La sentenza del Consiglio di Stato si sofferma sulla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 3, Legge n. 374 del 1991 secondo cui, espressamente: «Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l’ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto».
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