Intervenuto in tema di contratti ad esecuzione periodica o continuativa il Tar Roma, nella sentenza in esame, osserva come – alla lice di un consolidato orientamento giurisprudenziale – la revisione dei prezzi (D.Lgs. n. 163/2006, art. 115) si applica solo alle proroghe contrattuali, e non anche agli atti successivi al contratto originario, con i quali, mediante specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, pur se di contenuto identico a quello originario in merito alla remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo, che pure la parte privata era libera di formulare (T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 4 settembre 2017 n. 9531).
La revisione dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa
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