Secondo il Consiglio di Stato (che richiama e fa proprio l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria sentenze n. 5, 6 e 10 del 2016), anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa che partecipa ad una gara pubblica essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.
Gare pubbliche, impossibili regolarizzazioni postume della posizione previdenziale
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