Sulla natura giuridica del giudizio di non ammissione alla classe scolastica successiva

Il Tar Toscana, nella decisione qui in esame, interviene sul delicato tema della valutazione del rendimento scolastico di un alunno.

Si precisa, così, in sentenza come non possa validamente incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione alla classe superiore la non tempestiva, o la carente informazione, ai genitori sull’andamento scolastico del figlio.

Il giudizio di non ammissione di un alunno, in particolare, si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla riscontrata carenza di quel livello minimo di preparazione e di maturità che è necessario, affinché lo studente possa affrontare i più impegnativi studi della classe superiore. Ha precisato sul punto il T.a.r. Basilicata, I, 26 settembre 2016, n. 923: <<non possono incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione alla classe superiore l’incompleta, carente o addirittura omessa attivazione dei corsi di recupero ed anche la non tempestiva informazione ai genitori sull’andamento scolastico dei propri figli, in quanto il giudizio di non ammissione di un alunno si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla riscontrata carenza di quel livello minimo di preparazione e di maturità che è necessario, affinché lo studente possa affrontare senza traumi i più impegnativi studi della classe superiore>>.

Il vizio di cui si discute (della mancata informativa), anche ove esistenze e provato, non può da sé solo inficiare la validità della bocciatura dell’alunno, in quanto – osserva ancora il Tar Toscana – è il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dallo studente in varie materie a fungere da presupposto necessario e sufficiente per la decisione di scrutinio finale.

Peraltro, il giudizio di non ammissione alla classe scolastica successiva, sebbene percepibile dall’interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell’anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento, nell’interesse specifico dell’alunno.

Pertanto, osserva il T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 194, << al fine di poter contestare il giudizio di non ammissione in sede giurisdizionale è necessario che ne sia dimostrata l’erroneità, ossia la non corrispondenza al grado effettivo di preparazione dell’alunno medesimo, oppure la contraddittorietà interna, ossia la sua formulazione all’esito di un procedimento valutativo (ad esempio i voti del primo quadrimestre o la esistenza di giudizi difformi in sede collegiale) di segno contrastante>>.

Riferimenti:

Tar Toscana, Firenze, sez. I, 02/10/2017, n. 1125

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