Le vaccinazioni obbligatorie al vaglio della Corte costituzionale

Prof. Vittorio Italia – Prof. Avv. Mario Bassani

L’obbligo della vaccinazione obbligatoria per i sanitari ha sollevato discussioni critiche e proteste con manifestazioni in piazza. A queste discussioni e proteste si è aggiunta ora un’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana del 22 marzo 2022, n. 251, che ha sollevato eccezione di incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale di alcune norme di legge statale che riguardano la vaccinazione obbligatoria.
È opportuno, in questa sede, seguire il percorso argomentativo dei giudici che hanno sollevato questa eccezione, e le ragioni che ne sono a sostegno.
a) Chiariamo innanzitutto le norme che i giudici del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia che hanno ritenuto viziate da illegittimità costituzionale.

Si tratta degli articoli 4, commi 1 e 2 della legge 26 maggio 2021, n. 26 (che ha convertito il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44) e che ha come titolo: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2 di giustizia e di concorsi pubblici”, che riguarda l’obbligo vaccinale, e che stabilisce:
Articolo 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

  1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
  2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.
    b) Per quanto riguarda le norme della Costituzione che – in riferimento alle norme citate – sarebbero state violate, esse sono gli articoli 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione.
    c) Vi sono poi altre norme collegate con l’obbligo vaccinale, che riguardano il “consenso” informato, ed esse sono previste nell’articolo 1 della legge n. 219 del 2017, e le norme della Costituzione che sarebbero state violate sono gli articoli 3 e 21 della Costituzione.

Secondo i Giudici del Consiglio di giustizia amministrativo della Regione siciliana, vi sono delle questioni di legittimità costituzionale (per l’art. 4, commi 1 e 2 citati), perché,
a) non si è adeguatamente considerato il numero degli eventi avversi;
b) vi è stata l’inadeguatezza della farmacovigilanza passiva ed attiva;
c) Non vi è stato il coinvolgimento dei medici di famiglia nel “triage” prevaccinale (cioè nella scelta tra più pazienti di quelli maggiormente bisognosi di cure);
d) vi è stata la mancanza, nella fase di “triage”, di approfondimenti e accertamenti, persino di test di positività/negatività al Covid.
I giudici remittenti ritengono quindi che siano viziate da incostituzionalità non solo le leggi ma anche le omissioni normative.
Questa situazione di fatto – secondo i Giudici che hanno sollevato l’eccezione – “non consente di ritenere soddisfatte, allo stato attuale di sviluppo dei vaccini anti Covid e delle evidenze scientifiche, le condizioni poste dalla Corte costituzionale di legittimità di un vaccino obbligatorio, soltanto se, tra l’altro, si preveda che:

–  tale vaccino non dovrebbe incidere negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per le sole conseguenze che appaiono normali, e pertanto tollerabili, previste dall’art. 1, l. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione della sottoscrizione del consenso informato, delle ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio, e dall’articolo 4 del d.l. 44 del 2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli articoli 3 e 21 Cost.

Le osservazioni svolte dai Giudici sono (qui sintetizzate e ripetendo in parte quanto sopra indicato) sono basate sui seguenti argomenti:
– non vi è stato un controllo (validazione) da parte di organismi indipendenti;
– non vi è stata una verifica dell’ampiezza degli effetti collaterali;
– non vi sono stati, in favore del cittadino, informazioni complete e corrette che siano facilmente e liberamente accessibili;
– non è stato osservato il limite del rispetto della persona umana;
– non è stato adeguato un sistema di monitoraggio impostato sulla farmacovigilanza post-vaccino;
– non vi è prova che vi sia stato un vantaggio anche per la salute individuale e collettiva superiore del danno per i singoli;
– non vi è prova di una totale assenza di rischio, o di rischio entro un normale margine di tollerabilità;
– non vi è prova che – in carenza di efficacia durevole del vaccino – un numero indeterminato di dosi, peraltro ravvicinate nel tempo, non abbia amplificato gli effetti collaterali dei farmaci, danneggiando la salute;
– non sono state adottate “misure di mitigazione e “misure di precauzione ad accompagnamento dell’obbligo vaccinale” (quali adeguati accertamenti in fase di “triage” pre-vaccinale, e adeguata farmaco vigilanza post-vaccinale;
– vi è il rischio che in nome della vaccinazione di massa risulti lecita la considerazione delle singole persone umane che andrebbero invece sostenute ed assicurate (…) con approfondita anamnesi (cioè con raccolta particolareggiata di notizie ed informazioni) con costi a carico del S.S.N.;
– non è possibile pervenire ad una lettura alternativa, costituzionalmente orientata, delle norme citate;
– l’attuale previsione dell’obbligo vaccinale presenta delle criticità, con riferimento alla percentuale di eventi avversi fatali (ben superiori alla media degli altri vaccini, obbligatori e non (…));
– il sistema di raccolta del consenso informato risulta irrazionale, se richiede una manifestazione di volontà per la quale non vi è spazio in capo a chi subisce la compressione del diritto all’autodeterminazione sanitaria, a fronte di un dovere prima ineludibile.

In base a questi argomenti, qui sinteticamente riportati, si è derivato che il complesso normativo “si pone in tensione” con gli articoli della Costituzione 3, 32, 97, 33 e 34, 21 Cost.
Infine, tale complesso normativo appare “carente” di un adeguato bilanciamento tra valori tutti di rilievo costituzionale, ed in particolare tra tutela della salute da una parte e tutela dello studio e del lavoro dall’altra, che soddisfano parimenti bisogni primari del cittadino.
Le argomentazioni dei Giudici che sono alla base dell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sono complesse ed articolate, e – per chiarire il loro percorso logico ed argomentativo – è opportuno svolgere due osservazioni.
– La prima osservazione è che il Giudice che solleva l’eccezione di costituzionalità non deve valutare se l’eccezione è fondata o meno. Ciò sarà compito della Corte costituzionale.
Il Giudice che solleva l’eccezione deve invece svolgere un ragionamento diverso, e deve valutare “se l’eccezione non sia manifestatamente infondata”, se – in altre parole – l’eccezione sia destituita da ogni fondamento, e sia, chiaramente, manifestamente, non fondata.
I Giudici del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana, che hanno sollevato l’eccezione avevano quindi un ampio spazio argomentativo per sollevare l’eccezione e rimettere il giudizio alla Corte costituzionale.
La seconda osservazione sull’ordinanza non intende entrare nel merito della questione, ma riguarda ancora, e per un diverso angolo visuale, il percorso logico – giuridico svolto dai Giudici. Essi hanno indicato le norme delle leggi statali che sarebbero in contrasto con le norme della Costituzione, ma hanno fatto riferimento alla situazione di fatto relativa agli aspetti sanitari, ai controlli, al rischio. In altre parole, si è ritenuto che la situazione di fatto sanitaria, concernente le vaccinazioni obbligatorie, era censurabile. Le leggi statali non sono state efficaci, ed hanno lasciato la situazione di fatto in una condizione che appare in contrasto con varie norme della Costituzione.
Il percorso logico dell’ordinanza di rimessione, si è quindi basato sulla situazione di fatto, che non è stata modificata dalle norme di legge ordinaria (norme anch’esse coinvolte nell’ordinanza di rimessione alla Corte).
In altri termini, ancora: le norme di legge ordinaria sulla vaccinazione obbligatoria, che avrebbero dovuto essere vagliate per il loro contenuto in eventuale contrasto con le norme della Costituzione, sono state valutate per la loro mancata efficacia, e per il contrasto che vi è tra le loro finalità e la situazione di fatto.
Quest’ultima è rimasta così negativamente rilevante, che si è ritenuto che essa fosse in contrasto tra le citate norme di leggi ordinaria, e le norme costituzionali. La situazione di fatto che avrebbe dovuto essere modificata da queste norme in modo da corrispondere ai contenuti ed agli obiettivi delle norme costituzionali, è rimasta immutata, e si è determinato un contrasto con le norme della Costituzione.
Questo argomento, che non è esplicitato nell’ordinanza, ma che deriva dal percorso logico che è stato svolto, dovrà essere preso in considerazione, tra gli altri argomenti, dalla Corte costituzionale.
La questione delle vaccinazioni obbligatorie è delicata e complessa, coinvolge le leggi ordinarie in rapporto con la Costituzione, e prevede una valutazione sulla situazione di fatto che non sembra rientrare nei criteri della valutazione giuridica della non manifestata infondatezza.

 

24/03/2022

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