Rilevanza della sentenza di patteggiamento ai fini della partecipazione alle gare pubbliche

Intervenuto in tema di gare pubbliche osserva in sentenza il Consiglio di Stato come la sentenza di patteggiamento sia una pronuncia del Giudice Penale che l’amministrazione può legittimamente valutare in sede di affidamento di contratti.

Questa tipologia di sentenza è infatti menzionata in modo espresso dalla citata lett. c) dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 e per essa non si richiede nemmeno l’irrevocabilità prevista per le altre sentenze di condanna.

Ha precisato sul Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2016, n. 3272 espressamente: <<11. L’art. 38, comma 1, lett. c), sopra citato prevede come causa ostativa alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici le condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità risultanti da sentenza «passata in giudicato», da «decreto penale di condanna divenuto irrevocabile», o ancora da «sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale». Per quest’ultima tipologia di sentenza la disposizione in esame non contiene ulteriori specificazioni ed in particolare non richiede che essa sia divenuta irrevocabile.

Devi eseguire l'accesso per visualizzare il resto del contenuto.Si prega . Non sei un membro? Registrati
Share