Pianificazione urbanistica, amplissima la discrezionalità della P.A.

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha modo di soffermarsi in ordine alla particolare ampiezza delle facoltà discrezionali che competono agli enti preposti all’elaborazione della disciplina urbanistica.

Fondamentale, sul tema, è un richiamo alla sentenza resa dal Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2016 n. 2221 secondo cui, espressamente: <<Questa Sezione, con sentenza 10 maggio 2012 n. 2710 (successivamente più volte riconfermata nelle sue motivazioni), ha già avuto modo di osservare che il potere di pianificazione urbanistica del territorio – la cui attribuzione e conformazione normativa è costituzionalmente conferita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ex art. 117, comma terzo, Cost. ed il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune – non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse.

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