IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE

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Dott. Andrea Balba

Al fine della miglior comprensione dell’applicazione del beneficio del patrocinio a carico dello Stato nelle procedure esecutive, appare opportuno distinguere le posizioni del creditore procedente, dei creditori intervenuti e del debitore esecutato.

La posizione del creditore procedente.

In primo luogo, occorre precisare come sia ancora in parte controverso se l’ammissione al patrocinio nel giudizio di merito sia sufficiente anche per poter esperire la procedura esecutiva del provvedimento adottato proprio all’esito del giudizio per il quale vi è stata l’ammissione.

Secondo una tesi, sostenuta soprattutto in sede di merito, per il principio di unicità del processo l’art. 75 del T.U.S.G., che stabilisce come l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo, nonché per tutte le procedure, anche esecutive, derivanti e incidentali, purché connesse, dovrebbe essere interpretato nel senso che una volta ottenuto il patrocinio per la causa di merito (ad es. per ottenere una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro), l’ammissione sarebbe valida anche per la successiva fase di esecuzione forzata (ad es. pignoramento). Questo quantomeno per l’ipotesi in cui l’esecuzione sia diretta ad attuare il provvedimento ottenuto nel merito.

La questione è stata affrontata dalla Cassazione[1], che, al riguardo, ha fornito una diversa interpretazione.

In particolare, secondo la Corte, l’art. 75 T.U.S.G. al comma 2, aggiunge che la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione.

Secondo la Corte, l’inciso “in quanto compatibile”, riferito al processo di esecuzione, escluderebbe che l’ammissione al patrocinio nel processo esecutivo discenda automaticamente dall’ammissione al patrocinio nel giudizio di cognizione[2].

Questo anche per poter permette la piena valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa (seppur esecutiva) del richiedente. Il Consiglio dell’Ordine o il Giudice dell’Esecuzione devono, infatti, essere chiamati a valutare se l’azione esecutiva abbia una sua autonoma fondatezza.

Può poi discutersi se al fine di tale valutazione sia necessario, oltre che alla verifica della sussistenza del titolo esecutivo, che la relativa istanza contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione puntuale dei beni o dei crediti che si intendano sottoporre ad esecuzione[3]  o la mera fruttuosità prospettica dell’azione esecutiva mediante elementi idonei a ritenere la non manifesta inutilità dell’esecuzione[4].

Tale conclusione è stata criticata[5]581 in quanto, ciò che renderebbe necessaria una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sarebbe la soccombenza dell’istante, per l’ovvia considerazione che la pretesa (o la resistenza) di chi ha perso non può essere ritenuta non manifestamente infondata.

Differentemente, nel caso in cui l’istante sia risultato vittorioso nel giudizio di merito, tanto da aver ottenuto la formazione del titolo esecutivo, sicché dovrebbe valere la regola generale secondo cui l’ammissione al patrocinio è valida per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, procedure tra le quali sembra doversi, senz’altro, considerare anche la fase esecutiva, tanto più alla luce del precetto secondo cui il patrocinio a spese dello Stato si applica anche all’esecuzione.

Conclusivamente appare prudente la proposizione sempre autonoma di istanza di ammissione al patrocinio per il caso di esecuzione.

Spetterà all’organo preposto la valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere nei termini sopra indicati.

L’ammissione al patrocinio può essere richiesta e deve essere concessa sia per intraprendere o intervenire nelle espropriazioni prezzo terzi, sia in quelle immobiliari o mobiliari, nelle esecuzioni per consegna o rilascio o in quelle aventi ad oggetto un obbligo di fare o di non fare.

Il creditore procedente deve essere esonerato da qualunque spesa anche per attività di ordine materiale che debba essere sostenuta nel corso dell’esecuzione.

L’ammissione al patrocinio a carico dello Stato comporterà quindi:

la prenotazione a debito.

  • del contributo unificato
  • del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche ex 18 bis T.U.S.G

l’anticipazione a carico dell’erario:

  • dell’onorario del difensore;
  • dell’onorario del custode liquidate ex DM 80/09;
  • dell’onorario del perito stimatore;
  • dell’onorario del delegato alla vendita liquidato ex DM 227/2015 come modificato ed integrato ex DM 104/2021;
  • del costo della pubblicità.

Non possono essere poste a carico dell’erario le spese sostenute per la relazione notarile in quanto attività non necessaria all’esecuzione.

Possono rientrarvi, differentemente, i costi vivi per l’estrazione dei certificati ipotecari e catastali.

Le spese del precetto rientrano, differentemente, nell’ammissione al patrocinio richiesta ed ottenuta per la fase di merito.

Il recupero degli importi oggetto delle spese prenotate o anticipate si atteggia in modo differente a seconda che la procedura esecutiva non sia capiente (integralmente o parzialmente) o sia capiente rispetto alle medesime.

Qualora la procedura esecutiva si estingua e, quindi, resti assolutamente incapiente anche rispetto ai costi sostenuti, il Giudice dell’esecuzione procederà, in limine estinzione, alla liquidazione degli onorari degli ausiliari e del legale del creditore procedente che chiederanno il pagamento del liquidato all’erario. Le spese resteranno definitivamente a debito.

Qualora la procedura esecutiva arrivi a sua naturale chiusura ma il ricavato ottenuto evidenzi unicamente una parziale capienza rispetto ai costi sostenuti, il Giudice dell’esecuzione procederà, in funzione della distribuzione, alla liquidazione degli ausiliari che verranno pagati, nei limiti della capienza, con relativa graduazione all’interno del privilegio 2755 e 2270 c.c. postergati rispetto alle spese prenotate a debito. La quota incapiente dovrà essere richiesta in pagamento allo stato.

Qualora la procedura esecutiva arrivi a sua naturale chiusura ed il ricavato ottenuto risulti integralmente capiente rispetto ai costi sostenuti, il Giudice dell’esecuzione procederà, in funzione della distribuzione, alla liquidazione degli ausiliari e del difensore del procedente ammesso che verranno pagati direttamente sul ricavato dalla vendita.

Il delegato provvederà a redigere il progetto di distribuzione indicando espressamente che il pagamento è effettuato dalla procedura ma a carico dell’erario e compilando i modelli di pagamento previsti dalla normativa di riferimento.

Quest’ultimo punto appare il più controverso: ovvero se sia possibile disporre il pagamento delle spese prenotate ed anticipate direttamente in favore del difensore del procedente, degli ausiliari della procedura e dello Stato (con riferimento alle spese anticipate) oppure se, in sede di distribuzione, si debba assegnare la somma allo Stato, al quale il difensore e gli ausiliari dovrebbero richiedere il relativo pagamento.

Questo in ragione dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 135, co. 2, T.U.G.S. secondo cui le spese relative ai processi esecutivi hanno diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 2755 e 2770 c.c. sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell’assegnazione o sulle rendite riscosse dall’amministratore giudiziario.

Si ritiene che, anche la fine della più rapida definizione delle ragioni solutorie delle parti, debba propendersi per il pagamento diretto da parte della procedura sia delle spese prenotate a debito (il delegato provvederà a compilare ed eseguire i relativi mandati di pagamento) sia le spese da anticiparsi da parte dell’erario. Tale soluzione permette la realizzazione plastica ed immediata del privilegio dello Stato e, nello stesso tempo, il pagamento diretto dei professionisti interessati. Il Giudice dell’esecuzione avrà cura di esplicitare tale modalità di pagamento nel provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione.

Lo Stato, infatti, con la liquidazione da parte del Giudice dell’esecuzione delle anticipazioni e con la quantificazione delle spese prenotate a debito acquisisce il titolo per partecipare alla distribuzione delle somme ricavate in seno alla procedura esecutiva.

Lo Stato essenzialmente partecipa alla distribuzione quale creditore privilegiato poiché recupera in anticipo (o meglio contestualmente) ciò che è già stato posto a suo carico con i provvedimenti di liquidazione e quantificazione emanati dal giudice dell’esecuzione.

Il compenso del difensore sarà soggetto a dimidiazione ex art. 130 T.U.S.G. la distribuzione in favore dell’erario sarà, differentemente, piena ex art. 133 T.U.S.G.

Questo anche perché lo Stato, prima di pagare i professionisti ammessi, appare privo di titolo per poter ottenere il pagamento diretto da parte della procedura esecutiva

La posizione del creditore intervenuto.

La procedura di ammissione al patrocinio dello stato non trova ostacolo alcuno secondo le regole generali.

Quanto al recupero lo stesso seguirà la regola generale di cui all’art. 95 c.p.c.

Qualora il creditore intervenuto non sia parte della distribuzione finale il compenso del difensore resterà a carico dell’erario secondo le regole sopra descritte.

Per il caso di capienza si applicheranno le regole sopra indicate in punto distribuzione

La posizione del debitore esecutato.

Nessun dubbio sussiste sulla legittimazione del debitore esecutato a domandare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il caso che intenda proporre opposizioni esecutive.

Si pone allora il problema dell’ammissione per il caso di difesa mera in sede esecutiva.

Seppur non possa ritenersi ostativa la circostanza che il debitore possa difendersi in giudizio da solo, dal momento che, come si è visto in precedenza, il patrocinio opera anche laddove l’assistenza tecnica non è obbligatoria, l’ammissione del debitore esecutato che intenda meramente difendersi in sede esecutiva senza proporre alcuna domanda o istanza al giudice dell’esecuzione non può essere ammessa.

Non sarebbe possibile effettuare l’indagine in ordine alla non manifesta infondatezza della domanda che si intende proporre e per la quale si rende necessaria l’assistenza dell’avvocato da qui, quindi, la necessità che la parte interessata, nella richiesta rivolta al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, precisi qual è l’istanza che intende proporre, già ex ante individuata, nonché le ragioni a suo fondamento[6].

In questo senso, quindi, l’esecutato dovrà indicare se intende formulare istanza di opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi o di conversione del pignoramento.

Al di fuori di queste ipotesi, nelle quali, comunque, il Consiglio dell’Ordine sarà tenuto a sindacare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende azionare, l’esecutato non potrà essere ammesso al patrocinio a spese dello stato in relazione ad una procedura esecutiva in cui questi non abbia rappresentato alcuna pretesa da far valere.

Va infatti ricordato che il processo esecutivo non ha natura di cognizione ma è volto ad attuare il precetto di cui al titolo esecutivo e che la posizione del debitore si atteggia a posizione di soggezione nei confronti della pretesa azionata dal creditore. Trattasi di un processo a contraddittorio limitato appunto. Il Giudice dell’esecuzione non deve accertare alcun diritto ma attuare la pretesa contenuta nel titolo e proprio la sede oppositiva, a cognizione piena, giustifica l’ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Per il caso di ammissione, poi, possono trovare applicazione le modalità operative sopra descritte con riferimento alla posizione del creditore procedente. In caso di incapienza la domanda di pagamento andrà rivota direttamente allo stato. Per il caso di parziale o tale capienza il pagamento avverrà agli interessati direttamente in fase di distribuzione.

Va ricordato, da ultimo, che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale[7], il legislatore ha previsto, all’art. 131, co. 4, lett. E), T.U.S.G., l’anticipazione da parte dell’Erario delle spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile.

[1] Cass. civ. n. 12349 del 6 novembre 1999

[2] Identico principio è stato sostenuto da Cass. civ. n. 28612 del 29 novembre 2017.

[3] Trib. Torino 23 marzo 2005 in www.dejure.it

[4] Cass. civ. n. 25791 del 22 dicembre 2015

[5] M. Di Marzio “Patrocinio a spese dello stato: per iniziare occorre una nuova istanza”, in www.ilprocessocivile.it

[6] Trib. Verona 21 novembre 2019 in www.inexecutivis.it, con nota di commento di M. Vaccari, “L’esecutato può essere ammesso al patrocinio a spese dello stato?”, secondo cui nel processo esecutivo le uniche spese legali di cui il c.p.c. parla sono quelle anticipate dal creditore che verranno poi liquidate ai sensi dell’art. 510 c.p.c.; secondo l’Autore, “tale sistema, soprattutto laddove prevede l’adozione di un progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita coattiva, attribuisce quindi rilievo solo alle spese sostenute dai creditori e non anche a quelle che potrebbe sostenere il debitore esecutato, tantomeno a quelle per la sua eventuale assistenza difensiva, anche perché, se così non fosse, si avrebbe il paradosso per cui egli, creditore di sé stesso, potrebbe soddisfarsi sul ricavato della vendita dei suoi beni”. Per questa ragione, non vi è spazio per un’ammissione al patrocinio a spese dello stato da parte dell’esecutato”.

[7] Corte Cost. n. 194 del 28 aprile 1992

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