Sulla natura giuridica dell’istituto della concessione di servizi

Si osserva in sentenza, dall’adito Tar Catanzaro, quanto alla natura dell’istituto della concessione di servizi, come sia stabile nella legislazione europea (art. 1, comma 3 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004; art. 5, comma 1, n. 1, lett. b. Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) e nazionale (art. 3, comma 12 d.lgs. 12 aprile 20016, n. 163; art. 3, comma 1, lett. vv, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) la ricostruzione di tale istituto come un contratto a titolo oneroso in virtù del quale viene affidato a un operatore economico la fornitura e la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

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