Pasquale avv. Lattari. Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in materia. Mediatore esperto e formatore in giustizia riparativa iscritto elenco mediatori esperti in Giustizia riparativa Ministero Giustizia. Responsabile delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio; corresponsabile del Centro Antiviolenza per minori ed adolescenti della Regione Lazio con sede a Latina a seguito protocollo con Garante Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio.
Sono 36 i Centri per la Giustizia riparativa che sono stati riconosciuti dal Ministero della Giustizia. Il Ministero della Giustizia in data 22 ottobre us. ha firmato i relativi protocolli d’intesa con enti locali territoriali – comuni, provincie. Regioni – distribuiti su tutto il territorio nazionale.
“L’obiettivo è assicurare a tutti i cittadini, ovunque risiedano, l’accesso alla giustizia riparativa.” E “Per l’istituzione dei Centri, tali enti attingeranno agli elenchi di soggetti idonei predisposti dalle Conferenze locali, così da garantire il rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) stabiliti in materia dal Ministero della Giustizia insieme alla Conferenza Unificata Stato Regioni autonomie a luglio scorso.” [1]
Solo i mediatori esperti – iscritti in apposito elenco ministeriale – potranno svolgere i programmi di giustizia riparativa erogati dai Centri per la Giustizia Riparativa[2].
Le autorità giudiziarie (tranne l’accesso diretto nei casi in cui ancora non è stata proposta querela) potranno inviare ai Centri distribuiti sull’intero territorio nazionale – almeno 1 per ogni distretto di Corte di Appello – le persone coinvolte in un procedimento penale – vittima ed indicato autore di reato – per l’accesso ai programmi di Giustizia Riparativa.
Finalmente si avvierà il nuovo paradigma di Giustizia Riparativa che – come regolamentato dal d.leg.vo 150/22 – si affianca alla necessaria ed insostituibile tradizionale giustizia penale.
La Giustizia Riparativa è complementare alla giustizia ordinaria affrontando i pregiudizi derivanti dal reato – per la vittima, l’indicato autore e per la comunità – che la giustizia tradizionale non tratta: gli effetti ed i pregiudizi che il reato provoca sulla persona e sulla sua relazionalità sociale e interpersonale.[3]
Il decreto 150 delinea chiaramente i caratteri ed i principi della Giustizia Riparativa – le norme dall’art. 42 a 67 – e gli effetti sul processo e sulla pena – attraverso le norme interposte nei codici penale e di procedura che ne regolamentano l’innesto nel processo e gli eventuali effetti – dell’esito riparativo dei programmi di Giustizia riparativa.
La Giustizia riparativa è accessibile per tutti i reati senza preclusioni in relazione alla fattispecie e gravità e in ogni fase e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva e di esecuzione della pena.[4]
E – contrariamente a quel che si pensa – è idonea per tutti i pregiudizi e non solo per quelli lievi: proprio chi ha subito gravissimi pregiudizi dal reato (cd vittimizzazione primaria) trova ancor più arido il processo per la propria sofferenza ed il proprio dolore che anzi spesso si aggravano (cd vittimizzazione secondaria).
La Giustizia Riparativa tende attraverso i programmi –– la mediazione il dialogo riparativo ed altri programmi dialogici – a promuovere il riconoscimento della vittima e di tutti i pregiudizi patiti, la responsabilizzazione della persona indicata autore ma in relazione alla vittima ed alla comunità, con i quali si cerca di ricostituire i legami.
E ciò attraverso l’incontro, il dialogo – diversamente graduati circa la partecipazione e modalità – libero volontario e consensuale tra la vittima e l’indicato autore (nel caso del procedimento ancora in corso) e/o il condannato (se il proc.to in fase di esecuzione) ed altri soggetti, familiari ed appartenenti alla Comunità, e chiunque vi abbia interesse dinanzi ad un mediatore.
La ratio della Giustizia riparativa – stante il reato visto quale violazione dei diritti individuali e delle relazioni personali e sociali – si fonda sul lavoro complesso, delicato e difficile dell’incontrarsi e dialogare – vittima ed indicato autore ed altri interessati della comunità – per rendere ragione dei comportamenti ed agiti costituenti il reato, risponderne responsabilmente alla luce della legge e dei precetti violati.
E l’ incontro ed il dialogo “improbabili” – alla luce delle nostre categorie processuali tradizionali – sono già parte del fare Giustizia…tant’è che l’esito riparativo del programma di Giustizia Riparativa che ripara i pregiudizi per la vittima e per il reo incide sulla afflittività della pena (da infliggere o da scontare) e sulla punibilità del reato[5].
La Giustizia Riparativa, quindi, offre uno “spazio inedito” alle persone per le conseguenze ed i pregiudizi derivanti dal reato.
E l’esito riparativo – ove si raggiunga – si innesta nel procedimento o nel processo penale attenuando la gravità del reato e l’afflittività della pena e per i reati a querela incidendo sulla punibilità estinguendo il reato[6].
E ciò prevedendo solo effetti favorevoli dall’esito riparativo e l’immunità, anzi il divieto, da ogni pregiudizio per le parti e per gli accertamenti penali in ogni caso di mancata effettuazione del programma, ‘interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo.[7]
La Giustizia riparativa risponde al reato – sempre un fatto di rilevanza pubblica – parimenti con interventi ed attività aventi medesime qualitas pubbliche (non inganni la mediazione penale da non confondersi con la mediazione civile che è negoziazione in ambiti privatistici!!) – e di rilievo sociale.
I programmi di giustizia riparativa, infatti, sono:
-interamente regolamentati dalla legge e da normativa primaria (i DDMM che regolamentano la figura del mediatore e la formazione)
– affidati ad enti pubblici territoriali – provincie, comuni, regioni – e gestiti esclusivamente da organismi riconosciuti dal ministero a cui debbono rivolgersi gli enti pubblici territoriali (ove non si muniscano di propri mediatori esperti)
-gratuiti ed accessibili a tutti – e con la garanzia dei LEP approvati dalla Conferenza Stato Regioni – per creare degli spazi pubblici protetti di dialogo e di incontro;
-svolti unicamente con la presenza dei mediatori esperti – inseriti in elenco controllato dal Ministero della Giustizia – ed.
– garantiti idonei dalla formazione – iniziale e permanente – erogata dalle Università unitamente ai Centri per la Giustizia Riparativa.
Le premesse ci sono tutte perché si avviino i programmi e con essi si diffonda la cultura della Giustizia Riparativa….e non solo in ambito penale.
[1] https://www.gnewsonline.it/giustizia-riparativa-siglati-protocolli-dintesa-per-listituzione-di-36-centri/
[2] https://giustiziariparativa.giustizia.it/mediatori
[3] Cassazione n. 8400/2024 “Al riguardo, giova premettere che, come riconosciuto dalla dottrina, la giustizia riparativa si configura prevalentemente come un modello complementare al sistema di giustizia penale tradizionale e si rivolge ad aspetti che vanno oltre la contesa penale in quanto, mirando a ricostruire le relazioni interrotte dall’offesa, offre un modello di gestione dei conflitti derivanti dal reato a vocazione chiaramente anticognitiva.
A ben vedere, infatti, la giustizia riparativa si pone quale tertium genus all’interno del quadro del polifunzionalismo punitivo e assolve una funzione diversa da quella tipicamente attribuita al processo, cioè, persegue finalità riparative e riconciliative in favore della vittima del reato o, in taluni casi, della comunità, prescindendo da una correlazione con la pena.”
[4] Vd art. 44 d.leg.vo 150
[5] Vd art. 58 d.leg.vo 150
[6] Esito riparativa è “qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti” (art. 42 d.leg.vo 150). Si veda art. 56 d.leg.vo 150 del 2022 che disciplina degli esiti riparativi.
[7] Vd art. 58 d.leg.vo 150

