Giudizio di ottemperanza tra nomina del commissario ad acta e penalità di mora

Si osserva in sentenza come l’art. 114, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010 indichi i provvedimenti che il Giudice Amministrativo può adottare ove ritenga fondato il ricorso per l’ottemperanza di sentenza passata in giudicato, ovvero qualora accerti l’inadempimento agli obblighi del giudicato, e, precisamente:
– l’ordine di ottemperanza con la prescrizione delle relative modalità ivi comprese la determinazione del contenuto del provvedimento o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione (lett. a);
– la nullità degli atti in violazione o elusione del giudicato (lett. b);
– la nomina di commissario ad acta (lett. d);
– la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorni di ritardo nell’esecuzione del giudicato (lett. e).

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