In sentenza il Consiglio di Stato, assunta la nullità della notificazione del provvedimento di revisione della patente di guida, valuta se il vizio della notificazione riverberi in vizio di legittimità del provvedimento.
Il quadro normativo di riferimento è dato dalle seguenti norme:
– l’art. 201, III, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) che impone la notificazione del provvedimento di revisione della patente di guida (“Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione”);
– l’art. 21 bis L. 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce il principio generale per il quale: “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata …”.