Revisione delle piante organiche delle farmacie, la competenza al Comune

Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetti al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale.
In particolare, le disposizioni legislative vigenti prima dell’entrata in vigore D.L. n. 1/2012 assegnavano alle Regioni la competenza alla formazione e alla revisione della pianta organica delle farmacie, ai concorsi per l’assegnazione delle sedi stesse, alla vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e all’adozione di provvedimenti di decadenza.
Il nuovo quadro normativo scaturente dalle modifiche apportate dall’art. 11, comma 1, D.L. n. 1/2012, risulta fortemente mutato.
In particolare, questo è il testo del nuovo art. 2 della L. n. 475/1968, come interamente sostituito dal D.L. n. 1/2012, innova nella parte in cui elimina ogni riferimento alla pianta organica.

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