RSA e responsabilità penale: i nodi irrisolti

Home 9 Materie 9 RSA e responsabilità penale: i nodi irrisolti
Share
Avv. Emmanuele Serlenga

INTRODUZIONE
Come noto, una delle più profonde, scottanti, dolorose e non rimarginabili ferite   lasciate dalla pandemia da Covid 19 è costituita dal ragguardevole numero di anziani deceduti all’interno delle case di riposo nelle quali erano ospiti, specialmente in Lombardia ed in Piemonte.

La necessità di fornire una risposta agli interrogativi su quali siano state le cause e le concause di questa strage, che di fatto ha privato il Paese di una larga fetta di coloro che ne rappresentano la memoria storica, ha condotto alcune Procure della Repubblica di tutta Italia, ma soprattutto nelle succitate due Regioni ad aprire inchieste.

Oltre a ciò, non vanno trascurati i numerosi contagi che hanno interessato coloro che operano nelle RSA ed il rischio cui sono stati comunque esposti e che hanno affrontato con coraggio e abnegazione.

Due sono, a nostro modo di vedere le problematiche che possono assurgere a rilevanza penale: da un lato quello dell’eventuale responsabilità per il contagio da covid 19 nei confronti degli ospiti, dall’altro dell’eventuale responsabilità per il contagio dei propri dipendenti.

SUL REATO DI EPIDEMIA DOLOSA

Dal primo versante, per quanto interessa la presente trattazione, il settore della responsabilità penale degli operatori che prestano la propria attività all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) i reati ipotizzati finora sono stati, alternativamente, quello previsto dagli artt. 438  e 452  C.P. in tema di epidemia dolosa e colposa e quelli previsti dagli artt. 589 e 590 C.P. in tema rispettivamente  di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime.

In particolare, l’art. 438 C.P. comma I sanziona con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni un’epidemia tramite la diffusione di agenti patogeni.

Vi è anche il comma II della norma, che prevedeva la pena di morte nel caso in cui l’epidemia avesse cagionato la morte di più persone. Secondo alcuni commentatori (ANTOLISEI, F. Manuale di Diritto Penale Parte Speciale, II, XV Ediz. a cura di GROSSO, C.F., Milano, 2008, 34) la norma avrebbe perso qualsivoglia efficacia  a seguito dell’intervenuta abrogazione nel nostro ordinamento della pena di morte. La norma in esame tuttavia non è stata abrogata, per cui convince, a nostro giudizio, l’opinione di chi afferma che: “In realtà essa non ha perduto qualsivoglia rilevanza pratica: si pensi ad esempio ad un eventuale giudizio di comparazione tra circostanze” (FERRARI, S., Coronavirus: la riscoperta del delitto di epidemia e la scarsa giurisprudenza sul tema, in Quotidiano giuridico, 12/6/2020).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è naturalmente la salute pubblica, diritto avente altresì rango costituzionale in virtù dell’art. 32 della nostra Carta Fondamentale.

Si tratta di una fattispecie causalmente orientata, dove l’azione penalmente rilevante consiste nella diffusione di agenti patogeni, ed il danno evento nella diffusione in un rilevante numero di persone in un determinato territorio di una malattia causalmente riconducibile alla condotta:

“Affinché la fattispecie preveduta e punita dall’art. 438 c.p. possa ritenersi integrata, occorre che la condotta del reato di epidemia, consistente nella diffusione dì germi patogeni, cagioni un evento definito come la manifestazione collettiva di una malattia infettiva umana che si diffonde rapidamente in uno stesso contesto di tempo in un dato territorio, colpendo un rilevante numero di persone. L’evento che ne deriva è quindi, al contempo, un evento di danno e di pericolo, costituendo il fatto come fatto di ulteriori possibili danni, cioè il concreto pericolo che il bene giuridico protetto dalla norma, rappresentato dall’incolumità e dalla salute pubblica, possa essere distrutto o diminuito” (Tribunale Trento, 16/07/2004) e:

“Elementi costitutivi, in senso materiale, della fattispecie preveduta e punita dall’art. 438 c.p. sono: la rapidità della diffusione, la diffusibilità ad un numero indeterminato e notevole di persone, l’ampia estensione territoriale della diffusione del male. Il reato deve, perciò escludersi se, come nel caso di specie, l’insorgere e lo sviluppo della malattia si esauriscano nell’ambito di un ristretto numero di persone che hanno infettato dal germe della salmonella” (Tribunale Savona, 06/02/2008).

La giurisprudenza di legittimità, in tempi recenti, ha avuto modo di precisare che:

“In tema di epidemia, l’evento tipico del reato consiste in una malattia contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari, recando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione; ne consegue che le forme di contagio per contatto fisico tra agente e vittima, sebbene di per sé non estranee alla nozione di «diffusione di agenti patogeni» di cui all’art. 438 cod. pen., non costituiscono, di regola, antecedenti causali di detto fenomeno”  (Cass. pen. Sez. I Sent., 30/10/2019, n. 48014).

In applicazione del principio, la Corte ha escluso che integrasse gli estremi del delitto in parola la condotta dell’imputato che aveva consapevolmente trasmesso il virus dell’HIV, da cui era affetto, ad una trentina di donne con le quali avuto rapporti sessuali non protetti nel corso di un periodo di nove anni, rilevando come il numero cospicuo, ma non ingente, delle stesse e l’ampiezza dell’arco temporale in cui si era verificato il contagio, unitamente al numero altrettanto cospicuo di donne che, pur congiuntesi senza protezione con l’imputato, non era rimasto infettato, deponesse per il difetto della connotazione fondamentale del fenomeno epidemico della facile trasmissibilità della malattia ad un numero potenzialmente sempre più elevato di persone.

Secondo la migliore dottrina, (ANTOLISEI, op.loc. cit.) l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell’azione e dell’evento, volontà che presuppone la consapevolezza della natura patogena dei germi.

Secondo altra dottrina altrettanto autorevole e che si condivide il dolo può anche essere eventuale, consistente cioè nell’accettazione del rischio (FIANDACA, G. – MUSCO, E., Manuale di diritto penale, parte speciale, I, Bologna, 2012, 538).

SUL REATO DI EPIDEMIA COLPOSA

In virtù dell’art. 452 C.P. la diffusione di germi patogeni è punibile anche a titolo di colpa: in questo caso la pena edittale consiste nella reclusione da 1 a 5 anni.

Secondo autorevole dottrina, si tratta di un delitto colposo di evento a forma vincolata. La norma di cui agli artt. 452 co. 1 e 438 co. 1 c.p. abbraccia la sola condotta di chi per colpa diffonde germi patogeni, mentre non ricomprende la condotta di chi abbia agevolato colposamente l’attività di diffusione: solo in forza dell’art. 113 co. 1 c.p. quest’ultima condotta acquista rilevanza penale (MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, IV ediz., Milano, 2012, 440).

Da sottolineare che i canoni ermeneutici tuttora in uso nella giurisprudenza di legittimità una condotta meramente omissiva non è idonea ad integrare il reato di epidemia colposa, in quanto l’art. 438:

“Evoca, all’evidenza, una condotta commissiva a forma vincolata di per sé incompatibile con il disposto dell’art. 40, comma 2, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali” (Cass. 28/2/2018 n. 9133).

Nello stesso senso si era espresso il seguente precedente di merito:

“Il reato di epidemia colposa (artt. 483 e 452 c.p.) presuppone la volontaria diffusione di germi patogeni, sia pure per negligenza, imprudenza o imperizia, con conseguente incontrollabilità dell’eventuale patologia in un dato territorio e su un numero indeterminabile di soggetti, circostanza che non appare conciliarsi con l’omessa sorveglianza del Ministero della Salute sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati” (Corte d’Appello Roma Sez. I Sent., 08/06/2009).

L’arresto di legittimità da ultimo citato ha altresì il merito di aver chiarito il concetto giuridico di epidemia:

“La nozione giuridica di epidemia è più ristretta e circoscritta rispetto all’omologo concetto elaborato in campo scientifico in quanto il legislatore, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni» prevista nell’art. 438 cod. pen., ha inteso circoscrivere la punibilità alle condotte caratterizzate da determinati percorsi causali. La dottrina maggioritaria nonché la giurisprudenza di merito e anche di legittimità (Sez. 4, n. 2597 del 26/01/2011, Ceriello, sia pure in un obiter dictum) hanno infatti sottolineato che il fatto tipico previsto nell’art. 438 cod. pen. è modellato secondo lo schema dell’illecito causalmente orientato in quanto il legislatore ha previsto anche il percorso causale, con la conseguenza che il medesimo evento realizzato a seguito di un diverso percorso, difetta di tipicità. Pertanto l’epidemia costituisce l’evento cagionato dall’azione incriminata la quale deve estrinsecarsi secondo una precisa modalità di realizzazione, ossia mediante la propagazione volontaria o colpevole di germi patogeni di cui l’agente sia in possesso” (Cass. 28/2/2017 n. 9133).

Nel caso di specie, la nostra Suprema Corte, chiamata a scrutinare un caso di contaminazione dell’acqua pubblica che aveva determinato un’infezione di gastroenterite nella popolazione, ha riqualificato il reato di epidemia colposa oggetto di imputazione in quello di adulterazione colposa di acque destinate all’alimentazione.

Il reato di epidemia colposa è stato invece considerato integrato nelle seguenti ipotesi:

  • detenzione per il commercio di medicinali scaduti o guasti (Cass. 8/7/2004 n. 29661, Cass. 18/7/2003 n. 30283);
  • intossicazione determinata dalla presenza nel formaggio di stafilococco aureo presente nell’acqua bevuta dagli animali in un’azienda di produzione e vendita di formaggi (Cass. Sent. 3 febbraio 2003 n. 4810).

Se ciò è vero, nella fattispecie in esame appare obiettivamente difficile accusare le RSA di epidemia, sia essa dolosa o colposa, come sembrerebbe avere fatto l’associazione di consumatori Codacons nei confronti di numerose strutture, soprattutto in Lombardia e in Piemonte.

Affinché l’ipotesi delittuosa in questione possa definirsi integrata occorre infatti dimostrare che:

  • la patologia sia partita dalla RSA incriminata;
  • che la RSA potesse controllarne la diffusione;
  • che il contagio partito dalla RSA abbia raggiunto un numero rilevante di persone,

probatio che appare diabolica.

SUL REATO DI OMICIDIO COLPOSO PLURIMO

A nostro giudizio appare più pertinente al caso in esame, per quanto attiene gli anziani deceduti, l’ipotesi di omicidio colposo plurimo o di lesioni colpose plurime, che segue i canoni ermeneutici dettati in tema di responsabilità penale dell’esercente professioni sanitarie.

L’ultimo approdo dell’esegesi normativa costantemente compiuta dalla giurisprudenza è da rinvenirsi nel seguente arresto della Suprema Corte nella sua composizione più autorevole:

“In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 cod. pen., e operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l’atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse” (Cass. pen. Sez. Unite Sent., 21/12/2017, n. 8770).

In virtù di tali insegnamenti, si ritiene debba essere considerata esente da responsabilità la RSA che abbia individuato e adottato adeguate linee guida.

Ad esempio, il Ministero della Salute ha emanato le seguenti Circolari elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità, segnatamente dal a cura del Gruppo di Lavoro Prevenzione e Controllo delle Infezioni, le quali contengono linee guida cui attenersi:

Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid -19 del 29 febbraio 2020;

Circolare del Ministero della salute del 3 aprile 2020. Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratori;

Rapporto ISS COVID-19 – n. 4/2020 – Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie (aggiornato al 17 aprile 2020);

oltre naturalmente alle prescrizioni integrative dettate da ciascuna  Regione e/o ASL e al DPCM 8/3/2020 che ha imposto il divieto di visita agli ospiti da parte di parenti, badanti, amici aut similia.

A titolo esemplificativo le indicazioni dell’ISS prevedono:

Per tutta la durata dell’emergenza, disporre il divieto di accedere alla struttura da parte di familiari e conoscenti.

  • Impedire accesso a sintomatici;
  • Limitare i nuovi ingressi di ospiti in strutture residenziali sociosanitarie dopo conseguente valutazione dello stato salute e tampone;
  • Evitare per quanto possibile l’invio dei residenti in ospedale, per visite specialistiche ed esami strumentali;
  • Area di isolamento per i nuovi accessi;
  • Sospensione delle attività di gruppo e della condivisione di spazi comuni all’interno della struttura;
  • Accesso di operatori sanitari (USCA, MMG, Cure palliative) possibile ma evitando sovrapposizioni;
  • Richiesta di uso di mascherina chirurgica e accurata igiene delle mani a fornitori, manutentori e/o altri operatori;
  • Approvvigionamento DPI, soluzione idroalcolica, sapone, ecc.
  • Disposizione corretta degli strumenti per igiene mani,
  • Approvvigionamento Termometri senza contatto;
  • Gestione dei casi sospetti (Isolamento in attesa risultati tampone);
  • Ridurre le occasioni di contatto dei residenti con casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19;
  • Misure per la gestione di compagni di stanza e altri contatti stretti di un caso di COVID-19;
  • Identificazione referente sanitario COVID-19
  • Coordinamento di tutti gli interventi e garantire un flusso informativo efficace e i rapporti con gli Enti e le Strutture di riferimento (Dipartimento di Prevenzione, Distretti e Aziende Sanitarie);
  • Mantenere le comunicazioni con operatori, residenti e familiari;
  • Rafforzamento precauzioni standard;
  • Programma di medicina occupazionale;

Oltre naturalmente alla formazione individuale del personale e alle regole sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui si dirà infra.

SULLA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Completa il quadro la responsabilità delle RSA quali datrici di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

In questo caso, il quadro normativo tradizionale al quale fare riferimento è costituito, come è noto, da un lato dai succitati art. 589 e 590 C.P. relativi rispettivamente ai reati di omicidio e lesioni colpose nella forma aggravata dal mancato rispetto delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro, da un altro lato dal Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e da un altro lato ancora dalla responsabilità penale amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato disciplinata dal D.Lgs. 231/2001.

A questi testi, che fin qui costituivano la sola Grundnorm in materia di sicurezza sul lavoro, si è andata ad aggiungere nei mesi scorsi la pletora di disposizioni integrative di rango secondario (circolari, linee guida, protocolli) emanati proprio per far fronte all’emergenza pandemica.

Già precedentemente alla pandemia da Covid 19 la giurisprudenza di legittimità aveva affrontato in modo convincente la fattispecie dell’esposizione ad un agente infettivo patogeno ed al conseguente contagio sul luogo di lavoro:

“In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando non sia riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta, esonerandosi da responsabilità il datore quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute” (fattispecie relativa a risarcimento danni derivante da contagio da virus H.c.v. occorso nell’attività medica) (Consiglio di Stato Sez. VI Sent., 18/11/2010, n. 8104).

Nella specie, il massimo consesso amministrativo aveva considerato il contagio da HIV alla stregua di un infortunio e tale ordine di idee è stato altresì confermato dall’art. 42 del D.L. 18/20 (c.d. Decreto Cura Italia) e, successivamente dalla Circolare dell’Inail del 3/4/2020, la quale appare d’interesse quando afferma che: “Secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro”.

L’infortunio costituisce dunque l’elemento materiale del reato di lesioni.

Tuttavia, l’essersi verificato un infortunio sul lavoro non comporta di per sé alcun automatismo circa la sussistenza di responsabilità penale a carico del datore: affinché essa possa definirsi integrata occorre altresì che vi sia una violazione di norme circa la sicurezza e la salute sul lavoro (quindi colpa specifica) oppure dei doveri di prudenza, perizia e diligenza (colpa generica) unite all’esistenza di una posizione di garanzia all’interno dell’azienda, ovvero che vi sia in capo a qualcuno l’obbligo giuridico di evitare l’evento.

Laddove il datore riuscirà a dimostrare di essersi comportato secondo prudenza, perizia e diligenza e di aver posto in essere tutte le precauzioni dettate dalla legge a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, alcuna responsabilità gli potrà venire ascritta.

La fonte primaria di tali obblighi risiede, come noto, nel succitato Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, che impone in primis due obblighi non delegabili dal datore di lavoro:

  • la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Gli altri obblighi previsti dal Testo Unico sono invece delegabili dal datore:

  • la nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria in azienda e la gestione delle emergenze;
  • la programmazione delle misure di prevenzione;
  • la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente;
  • informare i lavoratori circa i rischi, le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  • prevedere le condotte da attuare in caso di pericolo imminente;
  • fornire i necessari dispositivi di protezione individuale.

Proprio la fornitura di questi ultimi, in primis i necessari guanti e mascherine, che in alcuni casi si ipotizza essere stata tardiva e insufficiente, costituisce un punto nevralgico delle attuali indagini che vedono coinvolte le RSA.

Occorre inoltre distinguere il momento dal quale tali obblighi sono stati integrati dalla normativa complementare per fronteggiare l’emergenza Covid.

La prima di queste ultime è da rinvenirsi nella Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 3/2/2020, che forniva alcune importanti indicazioni:

  • lavarsi spesso le mani;
  • prestare particolare attenzione all’igiene delle superfici;
  • evitare se possibile, o comunque ridurre i contatti con persone con sintomi influenzali;
  • adottare ogni ulteriore misura di protezione dettata dal datore di lavoro.

Tuttavia, a ben vedere, si tratta di accorgimenti che già in precedenza un Documento di Valutazione Rischi una RSA doveva necessariamente prevedere.

L’aliquid pluris dettato dalla situazione emergenziale deve essere semmai individuato nella fornitura sufficiente e tempestiva ai dipendenti della necessaria attrezzatura, nell’adozione di percorsi interni e di sistemazione dei letti tesa ad evitare il contagio, nell’informazione ai dipendenti circa i rischi che si corrono e nella formazione su come affrontare tale complessa situazione.

Inoltre si ritiene che spetti alla Direzione della RSA altresì un monitoraggio sulle condizioni psichiche dei dipendenti e, se del caso, fornire loro supporto, data la delicatezza della situazione di chi si è trovato da un lato ad effettuare turni di lavoro massacranti, dall’altro a essere esposto a rischi trasmissibili anche in famiglia, dall’altro ancora a vedere continuamente soffrire e, nei peggiori dei casi morire, ospiti che per giunta si accudiscono magari da anni.

Una siffatta tipologia di controllo non è prevista dalla normativa né di rango legislativo né regolamentare, ma di certo il dovere generale di prudenza, perizia e diligenza impone alla Direzione della RSA di monitorare lo stato psicofisico dei dipendenti onde scongiurare il rischio che essi, privi di lucidità, possano commettere errori.

LA RESPONSABILITÀ PENALE – AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001

Come noto, nel 2007 sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto per la responsabilità penale e civile degli enti di cui all’art. 25 del D.Lgs. 231/01 le fattispecie dell’omicidio e delle lesioni colpose causate dall’inosservanza delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ne consegue che qualora si verifichino decessi di dipendenti o anche solo contagi da covid, equiparati all’infortunio, elemento materiale del reato di lesioni, la RSA potrà essere chiamata a rispondere altresì ai sensi della normativa in questione, rischiando gravi sanzioni pecuniarie e interdittive.

Vero è che ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/01 il reato deve essere stato perpetrato a vantaggio o, quantomeno, nell’interesse dell’ente.

Al riguardo la nostra Suprema Corte ha avuto modo di insegnare che:

“Interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l’informazione, ai più specifici e settoriali), nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, nonché, infine alla predisposizione di schemi fraudolenti fiscali. Oltre che come incremento economico conseguente all’aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo” (Cass. Sez. IV, 20 luglio 2016, n. 31210).

Quindi, in caso di morte o di contagio di un proprio dipendente causato dall’esposizione ad agenti patogeni sul luogo di lavoro, nella specie da Covid 19 la RSA, qualora non abbia rispettato l’intero succitato complesso di normative finalizzate alla salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, rischia di rispondere altresì delle sanzioni penali ed interdittive previste dal D.Lgs. 231/01.

Ne consegue che è sempre consigliabile dotarsi di un efficace modello di organizzazione e di gestione aziendale previsto dallo stesso D.Lgs. 231/01, che spesso costituisce l’unica valida difesa per la società, in questo caso RSA, chiamata a rispondere di siffatto tipo di imputazione.

CONCLUSIONI

A parere di chi scrive, le indagini che le Procure di tutta Italia, ma soprattutto di Lombardia e Piemonte stanno conducendo, avvalendosi generalmente del Nucleo Anti Sofisticazione (NAS) dei Carabinieri, devono perseguire un duplice scopo.

Da un lato infatti il numero dei decessi, peraltro spesso avvenuti all’esito di gravi sofferenze, impone se di accertare se vi siano state violazioni dei doveri sopra enucleati ed in caso positivo di adottare gli opportuni provvedimenti verso i responsabili.

Dall’altro versante, è auspicabile che gli accertamenti compiuti nell’ambito di tali indagini permettano di effettuare uno screening che consenta di individuare delle best practices e delle guide lines utili ad arginare il fenomeno in questione o altri similari nella nefasta ipotesi in cui dovesse ripresentarsi.

Newsletter