CASSAZIONE: L’OFFESA SULLA BACHECA FACEBOOK E’ DIFFAMAZIONE AGGRAVATA.

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Con sentenza n. 3453/2023 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui integra il reato di diffamazione aggravata la condotta di chi pubblica frasi offensive rivolte ad una persona sulla bacheca del noto social network anche se la persona destinataria di tali parole è estranea alla comunicazione perché le offese possono raggiungere soggetti indeterminati.

La Suprema Corte sottolinea, infatti, che la bacheca Facebook ha natura pubblica. Pertanto, la diffamazione è aggravata in quanto le offese poste in questo luogo virtuale hanno la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

La pronuncia di cui ci stiamo occupando prende le mosse dal seguente caso.

Una signora viene condannata in primo e in secondo grado per il reato di diffamazione. L’imputata ricorre in Cassazione contestando la qualificazione del reato e sostenendo che si configura il reato di ingiuria e non di diffamazione in quanto le frasi offensive rivolte alla destinataria sono state scritte sulla bacheca di quest’ultima. Secondo la ricorrente, inoltre, la circostanza che le parole offensive possano essere lette da più persone integra solo l’aggravante del reato di ingiuria stesso.

Il ricorso viene respinto dalla Corte di Cassazione per infondatezza dei motivi sollevati.

La Suprema Corte ritiene, infatti, che sia errata la ricostruzione dei fatti così come rappresentata dall’imputata. Per consolidata giurisprudenza, scrive la Corte, l’offesa diretta a persona distante costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene esclusivamente tra autore e destinatario. Di conseguenza se le parole oltraggiose sono rivolte all’offeso e ad altre persone non presenti, come nel caso della presenza cosiddetta virtuale, allora si configura il reato di diffamazione.

La Corte di Cassazione precisa che è “proprio la natura pacificamente pubblica della bacheca ove le frasi sono state pubblicate” che permette di qualificare il fatto come diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p. in quanto la modalità comunicativa dello scrivere sulla bacheca della piattaforma social ha in sé la capacità di raggiungere tutte le persone che visualizzano il profilo della persona offesa.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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