Comparsa conclusionale

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Abbiamo già spiegato il contenuto che va dato alla comparsa (v. paragrafo 73 della “Sezione prima”), la forma di cui di solito la si riveste dovrebbe risultare dalla “formula” che segue.

Per i termini in cui va effettuato il deposito vedi l’art. 190 e 281 quinquies.

La comparsa (salvo che nel processo davanti al Giudice di Pace) va depositata telematicamente.

Tribunale civile di Roma

Giudice Dott. Maganza; R.G.Tri. 6543/09;

 udienza riservata per la decisione, 16.06.2011

Comparsa conclusionale

per Bianchi Guido                              convenuto                  Avv. Cicero Secondo

contro

Rossi Mario                                          attore                        Avv. Cicero Primo

Svolgimento del processo e conclusioni

L’esponente, citato in giudizio dal sig. Rossi Mario, si è costituito nelle forme e nei termini dell’art.166.

Dopo scambio delle memorie ex art.183, il G.I. ha escussi i testi hinc et inde dedotti all’udienza del 15 novembre 2010.

Su istanza dell’esponente, ad essa opponendosi l’attore, il G.I. ha nominato C.T.U.; i quesiti propostigli risultano verbalizzati all’udienza del 20.12.2010.

Il C.T.U. ha depositata una prima relazione il 15.01.2011 e, ad integrazione di questa, una seconda relazione il 15. 02.2011.

All’udienza di remissione del 15.03.2011 l’esponente ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis…(si trascrivono le conclusioni)……………………………………………………………………………..

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