Pasquale avv. Lattari Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in materia. Mediatore esperto e formatore in giustizia riparativa iscritto elenco mediatori esperti in Giustizia riparativa Ministero Giustizia. Responsabile delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio; corresponsabile del Centro Antiviolenza per minori ed adolescenti della Regione Lazio con sede a Latina a seguito protocollo con Garante Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio.
La Cassazione con la sentenza n. 33152 del 2024 interviene sulla Giustizia Riparativa (GR) per i reati a querela di parte remittibile.
La quaestio è relativa alla ammissibilità di impugnazione dei provv.ti giudiziali di diniego dell’invio dell’indicato autore ai programmi di GR.
La sentenza in questione riconosce la possibilità di impugnazione – seppur congiuntamente alla sentenza definitoria del processo – del provvedimento giudiziale ex art. 129 bis cpp che nega l’invio ai programmi di GR per i reati a querela remittibile contrariamente a quanto la Cassazione aveva previsto per gli altri reati.[1]
Va rilevato che la regolamentazione giuridica e processuale della GR per i reati a querela di parte differisce dai restanti reati circa l’accesso, l’invio e l’esito dei programmi.
Circa l’accesso. La GR ed i suoi programmi “sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.” (art. 43 co.1 D.leg,vo 150). Ai programmi di GR “si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.” (art.43 co.2).
Ma per i delitti perseguibili a querela – “si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.”
Circa l’invio. L’art. 129 bis cpp – che regolamenta l’invio da parte da parte dell’autorità giudiziaria della vittima e dell’autore del reato ad un Centro di GR per l’avvio del programma di GR – al co.4 prevede per i delitti a querela remittibile la sospensione del processo[2].
Circa l’esito. L ’art. 129 bis 5 co. cpp prevede che il giudice “Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l’autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.” La relazione del mediatore contiene “la descrizione dell’attività e dell’esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.” (art. 57 co.1 d.leg.vo 150).[3]
In caso di esito riparativo si hanno gli effetti sul processo e sul reato: in particolare circa il trattamento sanzionatorio[4], circa l’esecuzione della pena[5] e circa la punibilità del reato.
Ma solo ed esclusivamente per i reati a querela remittibile – ampliati nel numero dalla riforma Cartabia – l’esito riparativo ha effetti sulla punibilità. In particolare sulla disciplina della remissione di querela che estingue il reato: all’art. 152 co. 3 n. 2 è prevista la remissione extraprocessuale tacita: “2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.” [6]
La sentenza 33152 del 2024. La sentenza della Cassazione – circa l’impugnabilità del diniego ex art. 129 bis cpp – perviene ad una conclusione diversa rispetto alla precedente giurisprudenza di legittimità della sentenza 6595/2024.[7]
“2.2.1. Innanzitutto, deve escludersi l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa.
Questa conclusione si impone in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., dell’assenza di qualunque previsione relativa alla proponibilità di impugnazione dell’ordinanza in questione, e della estraneità della stessa alle categorie di provvedimenti (sentenze e provvedimenti sulla libertà personale) che sono ricorribili per cassazione a norma dell’art. 111, settimo comma, Cost.
2.2.2. Nel caso di provvedimento di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa emesso nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento, la questione della sua impugnabilità deve essere esaminata alla luce della disciplina di cui all’art. 586 cod. proc. pen.
Precisamente, a norma dell’art. 586 cod. proc. pen., l’impugnazione delle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento, e diverse da quelle in materia di libertà personale, può essere proposta (solo) unitamente all’impugnazione contro la sentenza, salvo diversa disposizione di legge.
E il provvedimento sulla richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, per un verso, quando è emesso del giudice che procede, è adottato nelle forme dell'”ordinanza”, come esplicitamente indicato dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., e, sotto altro aspetto, non è autonomamente impugnabile, stante l’assenza di qualunque previsione in proposito.
Ciò posto, è utile precisare che la regola dell’impugnazione differita dell’ordinanza emessa nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento, implica la necessità di una influenza giuridicamente rilevante delle sue determinazioni sul contenuto della successiva sentenza. Come osserva la generalità della dottrina, infatti, la regola dell’impugnazione differita di cui all’art. 586 cod. proc. pen. impone dì attendere l’esito del processo per consentire di accertare se, e in quale misura, le decisioni nelle quali le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento si concretizzano abbiano potuto incidere sulla decisione finale.
Va poi rilevato che la decisione del giudice che procede di accogliere o rigettare la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, salvo in un’unica ipotesi specificamente prevista, non può ritenersi abbia una incidenza giuridicamente rilevante sulla decisione finale, perché esplica un’influenza sulla decisione di merito meramente eventuale e quale elemento di una fattispecie (molto) più complessa, integrata solo al verificarsi di ulteriori fatti del tutto estranei ed indipendenti dal procedimento penale e dal suo svolgimento.
Invero, dal sistema normativo, e, in particolare, dall’art. 129-bis cod. proc. pen., si evince la reciproca e completa autonomia del procedimento riparativo e di quello penale, dopo l’esercizio dell’azione penale, salvo che il procedimento abbia ad oggetto reati perseguibili a querela soggetta a remissione.
Dopo l’esercizio dell’azione penale, infatti, la legge prevede che il giudice “può disporre con ordinanza la sospensione del processo” al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa, tra l’altro “per un periodo non superiore a centottanta giorni”, per il solo caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, e in presenza di richiesta dell’imputato (art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.). Di conseguenza, in tutti gli altri casi, deve concludersi che l’invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un pertinente programma non può determinare la sospensione del processo. In primo luogo, infatti, una interpretazione analogica dell’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto con il principio generale della eccezionalità dei casi di sospensione del processo, desumibile, in particolare, dall’art. 50, comma 3, cod. proc. pen., a sua volta del tutto omogeneo con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo assicurata dalla legge. In secondo luogo, l’assoluta autonomia del corso del processo penale rispetto ai tempi per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa è pienamente coerente con le regole relative alla assoluta variabilità della durata di questi ultimi, ancorata esclusivamente “alle necessità del caso”, e alla piena discrezionalità in proposito dei mediatori, come si evince, in particolare, dall’art. 55, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 150 del 2022.
Né il semplice avvio di un programma di giustizia riparativa esplica effetti sul trattamento sanzionatorio: invero, la legge attribuisce rilievo solo all'”esito riparativo”, tanto “ai fini di cui all’articolo 133 del codice penale” (cfr. art. 58 D.Lgs. n. 150 del 2022), quanto ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen.
Da quanto indicato, allora, appare ragionevole concludere che l’ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa può ritenersi giuridicamente influente sull’esito del processo, e quindi impugnabile unitamente alla sentenza, nel solo caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, e se la richiesta sia stata presentata dall’imputato. Solo in tale ipotesi, infatti, è previsto che il giudice possa disporre la sospensione del processo “al fine di consentire lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa“.
Negli altri casi, invece, ritenere che l’ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa possa influire, in modo giuridicamente apprezzabile, sull’esito del processo significherebbe introdurre, di fatto, un obbligo di sospensione del processo penale non previsto dall’art. 129-bis cod. proc. pen. dal D.Lgs. n. 150 del 2022 o da altre specifiche disposizioni di legge, e in contrasto con il principio generale della eccezionalità dei casi di sospensione del processo, fissato, in particolare, dall’art. 50, comma 3, cod. proc. pen.
2.2.3. Le conclusioni indicate non escludono per gli interessati la possibilità di chiedere nuovamente al giudice, dopo un provvedimento di rigetto, l’invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un pertinente programma.
In questo senso, infatti, depongono sia la forma prevista per le decisioni del giudice sulle richieste di accesso ai programmi di giustizia riparativa, quella dell’ordinanza, ossia un provvedimento generalmente revocabile, sia il riconoscimento di un’amplissima possibilità di formulare tali richieste nel corso di tutto il giudizio e persino in pendenza di ricorso per cassazione, come espressamente prevede l’art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen.”
Riflessioni.
La sentenza 33152 pur ricordando la possibilità – in caso di rigetto – di poter reiterare l’istanza di invio ai programmi di Gr in qualsiasi fase e grado non convince sulle ragioni che sostengono la impugnabilità differita del provv.to di diniego ex art. 129 bis cpp limitatamente ai soli reati a querela remittibile negandola implicitamente ai restanti reati. Tale discrimen andrebbe superato. Va osservato che:
1- il programma di GR ed il suo esito – rispetto al processo penale – è sempre eventuale – sia per i reati a querela che per tutti gli altri – in ragione della libertà, consensualità e volontà delle persone rispetto alla GR;
tuttavia in caso di esito riparativo:
2-in tutti i casi relativi ai diversi reati gli esiti riparativi dei programmi si riverberano sull’esito del processo sotto i diversi profili previsti del trattamento sanzionatorio, dell’ esecuzione della pena e della punibilità. E l’”esito del processo” è – ictu oculi – concetto omnicomprensivo che contiene e comprende:
-sia le diverse fattispecie di provvedimenti – ordinanza o sentenza – che definiscono la fase – indagini, merito, esecuzione – del procedimento o del processo
-sia quelle che ne determinano la estinzione (come nel caso di remissione di querela)
3-in tutti i proc.ti riguardanti i diversi reati una volta avviato il programma di GR la “reciproca e completa autonomia” si ha solo in caso il programma di GR non arrivi ad alcun esito (vd art. previsti ai fini della garanzia della impermeabilità tra i due ambiti quello processuale e quello dei programmi); in caso contrario l’esito riparativo riverbera effetti sul processo/proc.to!!
4-la distinzione degli effetti degli esiti riparativi sul processo è posta dalla regolamentazione processuale e sostanziale prevista. Per quelli a querela remittibile è: a) l’estinzione del processo per remissione tacita di querela in caso di esito riparativo; b) la sospensione del processo – peraltro non obbligatoria ma possibile e da concedersi dal giudice (art. 129 bis cpp).
5-la sospensione del processo – peraltro possibile – in nulla incide sull’esito del processo: ogni effetto deriva solamente dall’esito riparativo del programma di GR
6-la natura della GR è identica per tutti i diversi reati ed è innegabile che il giudice compie attività valutativa processuale rispetto alla GR:
–a monte nella fase dello scambio di andata dai binari del processo a quelli della GR (art. 129 bis cpp) : nel ponderare ai fini dell’invio ex art. 129 bis cpp la ricorrenza dei presupposti ex lege previsti compie attività giurisdizionale circa appunto i requisiti richiesti per l’invio previsti ex lege
–a valle nella fase dello scambio di ritorno dalla GR al processo (art. 57 d.leg.vo) : sia nell’escludere ogni effetto in caso di mancato esito o interruzione o non svolgimento del programma non acquisendo la comunicazione sia nel valutare – acquisendo la relazione – gli effetti dell’esito eventuale dei programmi sotto i profili possibili di commisurazione della pena, di esecuzione e soprattutto di estinzione del reato in caso di reati a querela.
E tale attività di valutazione del giudice è giurisdizionale ed i programmi di GR compiuti da soggetti – mediatori e Centri di GR – sono voluti e previsti dalla legge quale attività pubblica e posti sotto il controllo del Ministero della Giustizia.
Quindi tutto il complesso – giustizia processuale e GR – è attività di Giustizia!!
E giova ricordare che la dottrina – proprio quella che ha elaborato la definizione “servizio di cura relazionale tra persone” richiamata dalla Cassazione n. 6595 !! – afferma circa tale sentenza che : “l’inquadramento sistematico operato dalla Cassazione appare non del tutto persuasivo, laddove nega la natura giurisdizionale all’attività del giudice nella verifica dei presupposti per l’accesso ai programmi riparativi, sia perché tale attività è esercitata a fini di giustizia, implicando valutazioni inerenti a profili di sicurezza delle parti e di risoluzioni delle questioni derivanti dal fatto reato; sia per le dirette ricadute dell’attività riparativa, sul trattamento sanzionatorio e sulle modalità di esecuzione della pena e, dunque, sulla libertà personale dell’imputato.”.[8]
La Cassazione nella sentenza n.33152 non valorizzando tali elementi omettere la piena valutazione degli effetti riparativi, degli esiti sul processo e dell’autonomia e complementarietà della GR.
E ciò non rende appieno la visione globale del sistema giustizia, che non può esser dimidiato e ridotto all’ambito processuale (peraltro insostituibile in uno stato di diritto!!).
Al fenomeno complesso del reato il nostro ordinamento – al pari degli altri ordinamenti europei – risponde con il processo ma anche con la possibilità dei programmi di GR offerta alle persone ed alla comunità: “Volendo allora trovare una definizione che individui, in positivo, la natura della giustizia riparativa nell’ambito del procedimento penale, si potrebbe affermare che è un sistema multiforme, nuovo nel panorama della giustizia penale” (Relazione Ufficio Massimario).
[1] La Cassazione – oltre alla sentenza 6595/2024 (di cui si dirà in seguito) si era già pronunciata sul punto:
-Cass. 8794 del 2024 “È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale”.
-Cass. Corte Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023 ha già ritenuto, in tema di giustizia riparativa, che la possibilità, per il giudice, di disporre “ex officio” l’invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l’avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità.
[2] “4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell’avviso di cui all’articolo 415 bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.
4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all’articolo 344 bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. Si applica l’articolo 304, comma 6.”
[3] Non è acquisibile la comunicazione in caso del mediatore in caso di “mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo” (art. 57 d.legh.vo 150) che peraltro non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa (art 58 co.2).
[4] L’esito riparativo dei programmi di GR rileva sotto tre profili: a) ex art. 133 cp ai fini del potere discrezionale di valutazione della gravità del reato; b) ex art. 62 n. 6 cp quale circostanza attenuante comune; c) ex art. 163 uc.cp come condizione per la concessione della sospensione condizionale.
[5] La partecipazione al programma di GR e gli eventuali esiti riparativi hanno effetti positivi sull’esecuzione della pena: a) l’art. 15-bis ord. pen., prevede che sono elementi di valutazione ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, nonché della liberazione condizionale; b) l’art. 47 ord. pen. in tema di affidamento in prova al servizio sociale, prevede che incidono anche sul positivo epilogo del periodo di prova, che, determinerà l’estinzione della pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. E ciò anche nell’ambito del procedimento minorile, in fase esecutiva – l’art. 1.bis del d.lgs. n. 121 del 2018 – ai fini dell’adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale.
[6] Per i reati ordinari non procedibili a querela ma con pena non superiore nel minimo a due anni o per quelli con pena pecuniaria anche congiunta alla detentiva si hanno effetti dell’esito riparativo – quale condotta susseguente al fatto – alla valutazione giudiziale della tenuità del fatto – ex art. 131 bis cp – che può concorrere al giudizio circa la specialte tenuità del fatto che porta alla pronuncia – in presenza delle condizioni previste art. 131 bis cp – ai fini della non punibilità.
[7] “2.1. La questione dell’ammissibilità di impugnazioni proposte avverso i provvedimenti di diniego dell’invio dell’imputato ai programmi di giustizia riparativa ex art. 129-bis cod. proc. pen. è stata già esaminata in sede di legittimità. In particolare, una decisione ha escluso l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 2024, Baldo Rv. 285930 – 01). La decisione appena citata ha avuto ad oggetto un’ordinanza emessa dopo la pronuncia della sentenza di condanna, ed è stata motivata sulla base di una pluralità di argomenti. In primo luogo, si è richiamato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. In secondo luogo, si è osservato che i provvedimenti di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa non sono riconducibili alle sentenze o ai provvedimenti sulla libertà personale, per i quali l’art. 111, settimo comma, Cost. prevede l’ammissibilità del ricorso per cassazione. In terzo luogo, si è escluso che la mancata previsione dell’impugnabilità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa dia luogo ad una illegittimità costituzionale. In particolare, a fondamento di tale conclusione, si è evidenziato che il procedimento riparativo non è un procedimento giurisdizionale, ma un servizio pubblico di cura relazionale tra persone, non è parte del procedimento penale ed è retto da principi differenti rispetto a quelli regolativi di quest’ultimo. Tutto questo principalmente perché l’accesso ai programmi di giustizia riparativa, da un lato, non può avere alcun effetto sfavorevole per l’accusato nel giudizio penale, e, dall’altro, non richiede nemmeno l’esistenza di un procedimento penale in corso, perché è possibile ricorrervi anche dopo l’esecuzione della pena (art. 44, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2022), ovvero, nel caso di reati perseguibili a querela di parte, anche prima della proposizione della querela (art. 44, comma 3, D.Lgs. n. 150 del 2022).
[8] vd M Bouchard, F Fiorentin La giustizia riparativa Milano 2024 pg 212..vd anche su questa rivista https://www.focusdiritto.it/2024/03/20/la-giustizia-riparativa-la-prima-sentenza-della-cassazione-sulla-natura-e-finalita-della-giustizia-riparativa/?hilite=%27lattari%27