Nessun affidamento tutelabile alla conservazione di un immobile abusivo

Il tema dell’abusivismo edilizio, e dei conseguenti provvedimenti repressivi, è declinato nella sentenza in esame, da parte dell’adito Consiglio di Stato, secondo le coordinate ermeneutiche di recente fissate dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2017.

Ivi si afferma il seguente principio di diritto: <<il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino>> (si veda anche: Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5355).

Orbene, in armonia con tale insegnamento, la decisione in esame ribadisce come l’ordine di demolizione sia un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere edilizie abusive e non richieda una motivazione del concreto interesse pubblico.

Cioè a dire, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottare tale provvedimento, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dallo stesso Legislatore.

In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, né un’ampia motivazione, né può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può comunque legittimare.

In particolare, <<nel caso di abusi edilizi vi è un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell’ordinamento, che confida nell’omissione dei controlli o comunque nella persistente inerzia dell’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza.

In queste ipotesi il fattore tempo non agisce in sinergia con l’apparente legittimità dell’azione amministrativa favorevole, a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse>> (T.a.r. Campania, Napoli, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5473).

Inoltre è bene considerare che l’abuso edilizio rappresenta un illecito permanente integrato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi, di talché ogni provvedimento repressivo dell’Amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, bensì interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento (T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. I, 22 febbraio 2010, n. 860).

Riferimenti:

Consiglio di Stato, sez. IV, 29/11/2017, n. 5595

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