Sulla risarcibilità del danno da perdita di chances

Il Consiglio di Stato si sofferma sul cd. danno da perdita di chances, concetto che indica la lesione della possibilità, già esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire un risultato favorevole, come antecedente causale, in termini di probabilità, del vantaggio aspirato.

Per valutare se sussiste la risarcibilità di un tale danno (an debeatur) è anzitutto necessario verificare la sussistenza dell’elevata probabilità che, se non ci fosse stato l’evento lesivo e, quindi, se non si fosse verificato il pregiudizio (c.d. giudizio controfattuale, o di prognosi postuma) l’interessato avrebbe, con oggettiva ragionevole sicurezza, ottenuto il risultato sperato (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 762).

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