CASSAZIONE: L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO VA RESTITUITO SE MANCANO I PRESUPPOSTI.

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La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di assegno di mantenimento.

E lo fa con l’ordinanza n. 477/2023 con la quale afferma, riprendendo un principio già espresso dalle Sezioni Unite, che la somma ricevuta a titolo di mantenimento debba essere restituita se mancano fin dall’inizio i presupposti per il suo riconoscimento.

La decisione della Suprema Corte prende le mosse dal seguente caso.

Nel corso di un procedimento per separazione dei coniugi il tribunale revoca l’assegno di mantenimento a favore della moglie. La signora ricorre in appello contro la decisione di primo grado. Nel secondo grado di giudizio la decisione del giudice di prime cure viene ribaltata: la Corte d’Appello afferma, infatti, che non sussistono i presupposti per la revoca. L’assegno di mantenimento ha natura alimentare, pertanto la moglie non è tenuta a restituire nulla al marito.

Quest’ultimo impugna la sentenza e ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte accoglie la sua domanda.

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi, riprende un principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui in materia di assegno di mantenimento, se nel corso del giudizio viene accertato che il richiedente non ha in realtà diritto a ricevere tale contributo per carenza dei presupposti ab origine opera la regola della “condicio indebiti” che può essere esclusa solo in determinati casi.

Non rientra tra questi, secondo la Corte, la vicenda che ci occupa, in quanto l’assegno era stato revocato perché era emerso, in corso di giudizio, che la signora godeva di un solido reddito derivante dalla sua professione oltre che di un consistente patrimonio proveniente dalla sua famiglia d’origine.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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