Il ricorso al G.A. nel processo amministrativo telematico

Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come la giurisprudenza amministrativa sia orientata nel senso di ritenere il ricorso redatto in formato cartaceo un atto irregolare e non nullo in quanto difforme dal formato prescritto dall’art. 136, comma 2-bis, D.Lgs. n. 104/2010 e dall’art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice), comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico), norme il cui combinato disposto vuole che il ricorso, atto processuale introduttivo del giudizio di primo grado, abbia la forma risultante da un’estrazione di formato digitale .pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES, con conseguente obbligo per il giudice, in caso di mancato rispetto della modalità di redazione in formato digitale, di assegnare un termine alla parte per la regolarizzazione dell’atto nel formato di legge (Cons. Stato, sez. V, ord. 10 ottobre 2017, n. 4674; Cons. Stato, sez. V, ord. 24 novembre 2017, n. 5490).

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