Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato sottolinea la natura ampiamente discrezionale del potere esercitato nell’attribuzione del budget di spesa sanitaria in favore degli operatori privati accreditati, rispetto al quale il sindacato giudiziale è limitato al riscontro dei soli profili di evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà o irragionevolezza.
La giurisprudenza costituzionale conferisce all’atto di programmazione della spesa sanitaria il crisma di intervento necessario per il perseguimento del riequilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all’intesa prevista dal comma 173, ex comma 180 dell’art. 1 della L. n. 311 del 2004, in linea con i principi desumibili dalla stessa giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della salute come diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti (Corte Cost. nn. 267/1998; 304/1994; 218/1994; 509/2000).
Tetti di spesa sanitaria e discrezionalità della P.A.
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