Il Consiglio di Stato, con al sentenza in esame, ha modo di soffermarsi sul rito speciale del silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 D.Lgs. n. 104/2010 che ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza che le è stata presentata e sulla quale doveva invece provvedere.
La condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 cit. presuppone che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l’inerzia e che, dunque, non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio serbato, con il conseguente ordine di provvedere.
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