Il nuovo articolo 119 della Costituzione sulla “peculiarità” delle isole

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  1. Premessa.

 

La legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 (in G.U. 15 novembre 2022, n. 267, in vigore dal 30 novembre 2022) stabilisce, in un nuovo comma dell’articolo 119, che: “La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”.

Questa modifica costituzionale fa sorgere vari problemi, qui sinteticamente accennati.

 

  1. I precedenti storici.

 

Il problema delle isole è stato considerato anche nel secolo scorso. Da un lato, con l’attribuzione alle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, di uno statuto speciale di livello costituzionale, e dall’altro lato, con la costituzione di “comunità isolane”. Ma queste soluzioni (specie la seconda) non sono state soddisfacenti, e ciò può giustificare l’emanazione della nuova legge costituzionale.

 

  1. Il “riconoscimento dell’ “insularità”.

 

L’espressione “La Repubblica riconosce” indica che si tratta di un problema antico, precedente alla stessa Costituzione dello Stato nazionale, e che la Repubblica, quindi, riconosceva come esistente, e che doveva essere risolto.

 

 

  1. La “peculiarità” delle isole.

 

Il termine “peculiarità” (dal latino peculio, patrimonio, a sua volta derivato da pecius, gregge, che richiamava in via generale la situazione economica) indica un’ulteriore suddivisione della specialità.

Quest’ultima era già considerata negli statuti speciale della Sicilia e della Sardegna, e con il termine “peculiarità” si è voluto stabilire un’ulteriore specialità di fatto, che potrebbe giustificare un’ulteriore disciplina di regole speciali.

 

  1. L’insularità.

 

In riferimento a queste regole peculiari e speciali, si deve poi rilevare:

– la legge ha natura ricognitiva della particolare situazione nella quale versano le isole, ponendo a carico dello Stato, con carattere programmatico, l’onere di promuovere interventi con idonei strumenti normativi.

– Il termine insularità è difficile da catalogare in un precetto normativo perché il riferimento ha natura fattuale.

– È comunque inteso, per insularità, un complesso di condizioni socioeconomiche. Si ricorda, sul punto, le difficoltà applicative della legge sul raggruppamento delle sedi giudiziarie a fronte dell’opposizione di operatori del diritto costretti a varcare il mare per raggiungere sedi per di più lontane (il caso della soppressione della sede distaccata di Livorno).

– Questa peculiarità deve ritenersi riconosciuta alle sole isole minori. Infatti, vi è già una specialità per la Sicilia e la Sardegna, perché le loro condizioni sono alla base dei rispettivi statuti speciali.

Vittorio Italia

Mario Bassani

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