Rapporto tra legittimazione all’intervento processuale e legittimazione infraprocedimentale

Osserva il Consiglio di Stato come il presupposto perché nel processo amministrativo possa spiegarsi l’intervento è quello di vantare una posizione indiretta e derivata, seppur “minor” rispetto a quella che avrebbe radicato l’interesse a proporre autonomo ricorso.

In Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3162 si è precisato: “nel processo amministrativo, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento ad opponendum, non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non personalità giuridica, sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati; di conseguenza, basta che l’interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso”.

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