Si osserva in sentenza che la chiusura di un ufficio postale non può essere disposta solo per ragioni di carattere economico, senza quindi considerare il criterio di distribuzione dei medesimi uffici ex art. 3, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e, soprattutto, senza ponderare il pregiudizio alle esigenze degli utenti derivante dalla chiusura dell’ufficio individuando valide soluzioni alternative, a tutela della coesione sociale e territoriale (Consiglio di Stato, sez. III, 6 giugno 2014 n. 2873; Consiglio di Stato, sez. III, 27 maggio 2014 n. 2720);
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