Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come, ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale (nella specie adottato nei confronti di un funzionario di P.S.), non sia significativa l’origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all’interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell’Amministrazione sia messo in pericolo (Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3771; Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2013, n. 3739).
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