a dispetto dell’altro. Piuttosto, essa offre uno spazio neutro dove tutte le parti sono incoraggiate e supportate nell’esprimere i propri bisogni e nel vederli quanto più possibile soddisfatti.

[13] Vd relazione ministeriale al testo

[14] L’eguale considerazione dell’interesse della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa: è il punto di equilibrio tra il “reocentrismo” della giustizia punitiva tradizionale e l’“orientamento alle vittime” che è tipico della restorative justice; questa è una caratteristica propria della disciplina italiana che ne costituisce un elemento caratterizzante anche per il rispetto dovuto ai dettami costituzionali (art. 3 e 27 Cost.); il punto è delicato e per alcuni “indigesto”: come si può attribuire pari dignità a reo e vittima? Innanzitutto perché lo impone la Costituzione che non distingue (art. 3) i cittadini tra colpevoli e innocenti. Poi perché lo stesso processo, assistito dal garantismo, non attribuisce minore dignità all’imputato, né al condannato, tant’è che esistono il giudice terzo e il ruolo costituzionale del difensore…La giustizia della riparazione introduce nel sistema una dialettica “tripolare”: non c’è più solo lo «Stato-guardiano» (Donini) da un lato che punisce e l’autore del reato dall’altro che subisce la pena, c’è anche la vittima che è sparita dal processo a causa della tradizione del garantismo, ispirato com’è giusto allo scopo di impedire la vendetta privata e che vede bensì la vittima sostituita e protetta dallo Stato ma neutralizzata nel processo, spettatrice e spesso vittima due volte. Merito di una giustizia restorative è dunque innanzitutto recuperare la vittima e renderla protagonista della possibile riparazione che non si esaurisce, come si è detto, nel risarcimento economico.” M.Bortolato La riforma Cartabia: la disciplina organica della Giustizia Riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo in Questione giustizia https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-riparativa-cartabia “

[15] G Mannozzi R.Mancini La giustizia accogliente Milano 2022 pg 85

[16] P.Lattari La giustizia riparativa La disciplina organica del decreto leg.vo n.150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) Norme e contenuti esperienziali key editore 2023 pg 59-61

[17] Cfr M.Bortolato La riforma Cartabia: la disciplina organica della Giustizia Riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo in Questione giustizia https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-riparativa-cartabia

[18] R.Livatino affermava che la Giustizia è necessaria ma insufficiente ..in riferimento ad altri valori – in particolare la misericordia e la caritas – che devono integrarla. Cfr T Mira Rosario Livatino il Giudice Giusto Cinisello Balsamo 2021

[19] P.Lattari La giustizia riparativa La disciplina organica del decreto leg.vo n.150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) Norme e contenuti esperienziali key editore 2023 pgh 266-267

[20] Howard Zehr Changing lenses. A new focus on crime and justice Herald press Scottsdale 1990. “Fra le novità di approccio recate dalle pratiche riparative vi è il capovolgimento di sguardo con cui si osserva il fenomeno criminale, accostato non dal lato formale-afflittivo della reazione penale, bensì dal lato dolorante e umido di lacrime di chi (reo, vittima, padre, madre, figlio, passante, vicino di casa, cittadino, straniero…) vive gettato “dentro il tragico” di un’offesa subita/perpetrata e di un processo da celebrare i quali possono mutare il destino dell’esistenza; detto altrimenti, il fenomeno criminale viene colto con lo sguardo dell’essere umano catapultato nel bivio angosciante di un ‘prima’ che – per colpevoli e innocenti – pare irrimediabilmente compromesso e un ‘poi’ i cui contorni restano indefiniti e bui . Abbandonate le parole scientifiche e giuridiche, tanto rassicuranti quanto spesso troppo vuote di significati, il crimine è avvicinato qui con umiltà, attraverso l’esperienza – e le ferite vere – di chi vi si trova immerso e non può certo permettersi di rimanere imbrigliato nelle forme, nelle astrazioni, nelle procedure e nelle teorie.” C.Mazzuccato Appunti per una teoria dignitosa del diritto penale a partire dalla Restorative Justice Quaderni dipartimento Scienze giuridiche Università del Sacro cuore sede di Piacenza 2010 pg 108.

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