CASSAZIONE: COMMETTE IL REATO DI MOLESTIA O DISTURBO CHI PEDINA IL VICINO DI CASA.

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 49269/2022 torna a pronunciarsi in tema di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p.

La Suprema Corte afferma che non è possibile concedere la non punibilità per la tenuità del fatto al signore di ottant’anni che mette in atto condotte moleste e abituali, perché reiterate nel tempo, ai danni del vicino di casa.

Tale pronuncia prende le mosse dal seguente caso.

Un anziano signore viene condannato in primo grado e in appello alla pena pecuniaria di € 200,00 per il reato di molestia o disturbo alle persone ai sensi dell’art. 660 c.p. che punisce chi, in un luogo pubblico o privato, per petulanza o per altro biasimevole motivo, molesta o disturba qualcuno.

Il giudice di prime cure ha considerato come provato il comportamento molesto dell’uomo nei confronti del vicino di casa che, a suo dire, gettava mozziconi di sigaretta in strada e scrollava gli abiti sul balcone della propria abitazione. Il condannato, infatti, scattava fotografie, pedinava, gettava occhiate al vicino oltre che borbottare ogni volta che lo incontrava.

Egli ha presentato ricorso in appello, che è stato rigettato e successivamente in Cassazione.

La Corte di Cassazione rigetta a sua volta il ricorso confermando le decisioni dei due precedenti gradi di giudizio sottolineando che i comportamenti posti in essere dal ricorrente integrano a tutti gli effetti condotte moleste e che non si può concedere la tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. in quanto si tratta di condotte abituali e reiterate nel tempo.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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