PROPOSTA ARBITRATO

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Dr. Pietro Chiofalo

Nel contesto della propria qualifica di rappresentanza di interessi, in particolare per il settore della giustizia civile Alternativa e della deflazione del contenzioso, per il quinto anno consecutivo sono state presentate, dal Dr. Pietro Chiofalo, due proposte indirizzate a realizzare un miglior rapporto tra cittadini/imprese e sistema giustizia.

Destinatari sono stati alcuni componenti della Commissione Giustizia alla Camera, in particolare gli onorevoli: Maurizio Lupi, Debora Serracchiani, Federico Cafiero De Raho, Simonetta Matone.

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Una proposta ha carattere tecnico, nell’ambito della lentezza della Giustizia Civile e riguarda una specifica norma della “riforma Cartabia”, con la quale si rafforzano i poteri dell’Arbitro nel contesto delle procedure di Arbitrato, ossia un giudizio civile, che sostituisce in tutto e per tutto quello presso un Tribunale. Ebbene, in forza dell’articolo 818 del codice di procedura civile, l’arbitro, sia pur a determinate condizioni può non solo giudicare, ma anche prendere dei provvedimenti cautelari. Insomma l’arbitro adesso è dotato di “superpoteri” sia pur limitati da alcuni specifici limiti.

Il rappresentante di interessi, ha colto un potenziale pericolo, soprattutto nel caso in cui un cittadino, o un’impresa, si trovassero a sottoscrive un contratto in serie, non valutando l’esatta portata di questo nuovo potere di cui gode l’arbitro, il quale può essere tale anche senza nessuna qualifica, o competenza professionale, purché non sia stato interdetto o inabilitato.

La soluzione è stata proposta agendo su una norma, differente, ossia cercando di valorizzare il provvedimento Cartabia, al fine proteggere il contraente debole, richiedendo che l’arbitro possa essere tale, per procedimenti aventi un valore superiore ai 5000 euro, solo con il possesso di determinate qualifiche professionali, che sono: iscrizione albo Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Magistrati in Quiescenza; Docenti universitari, anche a contratto con insegnamenti in materia Civilistica e/o in materia di Giustizia Civile Alternativa, in carenza di tali requisiti l’Arbitro dovrà aver svolto almeno 10 arbitrati negli ultimi 3 anni.

Ove L’arbitro non li possieda, allora dovrà frequentare un apposito corso di formazione.

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