La giustizia riparativa: gli ultimi provvedimenti ministeriali e le prime linee guida

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Pasquale avv. Lattari (Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore per la  stessa Key. Responsabile delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e Responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio)

1 – Provvedimenti Ministeriali in materia di GR emanati.  2-Schema operativo degli uffici giudiziari di Milano. 3 -Argomenti di riflessione. 4 -Conclusione

Nel periodo estivo in materia di Giustizia Riparativa (GR) si sono avuti – dopo i due Decreti Ministeriali del 9 giugno in materia di elenco dei mediatori e formazione (vd in seguito) – diversi provvedimenti Ministeriali e l’ avvio dei primi schemi operativi e linee guida per operatori.

1 – Provvedimenti Ministeriali in materia di GR emanati. Il Ministero della Giustizia ha pubblicato ulteriori provvedimenti per avviare quanto previsto nel decreto 150/2023 (cd riforma Cartabia) e rendere attiva la GR:

-Il DM 27 luglio 2023 – Nomina esperti della Conferenza Nazionale per la giustizia riparativa, con funzioni di consulenza tecnico-scientifica[1].

-Il  D.M. 25 luglio 2023, n. 97 “Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa”[2].

Il  successivo passaggio è l’istituzione – per ciascuna Corte di appello – della  Conferenza locale della GR  che ha l’essenziale compito di individuare uno o più enti locali cui affidare l’istituzione dei Centri per la GR. (vd art. 63 co. 5 lex 150)

Ed il presupposto fondante il funzionamento dei Centri per la  GR  – fulcro dell’intero sistema – è il previo avvio dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa  unici a poter effettuare le attività ed i programmi di GR istituito con il DM del 9 giugno 2023.[3]

Ma  alcuni aspetti del DM sono oggetto di contenzioso; e ciò forse incide sulla mancata nomina da parte del Ministero del responsabile dell’Elenco che deve provvedere ad avviare le procedure per l’iscrizione e la  formazione dell’elenco dei mediatori esperti in GR.

È infatti stato impugnato il DM relativamente agli aspetti della disciplina del mediatore anche avvocato e   che incidono sulle incompatibilità e sui requisiti dell’attività forense.

Va infatti segnalato come sussistono evidenti criticità nel procedimento che ha condotto al DM contestato. La materia doveva essere regolamentata dal decreto legislativo 150 – in ottemperanza alla legge delega 134/2021 – che non poteva quindi affidare – subdelegando ulteriormente – la regolamentazione ad un  mero Decreto Ministeriale.  Con evidente e palese risultato abnorme che con tale atto regolamentare si incide su normativa primaria che disciplina la professione forense (sic!!!) [4]

Tuttavia tale illegittimità è generale e riguarda integralmente i due decreti ministeriali anche quello  sulla formazione[5] ed inciderebbe sull’intera normativa sulla GR:  in caso di totale annullamento dei due decreti vi sarebbe necessità ex novo di normativa primaria non essendo più possibile operare con decreti legislativi decorso  il termine della legge 134 del 2021 per l’esercizio della delega conferita al Governo.

2-Schema operativo degli uffici giudiziari di Milano

Intanto è dato segnalare un’importante avvio per ben delineare ordinatamente e con uniformità  le modalità concrete di applicazione dei nuovi istituti della GR – in vigore dal 30 giugno – tra gli operatori.

Gli uffici giudiziari della  Corte di Appello di Milano, l’Ordine degli Avvocati,  e la Camera penale di Milano, con la collaborazione del Centro per la Giustizia riparativa del Comune di Milano, hanno sottoscritto uno Schema operativo per l’applicazione degli istituti di giustizia riparativa.[6]  E ciò sia per la fase di cognizione che di sorveglianza.

E dello Schema di particolare interesse sono le parti relative alle valutazioni del giudice circa l’invio  al Centro per la  GR e l’esito del programma.

Le norme sui  i  meccanismi di scambio che provvedono  all’invio  delle persone dal binario del processo penale  al binario  del programma di GR (art. 129 bis cpp)  ed a regolamentarne il ritorno[7] (l’esito del programma di GR  ex artt. 56-57 e 58 decr 150)  sono quelle che più destano discussioni tra gli operatori.

E per quanto si osservino  gli strumenti della giustizia e del penale dalla prospettiva diversa  – con strumenti e lenti diverse della GR –  tuttavia le persone che partecipano ai programmi di GR e  gli operatori sono indubbiamente interessati agli effetti che derivano da  tali “scambi”.   Infatti – apertis verbis – molti operatori nutrono rischi e timori circa possibili “contaminazioni”  tra i mondi dei due binari – Giustizia ordinaria e GR – in particolare per gli effetti delle attività di GR sul principio costituzionale  di innocenza per l’imputato/indagato del processo  e sull’accertamento dei fatti.

Quindi proprio la corretta applicazione e valutazioni  di tali scambi – tra il binario del processo e quello della GR – sono cruciali per l’accoglimento, la diffusione e l’efficacia della GR.

– Il protocollo circa l’invio afferma:

“- INVIO  PRESUPPOSTI: astrattamente per qualunque tipologia di reato, purché lo svolgimento del programma di giustizia riparativa sia:

  1. Requisito positivo: utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede
  2. Requisiti negativi:
    Assenza di un pericolo concreto per gli interessati
    Assenza di un pericolo concreto per l’accertamento dei fatti

NON è invece richiesto alcun accertamento del fatto (neppure nei limiti dell’esclusione dell’art. 129 c.p.p.), né il riconoscimento della propria responsabilità.

Le parti saranno sentite esclusivamente sulla sussistenza di questi presupposti.

L’eventuale dissenso della persona offesa, al di fuori della mancanza dei presupposti sub 1. e 2., non potrà essere ostativo all’invio del caso per la valutazione di programmi di giustizia riparativa senza partecipazione della vittima diretta.

La valutazione della sussistenza di un valido consenso (personale, libero, consapevole, informato) della persona indicata come autore dell’offesa e della vittima sarà in ogni caso riservata al mediatore (art. 48 D. Lgs. 150/22).”

E’ una determinazione interpretativa delle norme sulla GR  che dovrebbe tranquillizzare gli addetti ai lavori in particolare avvocati circa l’assoluta irrilevanza dell’invio alla GR ai fini degli accertamenti che deve compiere il giudice e che non incide – come indicato nello Schema – in alcun modo sul principio d’innocenza.

-Il protocollo circa l’esito afferma:

ESITO (art. 58)
L’A.G. valuta lo svolgimento del programma e il suo esito:
– per reati procedibili a querela soggetta a remissione, l’esito riparativo raggiunto con la partecipazione del querelante è considerata causa estintiva del reato in quanto equiparata alla remissione tacita della querela ai sensi dell’art. 152 c.p.
– per reati procedibili d’ufficio o a querela non soggetta a remissione
– ai fini di cui all’articolo 133 c.p., quale ulteriore criterio da utilizzarsi ai fini della determinazione della pena
-ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.
-come condizione specifica della sospensione condizionale breve della pena ai sensi dell’art. 163 u.c. c.p. (ovvero quella per pene non superiori ad un anno, se l’imputato ha “partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo”).

La graduazione delle riduzioni di pena in caso di esito riparativo potrà variare in funzione della valutazione da parte dell’autorità giudiziaria della ragionevolezza e della proporzionalità dell’esito riparativo raggiunto.”

3 -Argomenti di riflessione

E’ evidente che i giudici devono  per ben valutare ab origine l’invio ed a valle l’esito  recepire la ratio della GR.

Sui punti suindicati  a mero titolo esemplificativo si sono attivate riflessioni sui seguenti argomenti:

+Circa l’invio. L’art. 129 bis cpp presuppone che il giudice al fine di applicare ed avviare il programma di GR  – specie in fase di cognizione – ravvisi  quantomeno sotto il profilo di logico presupposto  l’esistenza di un reato e  una qualche forma di riconducibilità e non implica una valutazione sul merito dell’ipotesi di accusa.

E tuttavia un certo “grado” di valutazione della quaestio va effettuata dal Giudice: a) dovrebbe poter delibare discrezionalmente  cause ictu oculi non punibilità che gli impongono l’obbligo di declaratoria immediato proscioglimento ex art. 129 cpp; b) ai fini di verificare l’utilità dell’invio per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede scongiurando il pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti.  La quaestio è proprio il “grado di valutazione” del materiale probatorio da parte del giudice.

+Circa la valutazione dell’esito del Programma di GR  è previsto che l’autorità giudiziaria valuti lo svolgimento del programma ed – anche ai fini dell’art. 133 cp –  l’eventuale esito riparativo (art. 58);  l’esito riparativo è volto alla riparazione dell’offesa idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti. (vd art. 42 lett e)); in particolare:

in caso di esito riparativo materiale o simbolico. L’esito riparativo qualunque esso sia comporta riduzione della pena con applicazione dell’attenuante comune – ex art. 61 n.6 cp (l’aver partecipato ad un programma di GR concluso con esito riparativo –.

Ma tale circostanza attenuante appunto attenua il reato: il giudice – specie nella fase di cognizione –  sarà condizionato  nella valutazione finale sul fatto e sulla responsabilità dall’esistenza di una circostanza attenuante da applicare costituita dall’esito riparativo del programma di GR??

in caso di esito riparativo simbolico.  L’esito simbolico può includere dichiarazioni, o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di luoghi o persone (art.56 co.2)   E tuttavia va evidenziato come il contenuto simbolico di tali accordi è  spesso non giuridico o addirittura intangibile.[8]

Proprio per questo l’esito simbolico ai fini riparativi è elemento non sindacabile e difficilmente valutabile dall’esterno pur potendo il giudice interloquire con le parti per meglio comprendere tale  “soddisfazione” ai fini delle sue determinazioni.

in caso di mancato esito riparativo.  L’art. 58  co.2  reca il divieto di valutazione in malam partem, in sostanza divieto di effetti sfavorevoli per le parti in caso di mancato esito, effettuazione o interruzione del programma di GR (nello Schema operativo di Milano nulla si dice circa la valutazione – art. 58 co. 2 -). E tuttavia – anche se sembra non valutabile in alcun modo l’esito negativo – vi è possibilità di valutazione in qualche modo favorevole sotto altro profilo: il comportamento delle parti nel programma di Gr potrebbe essere efficace quale comportamento post-delictum che  costituisce componente della capacità a delinquere del colpevole (art. 133 co. 2  cp) e che il giudice può valutare ai fini della determinazione della pena in caso di condanna.

 4-Conclusione.

Tali ambiti evidenziano la novità della GR che ha come  fini – art 43 co.2 lex 150 –  cui tendono i programmi di GR: la promozione del riconoscimento della vittima, la responsabilizzazione relazionale della persona indicata autrice del reato, la ricostituzione dei legami sociali[9].  E’ anche totalmente  nuova grammatica introdotta dalla normativa per il processo penale: programma, riconoscimento della vittima, responsabilizzazione del reo, relazione personale e sociale,  esito riparativo simbolico….

Ed anche ai fini della tradizionale valutazione giurisdizionale di tali novità è inevitabile che i due binari e gli scambi non siano del tutto indipendenti e non restino  immuni da contaminazioni.

Da tali novità normative si attiveranno non poche e diverse applicazioni e conseguenti discussioni: è la naturale ricaduta della GR che necessita – in ragione della sua novità “culturale” – di un buon terreno per essere recepita nella sua filosofia e  ratio del tutto innovativa rispetto ai tradizionali parametri processual-penalistici.

E  lo Schema operativo di Milano va nella direzione giusta. Addirittura – da sottolineare – indica che “il grado di valutazione” del fatto e della responsabilità  è veramente minimale “neppure nei limiti dell’esclusione dell’art. 129 c.p.p.” (vd Schema) !!

Ciò – interpretiamo – al fine di dare priorità a tutti quegli aspetti relazionali, umani e di sofferenza, ricerca di senso utili alle persone e che solo la GR concede …anche posticipando ad essi  la valutazione giudiziale circa la declaratoria processuale di non punibilità ex art. 129 cpp. 

E’ sintomo che la magistratura e gli operatori  sono aperti e favorevoli  al nuovo paradigma di Giustizia  – non è un caso che ci si sia avvalsi nell’elaborazione dello Schema anche della collaborazione del Centro di giustizia riparativa – che necessita di nuove lenti [10] e nuove prospettive per guardare al reato, alle persone coinvolte, alla vittima.

[1]https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_57&contentId=SDC439390&previsiousPage=mg_1_8#

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/27/23G00108/sg

[3]  Il DM è titolato: Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività vd testo del DM 9 giugno 2023 in  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=4_69&contentId=SDC435435&previsiousPage=mg_1_8.

[4] le criticità della normativa sono state tempestivamente evidenziate in articolo su questa rivista: https://www.focusdiritto.it/2023/07/17/giustizia-riparativa-pubblicati-i-decreti-ministeriali-per-il-mediatore-esperto-in-giustizia-riparativa-e-la-formazione-le-criticita/

[5] Il DM è titolato: Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa, ai sensi dell’articolo 59, commi 7, 8, 9 e 10, del d. lgs. 150/2022 di attuazione della l. 134/2021 recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari vd testo del DM 9 giugno in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC435476

[6] https://tribunale-milano.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=CTM19244&modelId=55

[7] Sulla metafora dei binari per descrivere il rapporto tra giustizia riparativa e giustizia penale vd  F.Sanvitale  IL PROCESSO PENALE ALLA PROVA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA: UNA PROSPETTIVA PRATICA in rivista Sistema Penale fascicolo n. 7-8/2023 pg. 122 ed anche già nella Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

[8] “50. Gli accordi dovrebbero contenere solo azioni eque, realizzabili e proporzionate rispetto alle quali tutte le parti danno un consenso libero e informato. 51. Gli accordi non devono necessariamente includere risultati tangibili. Le parti sono libere di concordare che il dialogo ha soddisfatto sufficientemente i loro bisogni e interessi.” Raccomandazione 2018 ( VI 50-51) Consiglio d’Europa – Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2018)8  agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale.

[9]  VD IN QUESTA RIVISTA ARTICOLO E TESTO RICHIAMATO: https://www.focusdiritto.it/2023/02/13/la-giustizia-riparativa-e-la-disciplina-organica-del-decreto-150-del-2022-cd-riforma-cartabia/?hilite=%27lattari%27

[10] La metafora è di  H. ZEHR, Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice, Herald Press, 1990. considerato il padre della moderna GR

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