Limiti operativi al risarcimento del danno da ritardo

L’adito collegio giudicante siciliano si sofferma sulla corretta interpretazione dell’art. 2 bis della L. n. 241 del 1990 secondo cui, al comma 1, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa, o colposa, del termine di conclusione del procedimento.

Il risarcimento del danno cd. da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve, conseguentemente, essere subordinato alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento è destinata ad esito favorevole e, quindi, alla dimostrazione della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse.

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