PILLOLE DI DIRITTO

Diritti e doveri del lavoratore

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Diritti e doveri del lavoratore
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Quali sono di diritti e i doveri del lavoratore?

Cominciamo dai diritti.

Il diritto più significativo è il diritto alla retribuzione, che è il corrispettivo del lavoro prestato. Trova la sua base nell’art. 36 della Costituzione, che sancisce che la retribuzione deve essere proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato e sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. In concreto, essa è determinata, nella sua misura stabilita dai contratti collettivi applicabili alla categoria o settore produttivo. Nel caso in cui le parti non abbiano fatto riferimento né ad una propria pattuizione né ai contratti collettivi applicabili, la determinazione della misura della retribuzione viene fatta dal giudice, ai sensi dell’art. 2099 cc. , sempre facendo riferimento alla contrattazione collettiva. Se viene determinata in misura inferiore al minimo sufficiente, viene rideterminata dal giudice, facendo riferimento, ai sensi dell’art. 36 Cost., a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Deve escludersi , secondo la giurisprudenza, un principio generale di parità retributiva, secondo cui a parità di mansioni, ogni lavoratore deve ricevere la stessa retribuzione, fatto salvo in ogni caso il divieto di discriminazione posto dall’art. 16 Stat. Lav. che vieta espressamente la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio, cioè determinati esclusivamente da ragioni politiche, sindacali, religiose, ecc.

La retribuzione deve essere corrisposta attraverso una banca o un ufficio postale; somme non retributive invece possono essere corrisposte anche con altre modalità.

Vale il principio della postnumerazione, in forza del quale il pagamento della retribuzione è posticipato rispetto all’erogazione della prestazione lavorativa.

Il lavoratore ha poi diritto al TFR, trattamento di fine rapporto, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, salvo che esso sia stato devoluto al finanziamento della previdenza complementare. Il lavoratore può, nel corso del rapporto, sussistendone certe condizioni, chiedere un’anticipazione sul TFR cui avrebbe diritto al termine del rapporto. La richiesta deve essere giustificata da spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture sanitarie pubbliche, per l’acquisto della prima casa di abitazione  per sé o per i figli, per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore. Vi sono poi specifiche condizioni (8 anni di anzianità, nei limiti del 70% del Tfr spettante alla data della richiesta, una sola volta nel rapporto di lavoro).

Vi è poi il diritto alle indennità speciali connesse alla posizione di lavoro occupata.

Questi sono i diritti patrimoniali.

Vi sono poi diritti personali, non patrimoniali, quali il diritto all’integrità fisica e alla salute, stabilito dall’art. 2087 cc e dall’art. 9 Stat. Lav., nel quale rientrano il diritto al riposo giornaliero e settimanale e il diritto alla ferie, la libertà di opinione e protezione della riservatezza, stabiliti dall’art. 1 e 8 Stat. Lav. e della dignità del lavoratore (artt. 3, 4 e 6 Stat. Lav.), il diritto alla studio per i lavoratori studenti (art. 10 Stat. Lav.), la tutela dell’interesse dei lavoratori ad adempiere funzioni pubbliche (art. 31 e 32 Stat. Lav.) e la tutela della attività ricreative, culturali e assistenziali (art. 11 Stat. Lav.) consentendo al lavoratore di predisporre propri organismi di gestione di tali attività.

In particolare, il diritto alle ferie trova il principale fondamento nell’art. 36 della Costituzione, che sancisce appunto il diritto del lavoratore a fruire di ferie annuali retribuite. E’ un istituto diretto a tutelare la salute del lavoratore consentendogli di recuperare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro nonché di partecipare più attivamente alla vita familiare e sociale. Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed ogni accordo in senso contrario è nullo. La sua durata è stabilita del d.lgs 66/2003 e dai contratti collettivi. Il diritto alla fruizione delle ferie non può essere sostituito dal pagamento dell’indennità per ferie non godute, fatta eccezione per i casi specifici residuali stabiliti dalla legge (per esempio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro).

Vi sono poi tutti i diritti legati alla maternità, di cui si parlerà in altro intervento.

Vi sono quindi i diritti sindacali, quali che tutelano la libertà di organizzazione e di attività sindacale e il diritto di sciopero.

Vi è infine, secondo la giurisprudenza, anche un diritto a non essere allontanato da ogni mansione: in altri termini, il lavoratore ha diritto all’esecuzione della prestazione lavorativa ed il datore di lavoro ha il correlativo obbligo di non lasciarlo in forzata inattività.

E quali sono i doveri del lavoratore?

Il principale obbligo del lavoratore è di effettuare la prestazione lavorativa. L’oggetto della prestazione lavorativa viene determinato in modo generico  con riferimento alle mansioni per cui il lavoratore è stato assunto. Tali compiti vengono quindi specificati dal datore di lavoro mediante le istruzioni che egli impartisce al lavoratore.

Il lavoratore è poi tenuto ad ulteriori obblighi, cosiddetti obblighi integrativi, che sono tradizionalmente la diligenza, l’obbedienza e la fedeltà.

La diligenza, posta dall’art. 2104 comma 1 cc., impone al lavoratore di esperire la sua attività in modo corretto e puntuale, in una parola diligente. La diligenza si sostanzia nel complesso di attenzioni, cautele e cure che il prestatore deve avere nello svolgere la sua prestazione. Inoltre, proprio in base al parametro della diligenza, il lavoratore è tenuto anche a quei comportamenti accessori che si rendono necessari nell’interesse del datore di lavoro ai fini di un’utile prestazione.

L’obbedienza o osservanza, sancita dall’art. 2104 comma 2 cc., si concretizza nell’obbligo di osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro che il datore di lavoro impartisce. La giurisprudenza ha stabilito che il lavoratore può rifiutarsi di eseguire disposizioni di impossibile esecuzione o illecite, perché contrastanti con norme poste a sua tutela.

La fedeltà, imposta dall’art. 2105 cc., si sostanzia nell’obbligo di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e si concretizza nel divieto di concorrenza e nell’obbligo di riservatezza. Quanto al divieto di concorrenza, esso comporta l’obbligo di astenersi dal trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza col datore di lavoro, nel corso del rapporto di lavoro. Diverso è il patto di non concorrenza, che è l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore avente ad oggetto il divieto di svolgere attività in concorrenza con quella del datore di lavoro, ma dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

L’obbligo di riservatezza invece impone il divieto per il lavoratore di divulgare o utilizzare  notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione del datore di lavoro, a vantaggio proprio e di terzi, o in modo da arrecare pregiudizio al datore medesimo. L’obbligo permane anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Unica eccezione il whisleblowing, prevista dall’art. 6 del d.lgs 231/01.

Avv. Monica Bombelli

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