Quando un’opera non necessita di titolo edilizio?

L’obbligatorietà della licenza edilizia per gli interventi su tutto il territorio comunale è stata prevista dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765 (cd. legge Ponte) e dunque il possesso del titolo abilitativo è imposto solo per gli immobili realizzati dopo il 1967 (Cons. di Stato, sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5173).

L’art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano, tra l’altro, «le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici», non necessitano di permesso di costruire.

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