Cassazione Civile, Sezione I, 25 luglio 2001, n. 10119

Home 9 Contenuti extra 9 Adolfo Tencati - Le girate particolari dei titoli all’ordine 9 Cassazione Civile, Sezione I, 25 luglio 2001, n. 10119
Share

Svolgimento del processo

[…] intimò precetto di pagamento a […] in forza di un titolo cambiario dell’importo di lire 42.000.000, del quale era in possesso. L’intimata propose opposizione all’esecuzione deducendo che la cambiale, pervenuta per girata sino alla S.r.l. Anna e da questa posta all’incasso, non risultava ulteriormente girata in favore della presunta creditrice sicché quest’ultima non aveva né titolo legittimo al possesso della cambiale né diritti di credito da far valere sulla base del titolo stesso.

In contraddittorio delle parti, il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 ottobre 1997, rigettò l’opposizione.

La Corte territoriale, con sentenza emessa il 26 gennaio 1999, rigettò il gravame dell’opponente, confermando la sentenza del primo giudice.

Dopo aver puntualizzato che tutti i motivi di gravame concernevano, sotto vari profili, la sola questione relativa alla legittimazione di […] ad avvalersi del titolo per l’esercizio dei diritti cambiari, e dopo aver dato atto, con riferimento all’art. 20 della legge cambiaria (r.d. n. 1669 del 1933), che la cambiale in questione aveva circolato in virtù di regolari girate sino all’ultima girataria S.r.l. Anna, che lo aveva posto all’incasso, e che il pagamento era stato effettuato da tale […] con danaro fornitogli dalla Soc. Milanosport, la Corte osservò che il titolo stesso era pervenuto alla […] in virtù di circolazione extracartolare, ossia per cessione, onde la stessa […] era legittimata, in quanto cessionaria, all’esercizio dei diritti cambiari. Sicché è “nulla poteva opporre la debitrice intimata”.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione […], illustrando i motivi con memoria.

Resiste […], costituitasi con controricorso.

Diritto Motivi della decisione

Il ricorso è articolato in quattro motivi, come segue rubricati e svolti.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 25 della legge cambiaria nonché il vizio di motivazione.

Deduce che la Corte di merito aveva posto a base della decisione la norma dell’art. 25 l. cambiale, riconoscendo la legittimazione del possessore del titolo in forza di un “atto separato di cessione” che “non esisteva e mai era esistito, atteso che nessun documento al riguardo era mai stato depositato in giudizio e che la stessa […] aveva mai affermato o sostenuto che fosse in realtà intervenuto”.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 20 della stessa legge cambiaria, stante il difetto di legittimazione cartolare della stessa […], il cui possesso del titolo non era legittimato da una serie continua di girate. L’ultima girata figurante sul titolo, deduce la ricorrente, era quella della S.r.l. Anna, apposta dalla stessa al momento della presentazione del titolo per l’incasso.

[…] non aveva dunque nessuna legittimazione ad azionare la cambiale che, con l’intervenuto pagamento presso la banca girataria per l’incasso ad opera del […], aveva esaurito la sua circolazione.

Con il terzo motivo si denuncia la “mancata applicazione delle disposizioni dell’art. 25 l. cambiale in ordine ai principi dell’acquisizione dei diritti cambiari di”.

Spiega ancora la ricorrente che, “mancando un separato atto di cessione, nemmeno la […]aveva provato di aver effettuato il pagamento della cambiale, sicché in nessun modo poteva dimostrare di avere un possesso legittimo della cambiale stessa”.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la “mancata applicazione della norma dell’art. 2697 c.c. e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito:

  1. a) ritenuto che la cambiale fosse pervenuta in possesso della […] in virtù di un atto separato di cessione, laddove nessuna prova era stata data al riguardo né alcun documento probatorio esibito in giudizio,
  2. b) dato per provato – erroneamente – che […] avesse consegnato la cambiale direttamente alla […] e non alla Soc. Milanosport, mentre sul punto non era stata data nessuna prova.

Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito spiegate.

È principio giuridico consolidato che “il mero possessore di cambiali, non prenditore né giratario delle stesse, non si legittima cessionario del credito se non dimostrando il rapporto giuridico dal quale deriva il suo diritto, dato che il titolo cambiario non contiene in sè gli elementi idonei a provare la sua legittimazione, ed esso può essere pervenuto al possessore nei più svariati modi, anche occasionali od abusivi”, ovvero, in altrettanto incisiva formulazione, che “la detenzione della cambiale è soltanto una delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione cambiaria e non può, da sola, indurre a presumere la legittimazione ad agire, dovendo, invece, essere accompagnata dalla prova di un titolo giustificativo. E se non esiste la serie di girate previste dall’art. 20 della legge cambiaria (r. d. n. 1669 del 1933) l’acquisto con atto separato di cessione deve essere regolarmente provato” (v. in tal senso, ex multis, le sentenze di questa Corte n. 924 del 1962, n. 1841 del 1968, n. 956 del 1972, n. 1052 del 1973 n. 2422 del 1975, n. 5532 del 1977, n. 581 del 1985).

I motivi di ricorso che si richiamano alle norme della circolazione cambiaria fissate negli artt. 20 e 25 del r. d. n. 1669 del 1933 sono dunque fondati nella censura mossa alla sentenza impugnata di aver ritenuto legittimata la […] all’esercizio dei diritti cambiari se pur questa non aveva dato prova alcuna del suo diritto.

È erronea infatti la sentenza, alla stregua dei principi giuridici dinanzi richiamati, nell’affermazione della irrilevanza delle vicende che avevano condotto sez. ad entrare in possesso della cambiale sul piano della legittimazione ad esercitare i diritti cambiari – affermazione rispetto alla quale deve riconoscersi la fondatezza delle censure svolte dalla ricorrente circa il difetto di prova di un valido titolo in favore della […], titolo circa il quale nella sentenza non si rinvengono indicazioni.

V’è di più ed è l’erronea interpretazione che dell’art. 25 l. cambiale ha dato la Corte di merito, avendo richiamato detta norma in una vicenda in cui s’era verificata l’estinzione del titolo ed era, conseguentemente, conclusa la sua circolazione. (v. Cass. n. 5757 del 1983). La sentenza ha dato atto, infatti, che il titolo in questione, posto all’incasso dall’ultima girataria, la S.r.l. Anna, era stato pagato ad opera di […] con danaro fornitogli dalla soc. Milanosport ed era quindi finito in possesso di […] secondo le regole della cessione.

Ora, il pagamento del titolo ad opera di un terzo (persona diversa dall’obbligato cambiario principale) dà luogo all’acquisto da parte di quest’ultimo dei diritti inerenti alla cambiale onde anche con riferimento a tale situazione – invero non considerata – la sentenza avrebbe dovuto dar conto, nella motivazione, delle ragioni giuridiche in forza delle quali il titolo era pervenuto alla […].

Delucidazione che nella motivazione della sentenza non si rinviene, essendo rimasta senza spiegazione l’affermazione della Corte che, dopo il pagamento, il titolo era finito in possesso di […] secondo le regole della cessione. Ed invero, nemmeno si rinviene nella sentenza l’enunciazione del “cedente” […], ovvero la Soc. Milanosport che a quest’ultimo aveva, secondo la stessa sentenza, fornito il danaro necessario.

In definitiva, l’individuazione della […] come cessionaria del titolo e dei diritti cambiari del (non indicato) cedente non ha trovato nella sentenza giustificazione alcuna.

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice indicato nel dispositivo, il quale si atterrà ai richiamati principi di diritto.

Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Newsletter