LA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE NON GIUSTIFICA L’AUMENTO AUTOMATICO DELL’ASSEGNO.

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La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della revoca dell’assegnazione della casa familiare in rapporto all’aumento dell’assegno divorzile.

Con l’ordinanza n. 9500/2023 la Suprema Corte ha affermato che se viene revocata l’assegnazione della casa coniugale l’assegno divorzile non è suscettibile di incremento automatico.

Queste parole prendono le mosse dalla seguente vicenda.

Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio il tribunale aveva determinato la misura dell’assegno divorzile riducendolo rispetto a quello stabilito in sede di separazione quale contributo al mantenimento, non accogliendo la richiesta della ex moglie che invece domandava un incremento della somma rispetto a quanto ricevuto fino a quel momento.

Tale richiesta è stata parzialmente accolta nel giudizio di secondo grado. La Corte d’Appello, infatti, ha rideterminato il valore dell’assegno tenendo conto dell’importo riconosciuto in sede di separazione e dell’adeguamento al costo della vita.

La signora, non soddifatta di quanto ottenuto, ha presentato altresì ricorso in Cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 comma 6 L898/1970 imputando alla sentenza gravata di aver incongruamente determinato la misura dell’assegno divorzile in quanto non sarebbe stata considerata la perdita- a seguito della raggiunta indipendenza economica della figlia- del diritto alla casa coniugale. A suo avviso, infatti, il coniuge che perde l’assegnazione dell’abitazione familiare avrebbe il diritto di veder riparametrato l’assegno in misura superiore.

La Cassazione non accoglie questo rilievo ritenendo, al contrario, che la Corte territoriale abbia deciso conformemente al principio secondo cui la revoca dell’assegnazione della casa familiare non giustifica l’automatico aumento dell’assegno trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico, in conseguenza al raggiungimento della maggior età, dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. 20452/2022).

Dott.ssa Lucia Massarotti

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