La valutazione dell’attività lavorativa ai fini dell’assegno di mantenimento

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In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce  elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche, laddove venga, ad esempio, comprovata dall’altro coniuge, o sia pacifica in atti, l’esistenza di proposte di lavoro immotivatamente non accettate

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 10 maggio 2021, n. 12329

Avv. Dario Primo Triolo

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