CASSAZIONE: E’ LA SECONDA PEC CHE PERFEZIONA IL DEPOSITO DELL’ATTO.

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Con ordinanza n. 36542/2022 la Corte di Cassazione fornisce alcune importanti precisazioni relative all’iscrizione a ruolo di una causa civile in modalità telematica.

La Suprema Corte afferma la rilevanza- ai fini del perfezionamento del deposito dell’atto nel processo civile telematico -della seconda ricevuta trasmessa via pec di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica.

La pronuncia della Cassazione prende spunto dalla seguente vicenda.

All’esito del gravame la Corte d’Appello dichiara l’improcedibilità rilevando che: a fronte dell’avviato deposito telematico della quarta pec di avvenuta accettazione del deposito di citazione in appello della srl coinvolta nel merito, non è stata data prova dell’esito del deposito, della costituzione e dell’iscrizione a ruolo, in quanto tale esito era contenuto in un messaggio che però non è stato prodotto in causa; non sono state dimostrate le asserite difficoltà relative alla visibilità o apertura dell’allegato; in base alle regole di iscrizione della causa a ruolo del procedimento telematico solo la quarta pec, contenente il codice “2” seguita da “accettazione avvenuta con successo” garantisce il completamento della procedura con relativa assegnazione della causa a ruolo.

Tale decisione viene contestata in Cassazione dalla srl convenuta.

La Suprema Corte accoglie il ricorso precisando che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, con l’effetto che deve ritenersi tempestivamente depositato l’atto di appello, la cui ricevuta di avvenuta consegna sia stata emessa l’ultimo giorno utile, anche se l’esito positivo del controllo automatico viene comunicato il giorno successivo.

La terza e la quarta pec non hanno rilievo rispetto alle prime due in quanto da esse non dipende il perfezionamento del deposito dell’atto, ma solo il caricamento telematico dello stesso nel fasciolo e la sua visibilità alle altre parti del processo.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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