Sul potere di programmazione della spesa sanitaria

Si precisa in sentenza come competa alle Regioni provvedere, con atti autoritativi e vincolanti di programmazione, alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale e distribuire le risorse disponibili, per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché stabilire i preventivi annuali delle prestazioni, assicurando l’equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario (Consiglio di Stato, sez. III, 9 aprile 2013, n. 1913; Consiglio di Stato, sez. III, 19 dicembre 2016, n. 5371).

Nell’esercizio di tale funzione di programmazione le Regioni beneficiano di un ampio potere discrezionale nelle scelte relative all’utilizzo delle risorse disponibili  (Consiglio di Stato, sez. III, 10 febbraio 2015, n. 724), che devono basarsi su un ragionevole ed equilibrato apprezzamento di molteplici esigenze, quali:

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