Concorsi pubblici e valenza del punteggio numerico

Osserva il Tar Napoli, intervenuto in tema di pubblici concorsi. come un’ampia giurisprudenza,  oramai da tempo, accrediti la sufficienza del voto numerico e la non necessità di ulteriori motivazioni illustrative dei giudizi (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2015, nr. 3384; id., 22 dicembre 2014, nr. 6306; id., sez. VI, 3 luglio 2014, nr. 3366; id., sez. III, 9 giugno 2014, nr. 2899; id., sez. IV, 29 gennaio 2014, nr. 401).

Al tempo stesso rileva l’adito Collegio giudicante che il punteggio numerico è da considerarsi di per sé sufficiente a giustificare le valutazioni effettuate da una Commissione allorquando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati, potendo quindi anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, essere idoneo a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, sempreché i criteri di attribuzione dei voti risultino da un’adeguata griglia di valutazione, stabilita a priori.

In tali evenienze, il voto numerico, in assenza di specifiche disposizione che contengano regole diverse, esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale espresso da una commissione di valutazione, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione (v. seppure con riferimento a concorsi pubblici e gare per l’affidamento di commesse pubbliche ma perfettamente attagliabile anche ad ogni altro tipo di selezione ove venga in emersione in giudizio tecnico, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5288; Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5075; Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2013, n. 5107; Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3219; Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2013, n. 866; Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 5347; T.a.r., Lazio, sez. III, 15 ottobre 2013, n. 8860 e sez. I, 18 ottobre 2012, n. 8633).

E ciò in ossequio ad un’ineludibile esigenza di trasparenza richiesta, in apice, dall’art. 97 Cost. e recepita dal principio generale di cui all’art. 12, comma 1, D.P.R. n. 487/1994.

Si veda infine T.a.r. Lazio, Roma, sez. II quater, 22 giugno 2017, n. 7311 secondo cui: << a) allorquando si procede con l’attribuzione di un giudizio di valore, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell’ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l’espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa (…);

  1. b) infatti il voto numerico, in assenza di specifiche disposizione che contengano regole diverse, esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale espresso da una commissione di valutazione, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto adeguati criteri di valutazione delle prove, che consentano di ricostruire ab aexterno la motivazione di tale giudizio (…);
  2. c) deriva da ciò che il giudizio tecnico discrezionale di una commissione e la sindacabilità di tali 7giudizi, per tale loro natura, è da considerare ammissibile solo in caso di manifesta illogicità od erroneità (…);
  3. d) il giudizio valutativo espresso dalle commissioni esaminatrici è, quindi, attingibile dal sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo solo negli stretti limiti in cui esso riveli profili evidenti di illogicità, irrazionalità e manifesta disparità di trattamento, evidenziando superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (…)>>.

Riferimenti:

L. 07/08/1990 n. 241, art. 3

D.P.R. 09/05/1994 n. 487 art. 12

Tar Campania, Napoli, sez. IV, 19/12/2017, n. 5948

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